Dalla res all’affetto: il danno da perdita dell’animale d’affezione tra riconoscimento e criteri di liquidazione

25 Agosto 2026

Il contributo indaga la annosa questione del danno da perdita dell’animale d’affezione rilevando come siano ormai venute meno le tradizionali obiezioni mosse dalla giurisprudenza alla sua risarcibilità. Lo scritto, dopo aver passato in rassegna gli argomenti che depongono per il risarcimento di un siffatto pregiudizio, si sofferma sui criteri di liquidazione del danno da perdita dell’animale d’affezione, prospettando l’adozione di una tabella a punti, sulla falsariga di quanto avviene per il risarcimento del danno da perdita del rapporto parentale.

La “Linea Maginot” delle pronunce di “San Martino”: le tradizionali preclusioni al risarcimento del danno da perdita dell’animale d’affezione

Le principali obiezioni mosse dalla dottrina e dalla giurisprudenza tradizionale nei confronti del risarcimento del danno non patrimoniale da perdita dell’animale d’affezionedefinito come l’essere vivente, di regola un mammifero, che condivide il quotidiano con la persona che si duole del suo ferimento o della sua uccisione (P. Donadoni, Il risarcimento per l’uccisione del cane famigliare: confermato il valore etico-giuridico della relazione interspecifica, in Danno e resp., 2025, 361) – hanno riguardato, da un lato, la qualificazione giuridica dell’animale e, dall’altro, il timore che il riconoscimento di tale voce di danno potesse determinare un’eccessiva espansione dell’area dei pregiudizi non patrimoniali risarcibili.

Con riguardo al primo profilo, occorre osservare che, per secoli, la riflessione scientifica, tanto giuridica quanto filosofica, ha analizzato il rapporto tra l’uomo e gli altri esseri viventi alla luce di una concezione spiccatamente antropocentrica. Secondo tale impostazione, l’essere umano occupa una posizione di assoluta centralità nell’universo, mentre gli altri esseri viventi sono relegati a un ruolo subordinato, tanto da essere assimilati, sotto il profilo giuridico, più alle cose che alle persone. Questa impostazione ha trovato piena espressione nel diritto romano, il quale ricondusse gli animali – secondo la tradizionale classificazione tra ferae (selvatici), mansuetae (domestici) e mansuefactae (domati) – alla categoria delle res. I giuristi romani, valorizzando il primato dell’essere umano, consideravano infatti gli animali in una prospettiva essenzialmente patrimonialistica, attribuendo rilievo esclusivamente alla loro utilità economica e alla loro idoneità a costituire oggetto di proprietà e di traffici giuridici (cfr. C. Sartoris, Il regime giuridico degli animali di affezione. Il problema dell’interesse tutelato, in Dir. sal., 2024, 98).

Una simile impostazione, che non teneva in alcuna considerazione la natura senziente dell’animale, è rimasta sostanzialmente immutata per molti secoli, fino a riflettersi anche nelle moderne codificazioni civili. Emblematica, in tal senso, è la disciplina contenuta nell’art. 417 del Codice Pisanelli del 1865, il quale ricomprendeva espressamente gli animali tra le «cose mobili per natura».

Sebbene tale disposizione non sia stata riprodotta nel Codice civile del 1942, la qualificazione dell’animale quale bene mobile non è venuta meno. L’attuale codice, infatti, pur omettendo un espresso riferimento agli animali, nel riproporre la tradizionale distinzione tra beni mobili e immobili, li ricomprende implicitamente nella prima categoria. Numerose disposizioni codicistiche confermano tale impostazione (ad es. gli artt. 924, 925 e 926 c.c.), trattando gli animali alla stregua di beni suscettibili di formare oggetto di diritti reali e di atti di disposizione (così M. Albanese, “Tiere sind keine Sachen”: il danno non patrimoniale da perdita dell’animale d’affezione, in Giur. it., 2011, 2067).

Accanto alla qualificazione dell’animale d’affezione quale res, la giurisprudenza ha giustificato il diniego del risarcimento dei pregiudizi derivanti dalla sua perdita valorizzando la struttura tipica del danno non patrimoniale.

