La Cassazione, alla luce degli artt. 335 e 335-bis c.p.p. come modificati dal d.lgs. 150/2022, afferma l’illegittimità del sequestro probatorio fondato su una notizia di reato generica e inverosimile, priva della descrizione di un fatto tipico e di indizi soggettivamente orientati a carico dell’indagato.
Massima
Non è validamente iscritta la notizia di reato che definisca un fatto inverosimile senza integrare la descrizione di una fattispecie prevista quale reato.
In tema di sequestro probatorio, è illegittimo il decreto fondato su una notizia di reato generica, indeterminata e priva della descrizione di un fatto tipico riconducibile in ipotesi a una fattispecie incriminatrice, come richiesto dagli artt. 335 e 335-bis c.p.p., novellati dal d.lgs. 150/2022.
Il caso
Il P.m. vedeva confermato dal Tribunale del riesame, con ordinanza del 3 ottobre 2025, il decreto di sequestro probatorio emesso il 22 luglio 2025 nei confronti di MS, sottoposto ad indagini per i reati di cui agli articoli 110, 81, 318, 321 c.p.
Contro il provvedimento veniva proposto ricorso per cassazione nel quale il difensore denunciava l’incompiutezza e l’indeterminatezza dellanotitia criminis (art. 335 bis c.p.p.) e la conseguente nullità della motivazione del decreto ex 125 e 253 c.p.p., che conteneva solo in un mero elenco di nomi e articoli, senza enunciazione del fatto, rendendo di fatto impossibile il controllo del fumus e della sua pertinenzialità.
Segnatamente, la difesa lamenta l’illegittimità del sequestro probatorio disposto al fine di “ricercare” la notitia criminis quando l’iscrizione oggettiva e/o soggettiva nel registro non rechi la rappresentazione di un fatto determinato e non inverosimile riconducibile in ipotesi a una fattispecie incriminatrice (art. 335 bis c.p.p.) e quando l’iscrizione del nominativo dell’indagato non sia intervenuta non appena siano emersi indizi a suo carico (art. 335 bis, c. 1 bis, c.p.p.). In simili ipotesi, osserva il ricorrente, soprattutto se il decreto si traduce in un sequestro massivo e non perimetrato di caselle e mail o dispositivi informatici, il provvedimento è viziato per difetto di fumus e violazione del principio di proporzionalità, con conseguente annullamento e restituzione immediata del materiale senza trattenimento di copie dei dati.
Il decreto ha ad oggetto le caselle di posta elettronica di cui il ricorrente è titolare nell’organizzazione aziendale di appartenenza. Si procede, infatti, ad indagini per il reato di corruzione per l’esercizio della funzione connesso al rilascio di biglietti gratuiti o fortemente scontati a numerosi pubblici ufficiali – circa 70, nominativamente individuati – in servizio presso la Capitaneria di Porto; sono sottoposti ad indagini, quali privati corruttori, i dipendenti e funzionari – fra i quali MS – inseriti nelle società M. SPA, C. SPA e T. SPA che si erano occupati del rilascio dei biglietti a seguito di comunicazioni intervenute via mail.
Le predette società sono sottoposte a indagini, ai sensi degli articoli 25 e 21 del d. Igs. n. 231 del 2001, per l’accertamento della responsabilità amministrativa per plurimi illeciti commessi nell’ambito dell’attività di impresa, in relazione ai reati di cui agli artt. 110-318 c.p., sia da parte degli indagati dipendenti e funzionari delle predette società – fra i quali MS, ai sensi dell’art. 5 del d.Igs. n. 231 sia da parte di soggetti ancora in corso di identificazione, ai sensi dell’art. 8 d. Igs. 231 cit.
Dall’ordinanza impugnata si evince che nel corso di indagini per altro fatto, venivano acquisiti sulle caselle di posta elettronica dell’amministratore delegato della società C. SPA, MM, periodiche comunicazioni, inoltrate da una casella della società M. SPA, inglobata dalla stessa C. SPA, recanti in allegato file Excel contenenti l’indicazione di svariati biglietti gratuiti emessi a favore di pubblici ufficiali della Capitaneria di Porto e recapitati a questi ultimi.
