Esclusa responsabilità del giudice di ultima istanza in caso di adeguata motivazione sulle ragioni di omesso rinvio pregiudiziale alla Corte UE

Redazione Scientifica Processo amministrativo
06 Agosto 2026

I giudici nazionali di ultima istanza devono motivare in modo specifico e concreto le ragioni per cui ritengono non necessario adire la Corte di giustizia. 

La Corte di giustizia UE ha chiarito che la responsabilità individuale dei giudici nazionaliavverso le cui decisioni non possa proporsi ricorso giurisdizionale di diritto interno non può sorgere solo perché non abbiano accolto una richiesta di rinvio pregiudiziale sottoposta dalle parti, se abbiano rispettato l’obbligo di motivazione relativo alla sussistenza delle condizioni di esonero dall’obbligo previsto dall’articolo 267, paragrafo 3, TFUE, letto alla luce dell’articolo 47, secondo comma, della Carta dei diritti fondamentali dell’Unione europea. 

La Corte ricorda che il riconoscimento di un principio di responsabilità personale dei giudici per le decisioni giudiziarie comporta un rischio di ingerenza nella loro indipendenza, in quanto può influire sul processo decisionale di coloro che hanno il compito di giudicare. Tale responsabilità può sorgere solo in casi del tutto eccezionali di condotte gravi e totalmente inescusabili, consistenti, ad esempio, nella violazione deliberata e con dolo o colpa particolarmente grave e grossolana delle norme di diritto nazionale e dell’Unione, o nel compimento di arbitrio o diniego di giustizia. 

I giudici nazionali di ultima istanza devono valutare, sotto la propria responsabilità, in maniera indipendente e con attenzione, se siano tenuti a sottoporre alla Corte una questione di diritto dell’Unione sollevata o se possano essere esonerati dall’obbligo di rinvio in presenza delle tre eccezioni elaborate dalla giurisprudenza CILFIT: quando la questione non è pertinente ai fini della soluzione della controversia; quando la disposizione di diritto dell’Unione considerata è già stata oggetto di interpretazione della Corte (acte éclairé); quando la corretta interpretazione del diritto dell’Unione è talmente evidente da non lasciare ragionevoli dubbi (acte clair). 

Il giudice nazionale di ultima istanza deve fornire una motivazione adeguata alle circostanze di fatto e di diritto della controversia, indicando le ragioni specifiche e concrete per le quali ritiene non necessario adire la Corte mediante rinvio pregiudiziale. In particolare, quando invochi l’eccezione dell’acte clair, deve far emergere che la corretta interpretazione del diritto dell’Unione si impone con tale evidenza da non lasciare adito ad alcun ragionevole dubbio, tenendo conto delle caratteristiche proprie del diritto dell’Unione, delle particolari difficoltà interpretative e del rischio di divergenze giurisprudenziali all’interno dell’Unione. 

Il giudice nazionale può comunque sottoporre alla Corte una questione pregiudiziale anche se ritenga che la risposta non lasci adito a ragionevoli dubbi, poiché tale circostanza non rende la domanda di pronuncia pregiudiziale irricevibile. 

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