Danno da circolazione stradale: il cessionario del credito risarcitorio può esperire l’azione diretta ex art. 149 CdA?
31 Luglio 2026
La cessione del credito è disciplinata dagli artt. 1260 e ss. c.c. L’art. 1260 c.c., in particolare:
La cessione del credito è, in linea generale, un negozio giuridico con cui un soggetto (cedente) trasferisce a un altro (cessionario) il suo diritto di credito vantato nei confronti di un terzo (debitore ceduto). Tale contratto traslativo determina, in via immediata, una successione a titolo particolare nel diritto di credito e, cioè, una modificazione dal lato attivo dell’obbligazione con conseguente obbligo, per il debitore ceduto, di dover eseguire l’obbligazione verso il cessionario. L’obbligazione, per il resto, resta inalterata negli altri suoi elementi caratterizzanti. L’art. 1263, comma 1, c.c. prevede, quale effetto del contratto traslativo, che il credito è trasferito al cessionario con i privilegi, con le garanzie personali e reali e con gli altri accessori. Tale norma va interpretata nel senso che nell’oggetto della cessione rientri la somma delle utilità che il creditore può trarre dall’esercizio del diritto ceduto e, cioè, ogni situazione giuridica direttamente collegata con il diritto stesso la quale, in quanto priva di profili di autonomia, integri il suo contenuto economico o ne specifichi la funzione, ivi compresi tutti i poteri del creditore relativi alla determinazione, variazione e modalità della prestazione, nonché alla tutela del credito e, quindi, anche tutti i poteri e le azioni esercitabili a tutela del diritto ceduto. L’effetto naturale del negozio di cessione del credito, infatti, è la trasmigrazione al cessionario di tutti i poteri e le azioni previste dalla legge volte a ottenere la realizzazione del credito ceduto. Il credito risarcitorio, in generale e quello derivante dalla circolazione di veicoli e natanti, in particolare, non ha carattere strettamente personale ma è un diritto pecuniario e la sua cessione non è vietata dalla legge. Esso, pertanto, può:
Tale assunto è confermato, per quello che qui rileva, dall’art. 149-bis d.lgs. 7/9/2005 n. 209 - inserito dall’art. 1, comma 24, l. 4/8/2017 n. 124 e recante “Trasparenza delle procedure di risarcimento” - che prevede espressamente che, in caso di cessione del credito derivante dal diritto al risarcimento dei danni causati dalla circolazione di veicoli a motore e natanti, la somma da corrispondere a titolo di rimborso delle spese di riparazione dei veicoli danneggiati è versata previa presentazione della fattura emessa dall’impresa di autoriparazione abilitata ai sensi della l. 5/2/1992 n. 122 e che ha eseguito le riparazioni. Tale norma è certamente speciale in quanto disciplina il risarcimento dei danni causati dalla circolazione dei veicoli a motore e dei natanti in caso di cessione del credito all’autoriparatore e non anche il risarcimento dei danni causati da altri eventi in caso di cessione del credito a terzi. In quanto norma speciale essa va certamente letta e interpretata nel quadro del testo normativo in cui è inserita (d.lgs. 7/9/2005 n. 209) e ciò in virtù del tradizionale canone ermeneutico costituito dal bimillenario principio romanistico, c.d. “di universalità dell’interpretazione”, già consolidato a opera del ius onorarium: “incivile est, nisi tota lege perspecta, una aliqua particula eius proposita, iudicare vel respondere” (Celso, Digesto, 1, 3, 24), ripetutamente affermato dalla Suprema Corte anche nel suo massimo consesso non solo in relazione alle norme (in relazione alle quali è stato enunciato) ma anche degli atti processuali (Sez. Un. 16/10/2008 n. 25246; Sez. Un. 12/6/2006 n. 13523; conf., per quanto concerne le sezioni semplici, Cass. 12/5/2026, n. 13834; Cass. 5/2/2026, n. 2447; Cass. 26/1/2026, n. 1785; Cass. 31/12/2025, n. 34927; Cass. 23/12/2024, n. 34188; Cass. 12/4/2024 n. 9936; Cass. 8/11/2019 n. 28811; Cass. 8/8/2006 n. 17947; Cass. 27/11/2015 n. 24214; Cass. 25/2/2014 n. 4443; Cass. 27/6/2003 n. 10227; Cass. 26/2/1997 n. 1729; Cass. 8/1/1993 n. 113; Cass. 1/10/1976 n. 3210, che dovrebbe rappresentare il leading case). Del resto, è principio dettato dalla logica, prima che dalla scienza del diritto, quello secondo cui una norma inserita in un testo normativo organico debba essere, in caso di incertezza, illuminata dagli altri precetti contenuti nel testo cui appartiene, piuttosto che alla luce di regole a esso estranee (Cass. 27/11/15 n. 24214). Deve ritenersi, pertanto, che la disposizione di cui all’art. 149-bis d.lgs. 7/9/2005 n. 209 prevede:
La Suprema Corte, allo specifico riguardo, ha autorevolmente, costantemente e condivisibilmente ritenuto che:
Deve ritenersi, pertanto, per tutto quanto fin qui esposto, che in caso di cessione del credito risarcitorio derivante dalla circolazione di veicoli (e natanti) il cessionario del credito è legittimato a esperire in sede giudiziaria, in vece del cedente, tutte le azioni previste in favore di quest’ultimo dall’ordinamento e, in particolare, dal d.lgs. 7/9/2005 n. 209 e, per quello che qui rileva:
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