Danno da circolazione stradale: il cessionario del credito risarcitorio può esperire l’azione diretta ex art. 149 CdA?

31 Luglio 2026

In tema di risarcimento del danno da circolazione stradale il cessionario del credito risarcitorio può esperire nei confronti dell’impresa di assicurazione del veicolo danneggiato l’azione diretta ex art. 149 CdA?

La cessione del credito è disciplinata dagli artt. 1260 e ss. c.c.

L’art. 1260 c.c., in particolare:

  • al comma 1, prevede che il creditore possa cedere, a titolo oneroso o gratuito, il suo credito ad altri, anche senza il consenso del debitore, a due condizioni:
  1. che il credito non abbia carattere strettamente personale;
  2. che il trasferimento non sia vietato dalla legge;
  • al comma 2, prevede che le parti possano escludere la cedibilità del credito, ma il patto non è opponibile al cessionario, se non si prova che egli lo conosceva al tempo della cessione.

La cessione del credito è, in linea generale, un negozio giuridico con cui un soggetto (cedente) trasferisce a un altro (cessionario) il suo diritto di credito vantato nei confronti di un terzo (debitore ceduto).

Tale contratto traslativo determina, in via immediata, una successione a titolo particolare nel diritto di credito e, cioè, una modificazione dal lato attivo dell’obbligazione con conseguente obbligo, per il debitore ceduto, di dover eseguire l’obbligazione verso il cessionario.

L’obbligazione, per il resto, resta inalterata negli altri suoi elementi caratterizzanti.

L’art. 1263, comma 1, c.c. prevede, quale effetto del contratto traslativo, che il credito è trasferito al cessionario con i privilegi, con le garanzie personali e reali e con gli altri accessori.

Tale norma va interpretata nel senso che nell’oggetto della cessione rientri la somma delle utilità che il creditore può trarre dall’esercizio del diritto ceduto e, cioè, ogni situazione giuridica direttamente collegata con il diritto stesso la quale, in quanto priva di profili di autonomia, integri il suo contenuto economico o ne specifichi la funzione, ivi compresi tutti i poteri del creditore relativi alla determinazione, variazione e modalità della prestazione, nonché alla tutela del credito e, quindi, anche tutti i poteri e le azioni esercitabili a tutela del diritto ceduto.

L’effetto naturale del negozio di cessione del credito, infatti, è la trasmigrazione al cessionario di tutti i poteri e le azioni previste dalla legge volte a ottenere la realizzazione del credito ceduto.

Il credito risarcitorio, in generale e quello derivante dalla circolazione di veicoli e natanti, in particolare, non ha carattere strettamente personale ma è un diritto pecuniario e la sua cessione non è vietata dalla legge.

Esso, pertanto, può:

  • essere trasmissibile “iure hereditatis”;
  • formare oggetto di privata negoziazione (cessione per atto “inter vivos” o altro).

Tale assunto è confermato, per quello che qui rileva, dall’art. 149-bis d.lgs. 7/9/2005 n. 209 - inserito dall’art. 1, comma 24, l. 4/8/2017 n. 124 e recante “Trasparenza delle procedure di risarcimento” - che prevede espressamente che, in caso di cessione del credito derivante dal diritto al risarcimento dei danni causati dalla circolazione di veicoli a motore e natanti, la somma da corrispondere a titolo di rimborso delle spese di riparazione dei veicoli danneggiati è versata previa presentazione della fattura emessa dall’impresa di autoriparazione abilitata ai sensi della l. 5/2/1992 n. 122 e che ha eseguito le riparazioni.

Tale norma è certamente speciale in quanto disciplina il risarcimento dei danni causati dalla circolazione dei veicoli a motore e dei natanti in caso di cessione del credito all’autoriparatore e non anche il risarcimento dei danni causati da altri eventi in caso di cessione del credito a terzi.

In quanto norma speciale essa va certamente letta e interpretata nel quadro del testo normativo in cui è inserita (d.lgs. 7/9/2005 n. 209) e ciò in virtù del tradizionale canone ermeneutico costituito dal bimillenario principio romanistico, c.d. “di universalità dell’interpretazione”, già consolidato a opera del ius onorarium: “incivile est, nisi tota lege perspecta, una aliqua particula eius proposita, iudicare vel respondere” (Celso, Digesto, 1, 3, 24), ripetutamente affermato dalla Suprema Corte anche nel suo massimo consesso non solo in relazione alle norme (in relazione alle quali è stato enunciato) ma anche degli atti processuali (Sez. Un. 16/10/2008 n. 25246; Sez. Un. 12/6/2006 n. 13523; conf., per quanto concerne le sezioni semplici, Cass. 12/5/2026, n. 13834; Cass. 5/2/2026, n. 2447; Cass. 26/1/2026, n. 1785; Cass. 31/12/2025, n. 34927; Cass. 23/12/2024, n. 34188; Cass. 12/4/2024 n. 9936; Cass. 8/11/2019 n. 28811; Cass. 8/8/2006 n. 17947; Cass. 27/11/2015 n. 24214; Cass. 25/2/2014 n. 4443; Cass. 27/6/2003 n. 10227; Cass. 26/2/1997 n. 1729; Cass. 8/1/1993 n. 113; Cass. 1/10/1976 n. 3210, che dovrebbe rappresentare il leading case).

