La Cassazione legittima la polizia giudiziaria all’accesso ai contenuti di un p.c. senza preventiva autorizzazione del giudice

14 Agosto 2026

La Cassazione ammette l’accesso urgente della polizia ai dati di dispositivi elettronici senza previa autorizzazione del giudice, se vi è urgenza per evitare alterazioni dei dati e un successivo controllo giurisdizionale effettivo e rapido sull’attività svolta.

Massima

La Corte di cassazione ha affermato che rientra tra gli accertamenti urgenti della polizia giudiziaria l’accesso ai contenuti di un dispositivo elettronico senza preventiva autorizzazione del giudice nei casi di urgenza debitamente comprovati se è prevista l’esperibilità di un effettivo controllo su tale attività in tempi brevi da parte di un giudice.

Il caso

Militari appartenenti all’Arma dei Carabinieri e funzionari dell’Amministrazione finanziaria, in data 27 maggio 2025, entrarono in un’agenzia di scommesse recante l’insegna “G….”, per effettuare un’ispezione amministrativa finalizzata alla verifica della puntuale applicazione delle disposizioni in materia di scommesse sportive.Nel corso delle operazioni, all’interno di un locale ad uso esclusivo dell’attuale ricorrente, veniva rinvenuto un personal computer e quindi si procedeva ad accedere ai dati in esso contenuti. Il Tribunale, poi, rappresenta che, nel corso dell’ispezione amministrativa, all’interno di un locale ad uso esclusivo dell’attuale ricorrente, veniva rinvenuto un personal computer, e che, quindi gli agenti procedenti accedevano ai dati in esso contenuti.

La questione

La questione oggetto di discussione verteva sulla legittimità o meno dell’accesso da parte della polizia amministrativa ai dati contenuti in un personal computer o se fosse necessario un provvedimento dell’autorità giudiziaria.

La sentenza in commento esordisce osservando che, ai fini dell’esame della questione indicata, va premesso che, nell’ambito della disciplina sulle attività di indagine della polizia giudiziaria precedenti all’intervento del pubblico ministero, il legislatore ha dettato l’art. 354 c.p.p., relativo agli accertamenti urgenti sui luoghi, sulle cose e sulle persone, ivi compresi quelli relativi a dati, informazioni o programmi informatici, ovvero a sistemi informatici o telematici. In particolare, l’art. 354, comma 2, c.p.p., inserito dall’art. 9, comma 3, legge 8 marzo 2008, n. 48, dispone: «In relazione ai dati, alle informazioni e ai programmi informatici o ai sistemi informatici o telematici, gli ufficiali della polizia giudiziaria adottano, altresì, le misure tecniche o impartiscono le prescrizioni necessarie ad assicurarne la conservazione e ad impedirne l’alterazione e l’accesso e provvedono, ove possibile, alla loro immediata duplicazione su adeguati supporti, mediante una procedura che assicuri la conformità della copia all’originale e la sua immodificabilità». Sulla base di questa disposizione, quindi, può ritenersi che, secondo la disciplina del codice di procedura penale, in linea generale, la polizia giudiziaria, ove ciò sia urgente per evitare alterazioni, dispersioni o modifiche, può procedere, prima dell’intervento dell’autorità giudiziaria, ad accedere a dati, informazioni e programmi informatici, nonché a sistemi informatici o telematici, e ad estrarne copia. Occorre però valutare se, e in quale misura, questa disciplina, che autorizza l’intervento della polizia giudiziaria su dispositivi elettronici anche in assenza di un’autorizzazione del giudice o comunque dell’autorità giudiziaria, trovi un limite nei principi enunciati dalla Corte di giustizia dell’Unione europea, in particolare nella sentenza Corte giustizia, 4.10.2024, causa C-548/21. Secondo la citata sentenza dei giudici di Lussemburgo, la disciplina europea non osta a una normativa nazionale che conceda alle autorità competenti la possibilità di accedere ai dati contenuti in un telefono cellulare, a fini di prevenzione, ricerca, accertamento e perseguimento di reati in generale, se tale normativa, in particolare, subordini l’esercizio di tale possibilità, salvo in casi di urgenza debitamente comprovati, ad un controllo preventivo di un giudice o di un organo amministrativo indipendente.

