Riforma e il riordino del sistema sanzionatorio del TUF: il decreto pubblicato in Gazzetta

La Redazione
24 Luglio 2026

Sulla GU, Serie generale, n. 169 del 23 luglio 2026 è stato pubblicato il d.lgs. 25 giugno 2026, n. 128, intitolato «Attuazione della delega di cui all'articolo 19-bis della legge 5 marzo 2024, n. 21, per la riforma organica e il riordino del sistema sanzionatorio e di tutte le procedure sanzionatorie recati dal testo unico di cui al decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58».

Il decreto legislativo n. 128/2026, approvato con delibera del Consiglio dei Ministri del 22 giugno 2026 e recentemente pubblicato in Gazzetta, si compone di 10 articoli, dei quali i primi quattro modificano direttamente il Testo Unico delle disposizioni in materia di intermediazione finanziaria (d.lgs. n. 58/1998, TUF).

In particolare, si interviene sulla Parte V del TUF («Sanzioni») – segnatamente con riferimento alle sanzioni amministrative per l’abuso di mercato (Titolo I-bis, Capo III), alle sanzioni amministrative in generale (Titolo II), alle disposizioni comuni (Titolo II-bis) – e sulla Parte VI – qui abrogando l’art. 201 che regolava gli agenti di cambio.

Le novità più rilevanti riguardano:

  • La modifica dell’art. 187-sexies TUF, che, in tema di confisca disposta per gli abusi di mercato, stabilisce che l’applicazione delle sanzioni amministrative previste dal Capo III importa la confisca «di una somma di denaro pari al profitto dell'illecito», cadendo il riferimento specifico alla confisca «del prodotto o del profitto dell'illecito»;
  • L’introduzione dell’art. 194.1 TUF, che introduce il criterio, ai fini dell’applicazione delle sanzioni amministrative, della “rilevanza” delle violazioni, da valutare secondo criteri rimessi alla definizione da parte di Banca d'Italia e Consob (hanno sempre carattere rilevante le violazioni per le quali è prevista una sanzione amministrativa pecuniaria superiore nel minimo a trentamila euro).
  • L’introduzione della possibilità, per Banca d’Italia e Consob (art. 194-bis.1), in alternativa o in aggiunta alle sanzioni, di ordinare al soggetto di eliminare le infrazioni, nelle modalità e tempi indicati, ovvero adottare una dichiarazione pubblica che renda nota la violazione e responsabile;
  • La sostituzione integrale dell’art. 195 TUFProcedura sanzionatoria»).

La data di entrata in vigore è, in generale, il 7 agosto 2026, salvo alcune eccezioni: i nuovi artt. 194.1, 195, a eccezione dei commi 7 e 8, 195.2, 196-ter e 196-quater TUF, entrano in vigore dal 7 maggio 2027. Entro tale data, Banca d'Italia e Consob devono adottare i regolamenti previsti dai medesimi articoli.

La disciplina di cui al nuovo art. 195.1, comma 2, TUF si applica alle violazioni commesse successivamente alla data di entrata in vigore del d.lgs. n. 128/2026.

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