Ricorso notificato a mezzo PEC e omissione dell’attestazione di conformità della copia informatica della procura all’originale

La Redazione
24 Luglio 2026

La Cassazione, aderendo alla più recente giurisprudenza delle Sezioni Unite, esclude che la mera irregolarità formale di un atto procedurale che non produce effetti pregiudizievoli per il ricorrente possa giustificare la sanzione radicale dell’improcedibilità.

«In tema di ricorso per cassazione notificato a mezzo PEC e corredato da procura rilasciata su supporto analogico, la mancata attestazione di conformità della copia informatica della procura all’originale cartaceo non determina l’improcedibilità del ricorso ove la controparte non disconosca la conformità della copia prodotta, risolvendosi l’omissione in una mera irregolarità non lesiva dello scopo dell’atto».

Il principio è stato formulato da dalla Corte di cassazione – sezione tributaria, ordinanza del 22 luglio 2026, n. 23895 – all’esito dell’esame sull’eccezione di improcedibilità del ricorso per difetto di valida e tempestiva procura. Il controricorrente deduceva che il ricorso, notificato a mezzo PEC, era corredato da procura rilasciata su supporto analogico, senza che la relata di notificazione contenesse l’attestazione di conformità della copia informatica all’originale cartaceo della procura speciale conferita al difensore.

La Corte, richiamato il quadro normativo e giurisprudenziale di riferimento, si adegua alla più recente giurisprudenza delle Sezioni Unite che impone una lettura non formalistica della disciplina processuale alla luce dei principi di effettività della tutela giurisdizionale e di strumentalità delle forme.

L’omissione dell’attestazione non determina l’improcedibilità del ricorso, ma integra una mera irregolarità formale: in mancanza dell’attestazione viene meno soltanto, ai sensi dell’art. 196-novies disp. att. c.p.c., l’equivalenza legale della copia all’originale, con conseguente facoltà della controparte di disconoscerne la conformità. Ove, tuttavia, – come nel caso di specie – tale disconoscimento non sia formulato, e venga dedotta solo l’assenza dell’attestazione di conformità della copia informatica all’originale analogico, la carenza formale non produce alcun effetto pregiudizievole per il ricorrente e non può giustificare la sanzione radicale dell’improcedibilità (soluzione conforme a Corte EDU, causa Patricolo e altri c. Italia, Ricorso n. 37943/17 e altri 2, sentenza del 23 maggio 2024).

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