Come è noto, infatti, il danno non patrimoniale, a differenza di quello patrimoniale, è risarcibile soltanto nei casi previsti dalla legge. Ciò avviene, anzitutto, quando una disposizione normativa preveda espressamente il risarcimento di una determinata figura di danno non patrimoniale; oppure quando il fatto illecito integri gli estremi di un reato, ai sensi del combinato disposto tra gli artt. 2059 c.c. e 185 c.p. e, infine, quando la lesione riguardi un diritto inviolabile della persona riconosciuto dalla Costituzione (cfr. D. Spera, Responsabilità civile e danno alla persona, Milano, 2025, 1326 e M. Franzoni, Il danno morale fra lettera della legge, ratio legis e compito dell’interprete, in Corr. Giur., 2004, 512), secondo la nota interpretazione costituzionalmente orientata dell’art. 2059 c.c. inaugurata dalla Corte di cassazione con le celebri «sentenze gemelle» del 2003 (cfr. Cass. civ. 31 luglio 2003 n. 8827, in Riv. dir. civ., 2006, I, 629 ss. con nota di M. Cenini, Risarcibilità del danno non patrimoniale in ipotesi di inadempimento contrattuale e vacanze rovinate: dal danno esistenziale al danno da “tempo libero sacrificato”?; in Giur. it., 2004, 28 ss. con note di M. Bona, L’“ottava vita” dell’art. 2059 c.c., ma è tempo d’addio per le vecchie regole!, 1136 ss. e M.P. Suppa, La svolta della Cassazione in tema di danno non patrimoniale: la nuova valenza dell’art. 2059 c.c., 36 ss.; in Contr. impr. 2003, 1217 ss. con nota di D. Vittoria, Un “regolamento di confini” per il danno esistenziale, in Corr. giur., 2003, 1017 ss. con nota di M. Franzoni, Il danno non patrimoniale, il danno morale: una svolta per il danno alla persona e Cass. 31 luglio 2003 n. 8828, in Danno e resp., 2003, 816 ss. con note di F.D. Busnelli, Chiaroscuri d’estate. La corte di cassazione e il danno alla persona; G. Ponzanelli, Ricomposizione dell’universo non patrimoniale: le scelte della Corte di cassazione, p. 829 ss.; A. Procida Mirabelli di Lauro, L’art. 2059 c.c. va in paradiso, 831 ss.).

Muovendo da tali premesse, la giurisprudenza tradizionale ha escluso la risarcibilità del danno derivante dalla lesione o dalla perdita dell’animale d’affezione (cfr. Trib. Milano 20 luglio 2010 n. 9453; Trib. S. Angelo Lombardi 12 gennaio 2011; Trib. Catanzaro 5 maggio 2011 e, più di recente, Trib. Cosenza 28 settembre 2021 n. 1883 e Trib. Milano sent. 5 maggio 2023 n. 3628. Tutte le pronunce sono richiamate in D. Spera, Responsabilità civile cit., 2025, 1337 ss.). In particolare, è stato osservato che non esisteva alcuna disposizione normativa che riconoscesse espressamente tale forma di risarcimento e che la stessa non potesse essere individuata nell’art. 2 Cost., il quale, come noto, è stato tradizionalmente interpretato come riferito ai soli diritti della personalità strettamente inerenti all’essenza dell’essere umano e indispensabili per il pieno sviluppo della persona (così D. Zorzit, Diritto e sentimento: il danno da perdita dell’animale d’affezione, in Danno e resp., 2008, 911).

