Scissione societaria e concessione balneare: il TAR Puglia si pronuncia

La Redazione
27 Luglio 2026

Il TAR Puglia si pronuncia in ordine al rapporto tra le operazioni scissione societaria e l’art. 46 cod. nav., il quale stabilisce che il trasferimento dei beni realizzati presso un’area demaniale in concessione non comporta anche l’automatico subingresso nel rapporto concessorio, richiedendosi a tal fine l’autorizzazione dell’autorità concedente.

A seguito di scissione societaria, l’azienda di Alfa S.r.l., ivi inclusa una concessione demaniale marittima per stabilimento balneare, veniva trasferita a Beta S.r.l., che otteneva dal Comune l’autorizzazione al subingresso nel 2022 ex art. 46 cod. nav.

Nel 2023 Beta S.r.l. chiedeva al Comune un nuovo nulla osta alla cessione dell’azienda e della concessione, ai sensi dell’art. 46 cod. nav. e dell’art. 11, comma 2, l.r. Puglia 17/2015, che limita il subingresso a una sola volta per l’intera durata della concessione. Il Comune rigettava l’istanza ritenendo che il subingresso del 2022 conseguente alla scissione costituisse già trasferimento rilevante, ostativo di ulteriori subingressi per effetto del richiamato disposto della legge regionale.

La società sosteneva che il subingresso del 2022, essendo conseguenza automatica della scissione societaria, non dovrebbe contare ai fini del limite di “una sola volta” previsto dalla legge regionale, perché la scissione comporterebbe solo una successione patrimoniale non rilevante ex art. 46 cod. nav.

Il TAR richiama l’art. 2506 c.c. secondo il quale la scissione societaria si sostanzia nel trasferimento, integrale o parziale, del patrimonio di una società in capo a una o più altre, esistenti o di nuova costituzione e, pertanto, a dei soggetti giuridici differenti, sotto il profilo soggettivo, dalla società scissa.

Determinando, dunque, detta operazione un trasferimento di beni tra soggetti giuridici diversi, è evidente che essa assuma rilievo ai fini dell’applicazione degli artt. 46 cod. nav e 11, co. 2, l.r. 17/2015.

Il giudice esclude inoltre l’incostituzionalità dell’art. 11, co. 2, l.r. 17/2015, richiamando la giurisprudenza costituzionale che riconosce alle Regioni il potere di disciplinare, anche limitando, le vicende soggettive dei rapporti concessori (subingressi, affidamenti a terzi) nell’ambito della gestione del demanio marittimo.

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