Del resto, è principio dettato dalla logica, prima che dalla scienza del diritto, quello secondo cui una norma inserita in un testo normativo organico debba essere, in caso di incertezza, illuminata dagli altri precetti contenuti nel testo cui appartiene, piuttosto che alla luce di regole a esso estranee (Cass. 27/11/15 n. 24214).

Deve ritenersi, pertanto, che la disposizione di cui all’art. 149-bis d.lgs. 7/9/2005 n. 209 prevede:

  • a monte, la piena cedibilità del credito risarcitorio derivante dalla circolazione di veicoli a motore e natanti in genere e all’autoriparatore in particolare;
  • a valle, la conseguente trasmigrazione al cessionario di tutte le azioni volte a ottenere la realizzazione del credito ceduto previste dal d.lgs. 7/9/2005 n. 209.

La Suprema Corte, allo specifico riguardo, ha autorevolmente, costantemente e condivisibilmente ritenuto che:

  • il credito risarcitorio da fatto illecito (o da inadempimento contrattuale), in generale e quello derivante dalla circolazione di veicoli a motore e natanti, in particolare, può essere oggetto di cessione;
  • il cessionario del credito è legittimato ad agire in sede giudiziaria, in vece del cedente, oltre che nei confronti del responsabile civile, ex artt. 2043 e 2054 c.c., anche nei confronti dell’impresa di assicurazione del veicolo danneggiante, ex art. 144 d.lgs. 7/9/2005 n. 209 e nei confronti dell’impresa di assicurazione del veicolo danneggiato, ex art. 149 d.lgs. 7/9/2005 n. 209 (Cass. 4/11/2025 n. 29113; Cass. 23/12/2024 n. 34110; Cass. 21/3/2024 n. 7635; Cass. 19/3/2024 n. 7375; Cass. 3/10/2023 n. 27892; Cass. 20/1/2023 n. 1746; Cass. 31/3/2021 n. 8869; Cass. 12/9/2019 n. 22726; Cass. 28/8/2019 n. 21765; Cass. 31/5/2019 n. 14887; Cass. 14/2/2019 n. 4300; Cass. 3/10/2013 n. 22601; Cass. 13/3/2012 n. 3965; Cass. 10/1/2012 n. 52; Cass. 10/1/2012 n. 51; Cass. 13/5/2009 n. 11095);
  • la cessione del credito comporta il c.d. “beneficium cedendarum actionum”, per cui la domanda proposta dal cessionario è soggetta alle medesime regole processuali alle quali sarebbe stata soggetta la domanda proposta dal soggetto cedente (Cass. 4/9/2019 n. 22138; Cass. 13/9/2018 n. 22271);
  • il debitore ceduto può opporre al creditore cessionario le eccezioni opponibili all’originario creditore cedente, sia quelle attinenti all’esistenza e alla validità del titolo costitutivo del credito, sia quelle relative ai fatti modificativi ed estintivi del rapporto anteriori alla cessione o anche posteriori al trasferimento, ma anteriori all’accettazione della cessione o alla sua notifica o alla sua conoscenza di fatto (Cass. 10/2/2026 n. 2976; Cass. 22/11/2025 n. 30758; Cass. 16/9/2025 n. 25328; Cass. 17/8/2023 n. 24701; Cass. 19/7/2023 n. 21267; Cass. 31/1/2023 n. 2862; Cass. 30/9/2021 n. 26540; Cass. 1/6/2021 n. 15263; Cass., 6/10/2020 n. 21375; Cass. 30/8/2018 n. 21387; Cass. 20/4/2018 n. 9842; Cass. 29/8/2017 n. 20510; Cass. 2/12/2016 n. 24657; Cass. 5/1/2012 n. 13; Cass. 19/4/2001 n. 5757; Cass. 17/1/2001 n. 575; Cass. 5/2/1988 n. 1257; Cass. 10/2/1995 n. 1499; Cass. 22/7/1991 n. 8168).

Deve ritenersi, pertanto, per tutto quanto fin qui esposto, che in caso di cessione del credito risarcitorio derivante dalla circolazione di veicoli (e natanti) il cessionario del credito è legittimato a esperire in sede giudiziaria, in vece del cedente, tutte le azioni previste in favore di quest’ultimo dall’ordinamento e, in particolare, dal d.lgs. 7/9/2005 n. 209 e, per quello che qui rileva:

  • l’azione diretta nei confronti dell’impresa di assicurazione del veicolo danneggiante, ex art. 144 d.lgs. 7/9/2005 n. 209;
  • l’azione diretta nei confronti dell’impresa di assicurazione del veicolo danneggiato, ex art. 149 d.lgs. 7/9/2005 n. 209;
  • l’azione cumulativa nei confronti del responsabile civile, ex artt. 2043 e 2054 c.c.

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