L’esclusione del danno c.d. interspecifico dal novero dei pregiudizi risarcibili è stata poi avallata dalle Sezioni Unite di San Martino del 2008, le quali, mosse dall’esigenza di scongiurare una incontrollabile proliferazione di danni risarcibili capace di minare dalle fondamenta la tenuta stessa del sistema, hanno fissato una vera e propria «Linea Maginot» rispetto al riconoscimento del danno da perdita dell’animale d’affezione (cfr. Cass. 11 novembre 2008, nn. 26972-5, in Riv. dir. civ., 2009, II, 97 ss. con nota di F.D. Busnelli, Le Sezioni Unite e il danno non patrimoniale; in Giur. it., 2009, 317 con nota di V. Tomarchio, L’unitarietà del danno non patrimoniale nella prospettiva delle Sezioni unite, p. 318 ss.; in Resp. civ. prev., 2009, 38 ss. con commenti di P.G. Monateri, Il pregiudizio esistenziale come voce del danno non patrimoniale, 56 ss.; E. Navarretta, Il valore della persona nei diritti inviolabili e la complessità dei danni non patrimoniali, 63 ss.; D. Poletti, La dualità del sistema risarcitorio e l’unicità della categoria dei danni non patrimoniali, 76 ss. e P. Ziviz, Il danno non patrimoniale: istruzioni per l’uso, 98 ss. e C. Scognamiglio, Il sistema del danno non patrimoniale dopo le decisioni delle Sezioni Unite, p. 266 ss.; in Danno e resp., 2009, 19 ss. con note di A. Procida Mirabelli di Lauro, Il danno non patrimoniale secondo le Sezioni Unite. Un “de profundis” per il danno esistenziale, 32 ss.; S. Landini, Danno biologico e danno morale soggettivo nelle sentenze della Cass. SS.UU. 26972, 26973, 26974, 26975/2008, 45 ss. eC. Sganga, Le Sezioni Unite e l’art. 2059 c.c.: censure, riordini e innovazioni del dopo principio, 50 ss.).

In particolare, le Sezioni Unite – chiamate a pronunciarsi sull’ammissibilità del danno esistenziale, categoria alla quale frequentemente è stato ricondotto il pregiudizio derivante dalla perdita dell’animale domestico – hanno escluso che tale evento fosse idoneo a generare un danno non patrimoniale risarcibile. Secondo la Suprema Corte, infatti, la morte dell’animale non determina la lesione di un diritto fondamentale costituzionalmente garantito (così G. Ponzanelli, Nessun risarcimento per la perdita dell’animale di affezione: la conferma del giudice di Catanzaro, in Danno e resp., 2012, 190), ma integra un danno bagatellare, equiparabile alla rottura del tacco della scarpa da sposa, a un errato taglio di capelli, all’attesa stressante in aeroporto, al disservizio di un ufficio pubblico o persino al mancato godimento della partita di calcio trasmessa in televisione a causa di un blackout elettrico.

Oltre San Martino: le Corti di merito e il riconoscimento del danno interspecifico

Le argomentazioni addotte dalla Suprema corte per negare il risarcimento del danno interspecifico sono state lentamente erose dalla giurisprudenza di merito, la quale, in più occasioni, ne ha evidenziato l’inattualità.

Anzitutto, è stato osservato che l’animale d’affezione non può essere acriticamente ricondotto alla categoria giuridica delle cose, poiché la fraternità genomica con gli esseri umani, attestata dalla biologia, nonché le capacità sensoriali, cognitive ed emozionali che la scienza, ormai pacificamente, riconosce agli animali, hanno posto in crisi la tradizionale concezione antropocentrica e hanno dimostrato – per riprendere le parole di Paolo Donadoni – come «il mondo degli esseri viventi, tanto più quello dei mammiferi (a cui l’umano stesso appartiene), si muove nella categoria giuridica delle “cose” come nella stretta di una camicia di forza» (cfr. P. Donadoni, Il risarcimento per l’uccisione del cane famigliare cit., 363).

La riduzione dell’animale domestico ad una mera res, oltre a essere smentita dalle acquisizioni scientifiche e biologiche, trova altresì smentita nell’evoluzione della società, che ormai non considera più l’animale uno strumento per la produzione di ricchezza, bensì un membro della famiglia, cui dedicare la stessa cura riservata agli altri componenti del nucleo familiare e, persino, da tutelare in caso di crisi del rapporto coniugale (cfr. Trib. Milano 13 marzo 2013 e Trib. Roma 12 marzo 2016 n. 5322).