Si trattava di biglietti totalmente gratuiti ovvero di biglietti per i quali erano state corrisposte le sole tasse e ì diritti di navigazione.
Il PM aveva quindi proceduto, a carico di MM, alla iscrizione di notizia di reato in relazione al delitto di corruzione per l’esercizio della funzione (artt. 110, 318-321 c.p.) e contestualmente, il 29 ottobre 2024, aveva emesso un decreto di perquisizione e sequestro a fini probatori delle caselle di posta elettronica in uso a numerosi dirigenti e dipendenti della C, SPA e della M. SPA allo scopo di reperire ogni documentazione utile a verificare le accuse orientate ad accertare se gli ufficiali della Capitaneria di Porto, deputati ad effettuare visite ispettive in relazione alle certificazioni marittime sulle navi della flotta della C. SPA avessero ripetutamente viaggiato tra il 2020 e il 2024 sulle navi della Compagnia senza pagare il prezzo del biglietto Il sequestro veniva eseguito il 6 novembre 2024.
Il Tribunale del riesame adito dalla società in persona dell’amministratore unico, MM, aveva accolto l’istanza di riesame ravvisando gli effetti di un conflitto di interesse e aveva annullato il decreto di sequestro probatorio per violazione dell’art. 178, comma 1, lett. c) cod. proc. pen.
Il 2 dicembre 2024 il PM aveva emesso altro decreto di perquisizione e sequestro, di contenuto identico al precedente, e aveva proseguito le indagini con l’acquisizione di documenti presso la Capitaneria di Porto e emesso l’invito a rendere interrogatorio agli indagati.
La società C. SPA aveva proposto una nuova richiesta di riesame, rigettata dal Tribunale del riesame, la cui ordinanza, tuttavia, con sentenza n. 23555 [il numero corretto è in realtà 23344, NdA] depositata il 23 giugno 2025, era stata annullata con rinvio dalla Corte di Cassazione (v. allegato).
All’udienza di rinvio il PM aveva precisato la contestazione dell’illecito all’ente ma il Tribunale, con ordinanza del14 luglio 2025, aveva nuovamente dichiarato la nullità del decreto di sequestro probatorio nella parte in cui aveva disposto il sequestro della posta elettronica tra vari soggetti fra i quali MS.
La Corte di Cassazione ha accolto il ricorso affermando il principio di diritto riportato in epigrafe.
La questione
La questione affrontata dalla Corte di Cassazione è la seguente: è legittimo il decreto che dispone il sequestro probatorio informatico fondato su una notizia di reato generica, indeterminata e priva della descrizione di un fatto tipico riconducibile in ipotesi a una fattispecie incriminatrice, come richiesto dagli artt. 335 e art. 335-bis c.p.p., novellati dal d.lgs. n. 150/2022.
Le soluzioni giuridiche
La decisione muove dal rilievo che il legislatore del 2022 ha fornito, in linea con il principio di legalità, i parametri legali per procedere all’annotazione oggettiva e soggettiva da cui far decorrere l’attività investigativa.
L’art. 335 c.p.p. novellato precisa, infatti, con riferimento alla cd. iscrizione oggettiva, che « Il pubblico ministero iscrive immediatamente, nell’apposito registro custodito presso l’ufficio, ogni notizia di reato che gli perviene o che ha acquisito di propria iniziativa, contenente la rappresentazione di un fatto, determinato e non inverosimile, riconducibile in ipotesi a una fattispecie incriminatrice. Nell’iscrizione sono indicate, ove risultino, le circostanze di tempo e di luogo del fatto.» e, con riferimento alla iscrizione cd. soggettiva, che «Il pubblico ministero provvede all’iscrizione del nome della persona alla quale il reato è attribuito non appena risultino, contestualmente all’iscrizione della notizia di reato o successivamente, indizi a suo carico».
