Cittadinanza iure sanguinis e cittadinanza UE: rinvio alla CGUE
28 Luglio 2026
I giudizi a quibus provengono dal Tribunale di Mantova e dal Tribunale di Campobasso (sezione specializzata immigrazione, protezione internazionale e libera circolazione dei cittadini dell’Unione europea), aditi da discendenti di emigrati italiani residenti in Argentina e in Brasile, che chiedono l’accertamento dello status civitatis italiano iure sanguinis. L’art. 3‑bis l. 91/1992, in deroga alla disciplina ordinaria, considera come non avere mai acquistato la cittadinanza italiana chi è nato all’estero – anche prima dell’entrata in vigore della norma – ed è in possesso di altra cittadinanza, salvo il ricorrere di ristrette condizioni, tra cui la presentazione di domanda amministrativa o giudiziale entro le 23:59 del 27 marzo 2025 o la sussistenza di specifici legami familiari e di residenza con l’Italia. I rimettenti denunciano, tra l’altro, la violazione dell’art. 117, primo comma, Cost., in relazione agli artt. 9 TUE e 20 TFUE, sostenendo che la nuova disciplina determina una “perdita automatica e generalizzata” anche della cittadinanza dell’Unione, senza un esame individuale delle conseguenze per gli interessati e senza adeguate garanzie di conservazione o recupero dello status di cittadino europeo. La Corte richiama la propria precedente sentenza n. 63/2026, nella quale ha qualificato l’art. 3‑bis come preclusione originaria all’acquisto, e non come revoca, dello status civitatis, ritenendo allora non necessario il rinvio pregiudiziale alla Corte di giustizia. Nel nuovo contesto, anche alla luce della giurisprudenza europea in materia di cittadinanza dell’Unione (tra cui le decisioni Rottmann, Tjebbes, Udlændinge‑og Integrationsministeriet, Wiener Landesregierung e Ruiz Zambrano) e dei criteri sul dovere di rinvio pregiudiziale ribaditi, fra l’altro, nelle sentenze Remling e Consorzio Italian Management, la Corte ritiene ora opportuno attivare il dialogo con il giudice di Lussemburgo. Viene quindi sottoposto alla Corte di giustizia, ai sensi dell’art. 267 TFUE, il quesito se gli artt. 9 TUE e 20 TFUE ostino a una disciplina nazionale che configura una preclusione originaria all’acquisto della cittadinanza italiana per chi è nato all’estero, anche anteriormente all’entrata in vigore dell’art. 3‑bis, ed è titolare di altra cittadinanza, salvo specifiche eccezioni. Il giudizio costituzionale resta sospeso fino alla decisione della Corte di giustizia, alla quale viene trasmessa l’ordinanza unitamente agli atti. |