La particolare considerazione che l’animale da compagnia ha assunto negli ultimi anni rende ormai impossibile, come osservato da parte della giurisprudenza di merito (cfr. Trib. Brescia 24 maggio 2023 n. 1291; Trib. Venezia 17 dicembre 2020 n. 1936; Trib. Vicenza 3 febbraio 2017 n. 24; Trib. Pavia 16 agosto 2016 n. 1266; Trib. Torino 29 ottobre 2012 n. 6296; Trib. Rovereto 18 ottobre 2009 n. 499. Tutte le pronunce sono richiamate in D. Spera, Responsabilità civile cit., 2025, 1333 ss.), assimilare il rapporto uomo-animale a quello intercorrente con una cosa, poiché gli animali non sono esseri inanimati, ma creature dotate di pulsioni e istinti, capaci di provare dolore e stati emotivi analoghi a quelli umani.

Il peculiare legame che si instaura tra uomo e animale ha indotto alcune Corti a riconoscere tutela a tale rapporto, rilevando come esso costituisca un’occasione di sviluppo e di piena esplicazione della personalità individuale ai sensi dell’art. 2 Cost., in quanto espressione di una sfera relazionale e affettiva costituzionalmente protetta.

Ne consegue, secondo tale orientamento, che il rapporto affettivo con l’animale d’affezione può assumere rilievo nella sfera dei diritti della persona, ove si dimostri che esso costituisca, nel caso concreto, una modalità significativa di esplicazione della personalità individuale (cfr. G. Cascella, Risarcimento del danno da perdita di animale di affezione ammissibile per la giurisprudenza di merito (nonostante la Cassazione), in questa Rivista, 10 marzo 2025).

Inoltre, in ragione dell’intensità del legame che può instaurarsi tra uomo e animale, questi ultimi non rappresentano semplicemente beni dei quali l’uomo è proprietario, bensì presenze significative, capaci di suscitare profondi sentimenti di affetto, spesso ricambiati da concrete manifestazioni di dedizione e fedeltà (cfr. G.A. Parini, Morte dell’animale di affezione e tutela risarcitoria: è ancora uno scontro tra diritto e sentimento?, in Nuova giur. civ. comm., II, 2012, 604).

In altri termini, secondo tale orientamento giurisprudenziale, condiviso da parte della dottrina, non vi è motivo di dubitare che il rapporto affettivo e di comunanza di vita tra uomo e animale rientri a pieno titolo nella categoria dei diritti della personalità e dell’autodeterminazione garantiti dagli artt. 2 e 13 Cost., poiché, tale relazione, per chi la instaura, rappresenta una fonte di benessere interiore e psico-fisico e può persino contribuire all’arricchimento morale dell’intero nucleo familiare (cfr. M. Bona – C. Cerlon, Gli animali da compagnia contribuiscono alla “qualità della vita” tranne che per taluna Cassazione, in Resp. civ. prev., 2019, p. 489).

La mutata sensibilità collettiva, attestata da alcuni arresti della giurisprudenza (cfr. Trib. Venezia 3 gennaio 2017 n. 24 e Trib. Arezzo 8 agosto 2017 n. 940), è stata recepita dal legislatore italiano, il quale ha progressivamente attribuito all’animale una posizione sempre più distinta rispetto a quella delle altre res e, in particolare, ha delineato per l’animale d’affezione uno statuto differenziato, ispirato alla logica del rispetto dovuto ad un essere senziente e alla peculiare relazione instaurata con l’uomo (così D.M. Bosco, Sul danno non patrimoniale da perdita dell’animale di affezione, in Giur. it., 2017, 1076).

In tale prospettiva si colloca la legge costituzionale dell’11 febbraio 2022 n. 1, con la quale il legislatore ha modificato l’art. 9 Cost. introducendo, all’ultimo comma, la previsione che “la legge dello Stato disciplina i modi e le forme di tutela degli animali”.

Tale modifica costituzionale, che conferma la rilevanza del rapporto uomo-animale sul piano dei valori fondamentali dell’ordinamento, segna un passaggio di portata epocale poiché, come rilevato da attenta dottrina, ha introdotto il c.d. “principio animalista” (D. Granara, Il principio animalista nella Costituzione, in DPCE, 2023, 857) tra i principi fondamentali della Costituzione, riconoscendo una specifica rilevanza agli esseri senzienti.

