Accordo divorzile regolato da legge straniera e giurisdizione: il criterio del collegamento più stretto

La Redazione
27 Luglio 2026

Le SS.UU. affermano che un accordo patrimoniale divorzile e regolato da legge straniera non può essere qualificato come un semplice mandato a vendere per radicare la giurisdizione nel luogo di domicilio dell’attore. La controversia appartiene al giudice dello Stato con cui l’accordo presenta il collegamento oggettivo più stretto

La vicenda concerne due coniugi divorziati, un cittadino olandese domiciliato in Italia e una cittadina ceca, i quali avevano stipulato un accordo sulle questioni economiche e di mantenimento delle figlie minori, ivi compresa la futura vendita di un immobile situato a Praga. Dopo la vendita, l’ex marito aveva promosso presso il Tribunale di Genova, nei confronti della ex moglie, un giudizio di rendiconto in relazione alla vendita, chiedendo il pagamento della quota del ricavato che riteneva spettargli, qualificando l’accordo come un “mandato a vendere”.

Le Sezioni Unite (Cass., sez. un., 24 luglio 2026, n. 24016) hanno escluso la giurisdizione italiana, rilevando che l’intesa tra i coniugi non costituiva un semplice mandato, ma faceva parte del più ampio assetto patrimoniale concordato in sede di divorzio. L’accordo era stato stipulato nella Repubblica Ceca, tra soggetti allora residenti in tale Stato, era disciplinato dalla legge ceca e riguardava un immobile sito a Praga; inoltre era strettamente collegato alle altre pattuizioni divorzili recepite dal giudice ceco.

Di conseguenza, il successivo trasferimento del domicilio dell’ex marito in Italia non poteva fondare la giurisdizione italiana, poiché la controversia presentava il collegamento oggettivo più stretto con la Repubblica Ceca, cui spettava la cognizione della domanda.

Il principio di diritto applicato può essere così formulato:

«L’accordo patrimoniale concluso dai coniugi in sede di divorzio e disciplinato da una legge straniera non può essere qualificato, ai fini dell’individuazione della giurisdizione, come un semplice mandato a vendere solo perché una delle obbligazioni dedotte in giudizio riguarda la vendita di un immobile e la corresponsione del relativo ricavato. La controversia deve essere ricondotta all’assetto economico-divorzile complessivamente considerato e attribuita al giudice dello Stato con il quale tale accordo presenta il collegamento oggettivo più stretto, avuto riguardo al luogo di conclusione dell’accordo, alla legge regolatrice, alla localizzazione dei beni coinvolti e al contesto familiare cui esso accede».

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