L’indicazione normativa consente, così, da un lato, di evitare i rischi, che la prassi giudiziaria aveva già evidenziato, di rendere possibile l’ iscrizione di notizie di reato generiche o formulate nei confronti di persone attinte unicamente da meri sospetti, con effetti pregiudizievoli nei loro confronti, enfatizzando la natura di “atto dovuto” dell’iscrizione, dall’altro lato, quella di ritardarla dilatando i tempi di decorrenza delle indagini preliminari e l’attivazione delle garanzie riconosciute alla persona sottoposta a indagini, dall’altro lato,
La perimetrazione della notizia, anche soggettivamente orientata finalizzata in primo luogo a garantire il meccanismo di controllo e di salvaguardia introdotto, in più parti, dalla riforma finisce, in verità, per estendere i suoi benefici anche sulla validità dell’attività che il Procuratore della Repubblica conduce nel corso delle investigazioni.
Invero, premesso che spetta a quest’ultimo verificare se un fatto, seppure qualificato come “notizia di reato” dalla polizia giudiziaria, dal denunciante o dal querelante sia da ritenersi tale ai fini della iscrizione nel registro di cui all’art. 335, comma 1, c.p.p. – sicché non opera alcun automatismo, è pacifico che ad esso il P.M. debba riferirsi per l’espletamento delle investigazioni. Così delineati i parametri della notizia nella sua determinatezza, non inverosimiglianza e riconducibilità, sia pure in ipotesi, ad una fattispecie incriminatrice della notizia di reato e della sua attribuibilità ad un soggetto, ogni attività che si discosti dal modello legale di riferimento potrebbe, in ipotesi, dar luogo a specifici profili di illegittimità.
Nel caso di specie, in accoglimento del ricorso proposto dalla difesa che valorizza l’ “incompiutezza” della notizia di reato e l’assenza della sussistenza degli indizi a carico della persona sottoposta alle indagini, i giudici di legittimità sottolineano come si tratti di elementi che incidono sulla individuazione del presupposto costitutivo del fumus del reato contestato, tenuto conto, altresì, che il disposto sequestro si è risolto in una misura massiva, essendo stato appreso il contenuto (tutto il contenuto), delle caselle di posta elettronica professionali del ricorrente.
La novella, dunque, introducendo quali criteri guida quello della determinatezza, non inverosimiglianza e riconducibilità, sia pure in ipotesi, ad una fattispecie incriminatrice della notizia di reato, da un lato e quello della presenza di indizi a carico del soggetto, dall’altro lato, bandisce iscrizioni di fatti scevri dell’ipotetica corrispondenza del fatto ad una fattispecie incriminatrice.
Ne discende che “non costituisce una notizia di reato l’informazione assertiva, meramente evocativa di un reato ma priva di descrizione dei fatti e non costituiscono notizie di reato i fatti che «non hanno l’apparenza di essere reali». Parimenti, sul piano dell’iscrizione soggettiva essa è legata -dalla riforma- all’emersione di indizi “soggettivamente orientati” cioè elementi che consentano di collegare selettivamente il fatto di reato al suo presunto responsabile. Nel caso di specie, osserva la Corte, si riscontra, invece, la mera indicazione degli articoli di legge violati e l’elencazione dei nominativi degli indagati che, correttamente affermano i giudici di legittimità, non integra il requisito della “rappresentazione di un fatto determinato e non inverosimile”, né consente di verificare la sussistenza delfumus commissi delicti.: di qui l’ illegittimità del sequestro probatorio operato in maniera massiva di dispositivi informatici o caselle di posta elettronica. L’attività di apprensione è stata, infatti, disposta in assenza di specifici criteri di selezione e in violazione del principio di proporzionalità.
Si tratterebbe, in tal caso, di un sequestro probatorio disposto per meri fini esplorativi, volto ad acquisire la “notitia criminis” in ordine ad un eventuale illecito non ancora individuato nella sua qualificazione giuridica e nella sua specificità fattuale che la Cassazione ha riconosciuto, in più occasioni, come un’attività non consentita (Cass. pen. sez. III, 17 maggio 2012, n. 24561).
Sono, infatti, illegittimi i provvedimenti di perquisizione e sequestro probatorio operati di iniziativa dalla polizia giudiziaria oppure disposti dal PM qualora non trovino giustificazione in una notizia di reato legittimamente acquisita o siano eseguiti in assenza di elementi idonei a configurare una specifica ipotesi di reato. (Cass. pen. sez. III, 20 marzo 2013, n. 28151).