L’inserimento della tutela degli animali tra i principi fondamentali della Costituzione produce, inoltre, l’effetto – evidenziato da alcune pronunce di merito – di consentire il risarcimento del danno non patrimoniale in presenza di qualsiasi condotta lesiva posta in essere da un terzo nei confronti dell’animale d’affezione, anche quando essa non integri le fattispecie criminose previste dagli artt. 544-bis e 544-ter c.p.

È ormai acquisito che il legame tra l’animale e il suo proprietario possa assumere un’importanza tale da far sì che la sua perdita determini uno sconvolgimento radicale della vita di quest’ultimo, talvolta in misura analoga a quella derivante dalla perdita di un familiare. Ciò accade, ad esempio, quando il proprietario venga privato dell’unica relazione affettiva significativa presente nella propria esistenza – come nel caso dell’anziana rimasta sola che trova compagnia esclusivamente nel proprio animale domestico – oppure quando perda un ausilio indispensabile allo svolgimento della vita di relazione, come accade per il cane guida, la cui presenza è essenziale affinché una persona non vedente possa muoversi e relazionarsi con il mondo esterno.

Alla luce di tali considerazioni, l’inclusione della tutela degli animali tra i principi fondamentali della Costituzione fa venir meno le tradizionali preclusioni al risarcimento del danno interspecifico prospettate dalle Sezioni Unite di “San Martino” del 2008. Ne consegue che la perdita dell’animale d’affezione, determinando una lesione della sfera affettiva dell’individuo, può dar luogo al risarcimento del danno tutte le volte in cui il proprietario dimostri la serietà e la gravità del pregiudizio subito.

Come osservato dalla dottrina maggioritaria, qualora tale evento determini l’insorgenza di una patologia, suscettibile di accertamento medico legale (ad es. uno stato depressivo), il pregiudizio dovrà essere ricondotto al danno biologico, con tutte le conseguenze che ne derivano sul piano della risarcibilità. Diversamente, quando l’uccisione dell’animale di affezione, come spesso capita, non determini una malattia medicalmente accertabile, ma provochi esclusivamente una sofferenza interna (patema d’animo) o esterna (sconvolgimento delle abitudini di vita), il pregiudizio sarà qualificabile, rispettivamente, come danno morale o come danno esistenziale.

Dal criterio equitativo alla tabella a punti: la liquidazione del danno da perdita dell’animale di affezione

Una volta evidenziato come non sussistano più particolari ostacoli all’ammissione del risarcimento del danno da perdita dell’animale d’affezione, occorre soffermarsi sulla sua quantificazione, posto che le Corti di merito non hanno ancora elaborato criteri liquidatori uniformi.

Un primo orientamento riconduce il danno da perdita dell’animale d’affezione al danno biologico e lo liquida sulla base dei criteri previsti dalle Tabelle milanesi, alle quali, ormai da oltre un decennio, la Corte di cassazione ha attribuito “vocazione nazionale” (cfr. Cass. 7 giugno 2011 n. 12408, in Resp. civ. prev., 2011, 2018 con nota di P. Ziviz, Danno non patrimoniale da lesione alla salute: la Cassazione impone una valutazione (in duplice senso) unitaria, 2025; in Danno e resp., 2011, p. 939 con note di M. Hazan, L’equa riparazione del danno (tra r.c. auto e diritto comune), 946, G. Ponzanelli, Le tabelle milanesi, l’inerzia del legislatore e la supplenza giurisprudenziale, 956 e D. Spera, Tabella milanese e Cassazione 2012, 121, in Dir. econ. ass., 2011, 1568 con nota di M. Gagliardi, Ancora su equità e tabelle: Milano capitale d’Italia (almeno per la liquidazione del danno non patrimoniale della persona)? Segnali contrastanti; in Nuova giur. civ. comm., 2011, 1058 con nota di C. Sganga, Una nuova equità? Le tabelle di Milano e la Cassazione tra ius dicere e ius dare, 1063; in Giur. it., 2012, p. 1037 con nota di D. Spera, I criteri di liquidazione del danno non patrimoniale e le questioni aperte dai recenti orientamenti di legittimità, 1312; in Corr. giur., 2011, 1075 con nota di M. Franzoni, Tabelle nazionali per sentenza, o no?, 1085).