La sentenza in esame afferma che la pronuncia della Corte giust. U.E.si riferisce espressamente alla «possibilità di accedere ai dati contenuti in un telefono cellulare», e non compie puntuali riferimenti all’intera categoria di tutti i dispositivi elettronici e non esclude, comunque, in radice, l’accesso «ai dati contenuti in un telefono cellulare», quando ricorrono «casi di urgenza debitamente comprovati», ferma restando la necessità di assicurare un controllo successivo in tempi brevi da parte di un giudice o di un organo amministrativo indipendente (cfr. anche, in motivazione, § 104). Tenendo conto dell’elaborazione della giurisprudenza della Corte di giustizia, e del disposto dell’art. 354 c.p.p., sembra ragionevole concludere che la polizia giudiziaria possa accedere legittimamente, e nel rispetto dei principi del diritto dell’Unione Europea, ai contenuti di un dispositivo elettronico, senza preventiva autorizzazione del giudice, ove ricorrano casi di urgenza e sia prevista l’esperibilità di un effettivo controllo su tale attività in tempi brevi da parte di un giudice. Questa conclusione – che non impone di dover prendere posizione sul tema della necessità di applicare identica disciplina all’accesso ai contenuti di un telefono cellulare e all’accesso ai contenuti di qualsiasi altro dispositivo elettronico – appare compatibile anche con l’indirizzo espresso dall’orientamento giurisprudenziale di legittimità che, in tema di sequestro di dispositivi elettronici, dopo la pronuncia della sentenza Corte giustizia, 4.10.2024, causa C-548/21, ha ritenuto necessaria l’autorizzazione del giudice. Invero, secondo questo orientamento, il difetto di una preventiva autorizzazione del giudice in relazione al sequestro di un dispositivo informatico, per un verso, non comporta l’inutilizzabilità della prova, bensì, diversamente, la nullità dell’atto, e, sotto altro profilo, non implica la deducibilità di tale invalidità quando sul sequestro si sia pronunciato il tribunale del riesame, poiché questo intervento giurisdizionale garantisce un esame effettivo e indipendente sulla necessità, proporzionalità e minimizzazione dell’acquisizione dei dati (cfr. Cass. pen., sez. VI, n. 13585/2025, Campanile, Rv. 287867 – 02).

L’ordinanza impugnata dà conto in modo puntuale delle attività investigative compiute nel procedimento, e, in particolare, di quelle concernenti l’acquisizione dei dati estratti dal computer. Secondo quanto indicato dal Tribunale, militari appartenenti all’Arma dei Carabinieri e funzionari dell’Amministrazione finanziaria, in data 27 maggio 2025, sono entrati in un’agenzia di scommesse recante l’insegna “G….”, per effettuare un’ispezione amministrativa finalizzata alla verifica della puntuale applicazione delle disposizioni in materia di scommesse sportive. Il Tribunale, poi, rappresenta che, nel corso delle operazioni, all’interno di un locale ad uso esclusivo dell’attuale ricorrente, veniva rinvenuto un personal computer, e che, quindi si procedeva ad accedere ai dati in esso contenuti.

L’ordinanza impugnata precisa che: a) dalla cronologia degli accessi effettuati, si evincevano ripetuti e molteplici collegamenti con siti riconducibili a piattaforme di scommesse estere illegali; b) dall’accesso a detti siti, tramite le credenziali salvate sul browser Google, si accertava l’esecuzione di un numero elevato di transazioni relative a scommesse sportive; c) stante quanto rilevato, i dati relativi alle transazioni appena descritte venivano copiati ed acquisiti su supporto informatico. La stessa ordinanza segnala, inoltre, che l’accesso ai dati informatici è stato compiuto dalla polizia giudiziaria con una consultazione del dispositivo limitata a quanto appariva necessario ai fini della verifica della regolare attività di scommesse, accedendosi solo a siti di natura sospetta, come rilevati dalla cronologia, ed utilizzando le credenziali già preimpostate. Il Tribunale, quindi, aggiunge che, subito dopo gli accessi informatici, la polizia giudiziaria ha proceduto al sequestro di documentazione manoscritta, della somma di € 400,00, di una Postepay, di due assegni bancari e di undici carte di identità. Nella specie, applicando il principio secondo cui la polizia giudiziaria può accedere legittimamente, e nel rispetto dei principi del diritto dell’Unione Europea, ai contenuti di un dispositivo elettronico, senza preventiva autorizzazione del giudice, ove ricorrano casi di urgenza e sia prevista l’esperibilità di un effettivo controllo su tale attività in tempi brevi da parte di un giudice, deve ritenersi che correttamente l’ordinanza impugnata ha ritenuto utilizzabili gli elementi acquisiti mediante l’accesso al personal computer trovato nell’esercizio commerciale “G…”, e, quindi, sussistente il fumus commissi delicti. Invero, per quanto concerne l’utilizzabilità dei dati acquisiti mediante l’accesso al personal computer, va innanzitutto osservato che la polizia giudiziaria ha compiuto tale operazione nell’ambito di un’attività di verifica istituzionale, nei limiti di interesse di questa verifica, ed al fine di evitare alterazioni, dispersioni o modifiche dei dati rilevabili. Inoltre, un controllo sull’operato della polizia giudiziaria è stato possibile in tempi estremamente contenuti, mediante la proposizione del riesame, al cui esito è stata emessa la pronuncia impugnata in questa sede. Ancora, in sede di riesame non è stata formulata alcuna doglianza in ordine al presupposto dell’urgenza, che radica il potere della polizia giudiziaria di accedere ai dati contenuti in un dispositivo informatico senza attendere l’autorizzazione del giudice. Ritenuta corretta la conclusione sull’utilizzabilità dei dati acquisiti mediante l’accesso al personal computer rinvenuto nell’esercizio commerciale “G…”, non residuano questioni in tema di sussistenza del fumus commissi delicti. Nel ricorso, infatti, la configurabilità del fumus commissi delicti è contestata unicamente sul presupposto della inutilizzabilità dei dati acquisiti dalla polizia giudiziaria mediante l’accesso al precisato personal computer.

