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Un primo orientamento ritiene che le speciali garanzie di libertà previste dall'art. 103 c.p.p. non si applicano solo al difensore dell'indagato o dell'imputato nel procedimento in cui sorge la necessità di svolgere l’attività di ricerca della prova, ma vanno osservate in tutti i casi in cui tali ispezioni, perquisizioni e sequestri vengano eseguiti nell'ufficio di un professionista iscritto all'albo degli avvocati che abbia assunto la difesa di assistiti (in genere, e non soltanto di coindagati) anche fuori dal procedimento in cui l'attività viene compiuta, e quindi anche in procedimenti civili: dette garanzie sono, invero, collegate alla funzione difensiva in genere, cioè alla qualità professionale del soggetto sottoposto all'atto di indagine, e non al fatto che l'attività di difesa sia stata svolta in determinati procedimenti penali, e sono apprestate a tutela del libero dispiegamento dell'attività difensiva e del segreto professionale, che trovano il diretto supporto nell'art. 24 Cost., che sancisce la inviolabilità della difesa, come diritto fondamentale della persona; si tratta di garanzie apprestate per prevenire il pericolo di abusive intrusioni nella sfera difensiva, in quanto l'attività di ricerca negli studi professionali implica la possibilità di esaminare carte e fascicoli utili per l'esercizio autonomo dell'attività di difensore.
Dunque, le garanzie difensive in oggetto, in quanto finalizzate a prevenire il pericolo di abusive intrusioni nella sfera difensiva e a tutelare il segreto professionale, non ammettono limitazioni, ma devono essere osservate in tutti i casi in cui i suddetti atti di indagine sono eseguiti nell'ufficio di un professionista che abbia assunto la difesa di assistiti, anche fuori del procedimento in cui l'attività è compiuta.
Si è, infine, puntualizzato che, mentre per le perquisizioni e le ispezioni la garanzia è collegata all'esecuzione delle stesse presso gli uffici dei difensori, per i sequestri il divieto di acquisire documenti relativi all'oggetto della difesa, salvo che costituiscano corpo del reato, è collegato direttamente alle persone dei difensori, ai sensi del secondo comma del medesimo art. 103, in linea con quanto previsto anche dall'art. 4 della direttiva 2013/48/UE; ne deriva che il divieto opera anche quando l'attività diretta al sequestro si svolge in luogo diverso dagli uffici dei difensori.
In tal senso si sono pronunciate Cass. pen., sez. II, 25 ottobre 2022, n. 44892; Cass. pen., sez. II, 30 marzo 2017, n. 19255; Cass. pen., sez. IV, 3 aprile 2014, n. 23002; Cass. pen., sez. VI, 12 marzo 2001, n. 20295; Cass. pen., sez. V, 19 marzo 1997, n. 1400; Cass. pen., sez. VI, 27 ottobre 1992, dep. 1993, n. 3804.
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L’opposta linea esegetica ritiene che qualora il sequestro da eseguirsi nell'ufficio di un difensore venga disposto nell'ambito di un procedimento relativo ad un reato attribuito al difensore medesimo, non è necessario l'avviso al Consiglio dell'ordine forense di cui al terzo comma dell'art. 103 c.p.p., non venendo in rilievo la tutela della funzione difensiva e dell'oggetto della difesa, cui è finalizzata la disposizione in esame, atteso che il soggetto attivo del reato non è la persona assistita bensì una persona che esercita la professione legale.
Le garanzie previste dall'art. 103 c.p.p. non introdurrebbero, dunque, un principio immunitario per chiunque eserciti la professione legale, ma dovrebbero trovare applicazione esclusivamente nel caso in cui debba essere tutelata la funzione difensiva o l'oggetto della difesa nei confronti di colui che riveste la qualità di difensore in forza di mandato ritualmente conferito e a condizione che non sia sottoposto egli stesso ad indagine: sostenendo il contrario si legittimerebbe una non consentita equiparazione tra la nozione di difensore e quella di avvocato, e si trascurerebbe di considerare la collocazione della norma, che si trova all’interno del titolo VII del libro I del codice di rito, che disciplina non già una generica figura di difensore, astraendola da qualsiasi concretezza procedimentale, bensì proprio quella del difensore dell’imputato.
In tal senso si sono pronunciate: Cass. pen., sez. II, 13 novembre 2024, n. 44941; Cass. pen., sez. VI, 9 novembre 2018, dep. 2019, n. 8295; Cass. pen., sez.II 16 maggio 2012, n. 32909; Cass. pen., sez. V, 5 dicembre 2011, dep. 2012, n. 12155; Cass. pen., sez. II, 16 maggio 2006, n. 31177; Cass. pen., sez. V, 4 giugno 2003, n. 35469; Cass. pen., sez. II, 12 novembre 1998, n. 6766.
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