In tali casi, la giurisprudenza, qualificando la perdita dell’animale d’affezione come evento idoneo a determinare un disturbo post-traumatico da stress, ha ricondotto al danno biologico la sofferenza morale patita dal proprietario (cfr. E. Serani, Il risarcimento del danno da perdita dell’animale d’affezione a 10 anni dalle SS.UU. 2008: il lungo cammino di un danno controverso, in Danno e resp., 2019, 211).

Tale criterio, tuttavia, determina un’inammissibile commistione tra danno morale e danno biologico, che dovrebbero invece restare nettamente distinti: il primo, come noto, ha ad oggetto le sofferenze interiori della persona; il secondo, invece, i pregiudizi psico-fisici suscettibili di essere inquadrati in una malattia medicalmente accertabile.

Inoltre, la qualificazione del danno da perdita dell’animale d’affezione in termini di danno biologico non considera adeguatamente che non ogni sofferenza si traduce in una lesione dell’integrità psico-fisica medicalmente accertabile. A seguito dell’uccisione dell’amico a quattro zampe, infatti, il proprietario può subire una sofferenza di notevole intensità senza che essa assuma i caratteri di una malattia del corpo o della mente.

Un diverso indirizzo ricorre, invece, a un criterio equitativo puro, temperato dall’individuazione di un parametro moltiplicatore base, da adattare al caso concreto (cfr. Trib. Firenze 14 giugno 2013 e Trib. Vicenza 3 gennaio 2017). Secondo tale orientamento, il giudice può risarcire la perdita dell’animale attribuendo un valore a ciascun anno di convivenza tra il proprietario e l’animale – ad esempio 200 o 500 euro – da moltiplicare per il numero degli anni in cui il rapporto si è protratto (cfr. E. Serani, Il risarcimento del danno da perdita dell’animale d’affezione cit., 211).

Tale tesi, pur muovendo dall’apprezzabile intento di ancorare la liquidazione del danno da perdita dell’animale d’affezione a criteri oggettivi, non persuade, poiché il valore del parametro di riferimento è individuato in modo arbitrario e non risulta collegato ad alcun dato oggettivo.

Un ulteriore indirizzo liquida il danno da perdita dell’animale d’affezione secondo un criterio equitativo puro (cfr. Trib. Rovereto 18 ottobre 2009; Trib. Monopoli 22 novembre 2011 e Trib. Pavia 16 settembre 2016).

I parametri utilizzati per la concreta traduzione monetaria del pregiudizio accertato non sempre vengono esplicitati; quando ciò accade, essi spaziano dalla tipologia del rapporto con l’animale – a seconda, ad esempio, che esso vivesse o meno in casa – alla presenza di ulteriori animali da compagnia e alla durata del rapporto uomo-animale.

Anche tale indirizzo non convince del tutto, poiché può condurre a una riduzione del risarcimento in presenza di altri animali, senza considerare che la perdita dell’animale domestico lascia un vuoto, simile alla perdita di un familiare, che non è colmabile dalla presenza di altri “amici a quattro zampe”.

Preso atto dell’inadeguatezza dei criteri liquidatori sin qui esposti, si potrebbe prospettare una soluzione alternativa fondata sull’applicazione dei criteri elaborati per il risarcimento del danno da perdita del rapporto parentale, posto che, in entrambi i casi, la vittima lamenta la sofferenza derivante dalla perdita di un “membro della famiglia”.

