Chatbot e Cerebro: i nuovi orizzonti dell’amministrazione finanziaria digitalizzata
Tra i principali strumenti tecnologici di ultima introduzione si rammenta il cd. chatbot che consente all’Ufficio, mediante tecniche all’avanguardia fondate sul Large Language Models (LLM) di interpretare un codice per comprendere, decifrare e creare documenti testuali, oltre a eseguire calcoli e analisi approfondite sui dati e rilevare eventuali incongruenze.
Le caratteristiche principali del chatbot, da intendersi anche come servizio di assistenza virtuale, sono l’autonomia, intesa come la capacità di agire senza l’intervento esterno di esseri umani o di altri agenti e la funzione collaborativa, atteso che il software è in grado di fornire risposte alle richieste degli utenti.
Questo nuovo metodo è espressione dello sviluppo di forme di “co-intelligenza”, uomo-algoritmo, in linea, tra l’altro, con la nuova P.A. cd. digitalizzata, la quale punta alla formazione di personale qualificato.
L’ultimo software, in ordine temporale, è il cd. Cerebro, che si presenta come una piattaforma software centralizzata, progettata per fornire supporto alle “indagini patrimoniali”, che ad oggi, rappresentano il principale strumento investigativo.
Esso opera mediante l’acquisizione di dati da fonti istituzionali “esterne” che riguardano la situazione finanziaria e patrimoniale e le attività economiche facenti capo a persone fisiche, giuridiche e ad enti di ogni tipo. Tali dati vengono, poi, elaborati, al fine di evidenziare possibili disponibilità finanziarie e patrimoniali “sproporzionate” e, dunque, potenzialmente riconducibili ad attività illecite.
Si può accedere al software, mediante una previa apertura di un “fascicolo digitale d’indagine”.
Questo nuovo sistema di controllo è stato sottoposto ad una valutazione preventiva da parte del Garante della privacy, circa la compatibilità con i diritti fondamentali e i rischi che possano generarsi dall’utilizzo del software.
Il Garante, dunque, con provvedimento del 4 agosto 2025, n. 10165349, ha espresso parere favorevole all’uso del software, in quanto risulta conforme ai principi e alle regole in materia di protezione dei dati personali, escludendo ogni possibile attività di web scraping ovvero di raccolta massiva ed indiscriminata di dati personali dalla rete e, identificando misure idonee a garantire l’esercizio dei diritti degli interessati, con particolare riferimento all’informativa e ai diritti di accesso, rettifica e cancellazione dei dati personali.