Diritto all’orario pieno per l’alunno disabile: la Cassazione qualifica come discriminatoria la frequenza “dimidiata” alla scuola dell’infanzia

La Redazione
24 Luglio 2026

Il minore con grave disabilità ha diritto a frequentare la scuola dell’infanzia per l’intero orario ordinario, come i compagni normodotati. La riduzione dell’orario, se imposta in via costante e non sorretta da specifiche e certificate ragioni di cura e salute del minore, ma giustificata da carenze organizzative o dall’insufficienza delle ore di sostegno previste dal PEI, integra una condotta discriminatoria vietata dall’art. 2 l. 67/2006, sindacabile dal giudice ordinario anche mediante disapplicazione incidentale del PEI.

La Prima Sezione civile della Cassazione, con sentenza 16 luglio 2026, n. 23363, ha cassato la decisione della Corte d’Appello di Venezia che aveva escluso la natura discriminatoria della riduzione dell’orario scolastico di un minore con grave disabilità iscritto a una scuola dell’infanzia paritaria. I genitori avevano denunciato che, nell’a.s. 2019/2020, il figlio, affetto da disturbo dello spettro autistico e riconosciuto in situazione di gravità ex art. 3, comma 3, l. 104/1992, era obbligato a uscire alle 14.30, mentre i compagni normodotati frequentavano sino alle 16.00.

Il Tribunale di Treviso aveva accertato la condotta discriminatoria, condannando la scuola parrocchiale al risarcimento del danno non patrimoniale e ordinando la cessazione della prassi. La Corte d’Appello, valorizzando il PEI e la condivisione dei genitori per l’a.s. 2018/2019, aveva ritenuto legittima la frequenza ridotta, affermando che il diritto all’integrazione sarebbe comunque soddisfatto dalle ore di sostegno previste e che il mancato aumento delle stesse doveva essere fatto valere dinanzi al giudice amministrativo.

La Cassazione individua il principio fondamentale secondo cui il bambino disabile ha diritto a frequentare la scuola per l’intero orario ordinario, uguale per tutti gli alunni; la riduzione è ammissibile solo in casi eccezionali, su base clinica certificata e nell’interesse del minore, non per esigenze organizzative, carenze di personale o difficoltà nella gestione dei comportamenti.

La frequenza “dimidiata”, specie se pratica costante che costringe l’alunno a lasciare la classe prima del suono della campanella, integra una compressione del diritto all’istruzione e all’inclusione scolastica e realizza una discriminazione vietata dall’art. 2 l. 67/2006.

La Corte precisa che l’insegnante di sostegno è misura compensativa a favore dell’inclusione e non può diventare il parametro massimo dell’orario di frequenza; l’assenza o l’insufficienza delle ore di sostegno non giustifica l’allontanamento anticipato. Parimenti, il PEI non può comprimere un diritto fondamentale: se prevede ore di sostegno inadeguate, la mancata impugnazione al TAR non esclude la valutazione, da parte del giudice ordinario, della condotta discriminatoria e la disapplicazione incidentale dell’atto amministrativo.

Il principio è esteso anche alle scuole paritarie, che, svolgendo servizio pubblico, devono garantire pari opportunità educative agli alunni con disabilità.

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