Ciò posto, analogamente a quanto affermato dalla giurisprudenza in tema di danno da perdita della persona cara, si potrebbe elaborare, previa analisi delle somme liquidate negli ultimi anni dalle Corti di merito, una tabella basata sul “sistema a punti” (cfr. Cass. 21 aprile 2021 n. 10579, in Nuova giur. civ. comm., 2021, 79 con nota di F. Ruggiero, Si scrive equità ma si legge prevedibilità: la III sezione ritorna sulla riforma delle tabelle milanesi; in Giustiziacivile.com, 17 dicembre 2021 con nota di F. Molinaro, Il danno parentale alimenta la diatriba tra le tabelle milanesi e quelle romane. Per un approfondimento si veda C. Scognamiglio, Il danno da perdita del rapporto parentale e la più recente evoluzione della giurisprudenza di legittimità, in Actualidad juridica Iberoamericana, 2022, 2516). Tale tabella, elaborata sulla falsariga di quella predisposta dall’Osservatorio di Milano per il danno da perdita del rapporto parentale, dovrebbe prevedere, oltre all’adozione del criterio a punto, l’individuazione del valore medio del punto sulla base dei precedenti giudiziari e l’elencazione delle circostanze di fatto rilevanti ai fini della quantificazione del danno, come l’età dell’animale, l’età del soggetto che si duole della perdita e la sussistenza di una situazione di convivenza tra gli stessi.

In altri termini, a seguito del monitoraggio di un campione di sentenze che hanno riconosciuto un siffatto pregiudizio si potrebbe ricavare un valore medio, da modulare poi in considerazione di diversi elementi che fungono da guida nell’individuazione della sofferenza patita dal proprietario a causa della morte dell’animale domestico.

Tale impostazione avrebbe il pregio di valorizzare il legame uomo-animale, attribuendo alla perdita dell’animale d’affezione un valore economico ancorato a criteri oggettivi e sottraendo, così, la relativa valutazione alla libera determinazione del giudice.

In conclusione

In definitiva, alla luce della mutata sensibilità ordinamentale nei confronti del rapporto tra uomo e animale, nonché dell’inserimento del c.d. “principio animalista” tra i principi fondamentali della Carta costituzionale, può ritenersi ormai superata la tradizionale preclusione alla risarcibilità del danno da perdita dell’animale d’affezione.

Il riconoscimento di tale posta risarcitoria impone, tuttavia, l’individuazione di criteri di liquidazione quanto più possibile oggettivi, idonei a orientare il Giudice nella determinazione del quantum e a ridurre il rischio di valutazioni meramente intuitive o disomogenee. Tali criteri potrebbero essere elaborati muovendo, con i necessari adattamenti, dal modello utilizzato per il danno da perdita del rapporto parentale, atteso che l’animale domestico, nella coscienza sociale contemporanea, è sempre più frequentemente percepito come componente effettivo del nucleo familiare.

In questa prospettiva, il monitoraggio delle decisioni di merito che hanno riconosciuto il danno da perdita dell’animale d’affezione consentirebbe di ricavare un valore medio di riferimento, da modulare poi in relazione alle circostanze del caso concreto, quali, in particolare, l’età dell’animale, l’età del soggetto che lamenta il pregiudizio, la durata e l’intensità del rapporto affettivo, nonché l’eventuale convivenza tra l’animale e il proprietario.

Riferimenti

Albanese M., “Tiere sind keine Sachen”: il danno non patrimoniale da perdita dell’animale d’affezione, in Giur. it., 2011, 2067 ss.

Bona M., L’“ottava vita” dell’art. 2059 c.c., ma è tempo d’addio per le vecchie regole!, in Giur. it., 2004, 1136 ss.;,

Bona M. - Cerlon C., Gli animali da compagnia contribuiscono alla “qualità della vita” tranne che per taluna Cassazione, in Resp. civ. prev., 2019, 489 ss.;

Bosco D.M., Sul danno non patrimoniale da perdita dell’animale di affezione, in Giur. it., 2017, 1076 ss.;

Busnelli F.D., Chiaroscuri d’estate. La corte di cassazione e il danno alla persona, in Danno e resp., 2003, 816 ss.;

Busnelli F.D., Le Sezioni Unite e il danno non patrimoniale, in Riv. dir. civ., 2009, II, 97 ss.;

Cascella G., Risarcimento del danno da perdita di animale di affezione ammissibile per la giurisprudenza di merito (nonostante la Cassazione), IUS responsabilità civile, 10 marzo 2025;

Cenini M., Risarcibilità del danno non patrimoniale in ipotesi di inadempimento contrattuale e vacanze rovinate: dal danno esistenziale al danno da “tempo libero sacrificato”?, in Riv. dir. civ., 2006, I, 629 ss.;