Osservazioni
La sentenza che si apprezza fa emergere come vi possono essere comportamenti violativi di regole poste a tutela degli interessi fondamentali del procedimento non espressamente sanzionati, ma che danno luogo a condotte contrastanti con la logica e la struttura generale del sistema processuale: a seguito di una iscrizione della notizia di reato a carico del ricorrente (effettuata il 22 luglio 2025) vaga e indeterminata, la parte motivazionale del decreto di sequestro probatorio, redatta sotto forma di elenchi, senza che sia possibile individuare – rispetto agli elementi costitutivi del reato di corruzione per l’esercizio della funzione – né l’atto di ufficio o la generica funzione asservita agli interessi delle società di navigazione, se non per l’appartenenza di parte dei beneficiari ad uffici che potevano svolgere ruoli di interesse -in senso lato- delle società di navigazione, è a sua volta invalida.
Al riguardo, come hanno sottolineato le Sezioni Unite (Cass. pen., sez. un., 19 aprile 2018, n. 36072, Pm in proc. Botticelli e altri, Rv. 273548 – 01; Cass. pen., sez. un., 28 gennaio 2024, n. 5876, Bevilacqua, Rv. 226711-01) la specificità e pertinenza della motivazione del decreto di sequestro probatorio deve garantire la portata precettiva dell’ art. 42 Cost. e dell’art. 1 primo Protocollo addizionale che impongono che le ragioni probatorie del vincolo di temporanea indisponibilità della cosa - pur quando essa si qualifichi come corpo del reato - vadano esplicitate nel provvedimento giudiziario con adeguata motivazione, allo scopo di assicurare il permanente controllo di legalità, tanto sotto il profilo procedimentale, quanto rispetto alla sua concreta idoneità in ordine all’ an e alla sua durata. Proporzionalità, adeguatezza e strumentalità dell’atto sono, secondo l’indirizzo maggioritario della Corte i parametri su cui può riposare l’attività tesa all’apprensione del corpo del reato informatico e le cose pertinenti: solo tale impostazione è compatibile con le garanzie costituzionali del diritto di proprietà.
Dunque, anche quando il sequestro probatorio abbia ad oggetto il corpo del reato, il decreto che lo dispone deve essere corredato da una motivazione idonea a spiegare «il giusto equilibrio tra i motivi di interesse generale e il sacrificio del diritto del singolo al rispetto dei suoi beni garantito dall’ art. 42 Cost. e art. 1 primo Protocollo Addizionale.
Una diversa opzione pone complessi problemi di interferenza con il diritto alla riservatezza garantito dall’art. 8 CEDU e con i diritti al rispetto della vita privata e della vita familiare e alla protezione dei dati di carattere personale, sanciti rispettivamente dagli artt. 7 e 8 CDFUE nella parte in cui si tratta di uno strumento processuale che consente una «esaustiva profilazione basata sulla personalità e sui movimenti degli interessati, coinvolgendo non solo dati relativi ai fatti oggetto d’indagine, ma anche informazioni idonee a rivelare «comportamenti, inclinazioni personali e idee» dell’indagato e persino di soggetti terzi estranei all’illecito penale, ogni attività della pubblica accusa comporta, per concludere. Per la legittimità dell’attività, dunque, non è certamente sufficiente il mero richiamo agli articoli di legge che si assume violati (Cass. pen., sez. I, 21 novembre 2024, dep. 2025, n. 2744;Cass. sez. VI, 12 settembre 2018, n. 56733) ovvero ad una notizia di reato, sì iscritta, ma in maniera indeterminata.
La motivazione del decreto deve contenere, infatti, a pena di nullità, la descrizione della condotta ipotizzata a carico dell'indagato, la sua riconduzione ad una fattispecie incriminatrice, la natura dei beni da vincolare e la loro relazione con tale ipotesi criminosa (Cass. Sez. III, 16 gennaio 2019, n. 3604, in CED Cass. n. 275688 - 01; Cass. Sez. VI, 13 marzo 2019, n. 37639, in CED Cass. n. 277061-01; Cass.Sez. V, 27 febbraio 2015, in CED Cass. 262898 - 01).
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