Le soluzioni giuridiche

Due e antitetiche le soluzioni giuridiche, a seconda che, per l’accesso ai dati contenuti nel p.c., esigano il provvedimento dell’autorità giudiziaria e quindi del giudice o anche solo del P.m., oppure se ritengano sufficiente l’intervento autonomo della polizia giudiziaria (almeno così afferma la sentenza, trascurando però non vi era una notitia criminis e quindi si trattava di attività amministrativa di sicurezza).

Osservazioni

La Corte di cassazione ha affermato che rientra tra gli accertamenti urgenti della polizia giudiziaria l’accesso ai contenuti di un dispositivo elettronico senza preventiva autorizzazione del giudice in quanto deve ritenersi rispettoso dei principi del diritto dell’U.E. derivanti dalla direttiva UE 2016/680 come interpretata dalla Corte di Giustizia (sentenza 4.10.2024, causa C-548/21), quando ricorrano congiuntamente le due condizioni della sussistenza di casi di urgenza debitamente comprovati (necessità di evitare alterazioni, dispersioni o modifiche dei dati) e la previsione dell’esperibilità di un effettivo controllo su tale attività in tempi brevi da parte di un giudice. Inoltre, l’eventuale difetto di preventiva autorizzazione giudiziaria non comporta inutilizzabilità della prova ma nullità dell’atto, non deducibile quando il Tribunale del riesame si sia pronunciato sul sequestro, garantendo così un esame effettivo e indipendente sulla necessità, proporzionalità e minimizzazione dell’acquisizione dei dati.

La sentenza non può essere condivisa per una molteplicità di ragioni.

Anzitutto, l’autorità procedente non era la polizia giudiziaria, ma la polizia amministrativa di sicurezza, in quanto non vi era una notizia di reato e quindi si trattava di una ispezione amministrativa, come risulta pure dal fatto che i militari non erano alla ricerca di tracce di un reato, allo stato inesistente, ed erano accompagnati da funzionari dell’amministrazione finanziaria incaricati di effettuare una verifica della regolare attività di scommesse.

Tutta la motivazione della Corte di cassazione è svolta invece sull’erroneo presupposto che si trattasse di attività di polizia giudiziaria e quindi sull’art. 354 c.p.p.

Ma anche l’attività amministrativa deve rispettare i dati personali custoditi in un p.c. o in un telefono cellulare.

Va rammentato, in proposito, che, di recente, la Corte e.d.u. ha dichiarato contrastante con l’art. 8 Conv. e.d.u., che tutela il diritto fondamentale della vita privata e familiare e quindi la riservatezza, il diritto degli uffici delle imposte, negli accertamenti tributari, di acquisire dagli istituti bancari dati, notizie e documenti, in violazione del principio di legalità, a causa della scarsa qualità della legge italiana che consente un illimitato e insindacabile potere discrezionale, senza un controllo del giudice in contraddittorio (Corte e.d.u., Sez. I, 8.1.2026, Ferrieri and Bonassisa v. Italy ( n. 40607/19 e n. 34583/20).

Si aggiunga, infine, che nel p.c. sono ordinariamente custoditi anche messaggi di corrispondenza ( ad es. e-mail e altri) che sono coperti dalla tutela approntata dall’art. 15 Cost, e quindi garantiti dalla duplice riserva di legge e di giurisdizione, come riconosciuto anche dalla Corte costituzionale nella sentenza n. 170/2023, nonchè dall’art. 8 Conv.e.d.u., dall’art. 17 Patto internazionale sui diritti civili e politici e dall’art. 7 Carta dei diritti fondamentali dell’Unione europea (la cd. Carta di Nizza).

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