Donadoni P., Il danno interspecifico. Riflessioni sulla perdita dell’animale di affezione, in Danno e resp., 2025, 166 ss.;

Donadoni P., Il risarcimento per l’uccisione del cane famigliare: confermato il valore etico-giuridico della relazione interspecifica, in Danno e resp., 2025, 361 ss.;

Franzoni M., Il danno morale fra lettera della legge, ratio legis e compito dell’interprete, in Corr. giur., 2004, 512 ss.;

Franzoni M., Il danno non patrimoniale, il danno morale: una svolta per il danno alla persona, in Corr. giur., 2003, 1017 ss.;

Franzoni M., Tabelle nazionali per sentenza, o no?, in Corr. giur., 2011, 1085 ss.;

Gagliardi M., Ancora su equità e tabelle: Milano capitale d’Italia (almeno per la liquidazione del danno non patrimoniale della persona)? Segnali contrastanti, in Dir. econ. ass., 2011, 1568 ss.;

Granara D., Il principio animalista nella Costituzione, in DPCE, 2023, 857 ss.;

Hazan M., L’equa riparazione del danno (tra r.c. auto e diritto comune), in Danno e resp., 2011, 946 ss.;

Landini S., Danno biologico e danno morale soggettivo nelle sentenze della Cass. SS.UU. 26972, 26973, 26974, 26975/2008, in Danno e resp., 2009, 45 ss.

Merli P., Si dice che, quando abbaia, non è un affetto risarcibile, in Danno e resp., 2020, 666 ss.;

Molinaro F., Il danno parentale alimenta la diatriba tra le tabelle milanesi e quelle romane, in Giustiziacivile.com, 17 dicembre 2021;

Navarretta E., Il valore della persona nei diritti inviolabili e la complessità dei danni non patrimoniali, in Resp. civ. prev., 2009, 63 ss.;

Parini G.A., Morte dell’animale di affezione e tutela risarcitoria: è ancora uno scontro tra diritto e sentimento?, in Nuova giur. civ. comm., 2012, II, 604 ss.;

Poletti D., La dualità del sistema risarcitorio e l’unicità della categoria dei danni non patrimoniali, in Resp. civ. prev., 2009, 76 ss.;

Ponzanelli G., Le tabelle milanesi, l’inerzia del legislatore e la supplenza giurisprudenziale, in Danno e resp., 2011, 956 ss.;

Ponzanelli G., Nessun risarcimento per la perdita dell’animale di affezione: la conferma del giudice di Catanzaro, in Danno e resp., 2012, 190 ss.;

Ponzanelli G., Ricomposizione dell’universo non patrimoniale: le scelte della Corte di cassazione, in Danno e resp., 2003, 829 ss.;

Ponzanelli G., Sezioni unite: il “nuovo statuto” del danno non patrimoniale, in Foro it., 2009, I, 134 ss.;

Procida Mirabelli di Lauro A., L’art. 2059 c.c. va in paradiso, in Danno e resp., 2003, 831 ss.;

Procida Mirabelli di Lauro A., Il danno non patrimoniale secondo le Sezioni Unite. Un “de profundis” per il danno esistenziale, in Danno e resp., 2009, 32 ss.;

Ruggiero F., Si scrive equità ma si legge prevedibilità: la III sezione ritorna sulla riforma delle tabelle milanesi, in Nuova giur. civ. comm., 2021, 79 ss.;

Sartoris C., Il regime giuridico degli animali di affezione. Il problema dell’interesse tutelato, in Dir. sal., 2024, 98 ss.;

Scognamiglio C., Il danno da perdita del rapporto parentale e la più recente evoluzione della giurisprudenza di legittimità, in Actualidad juridica Iberoamericana, 2022, 2516 ss.;

Scognamiglio C., Il sistema del danno non patrimoniale dopo le decisioni delle Sezioni Unite, in Resp. civ. prev., 2009, 266 ss.;

Serani E., Il risarcimento del danno da perdita dell’animale d’affezione a 10 anni dalle SS.UU. 2008: il lungo cammino di un danno controverso, in Danno e resp., 2019, 211 ss.;

Sganga C., Le Sezioni Unite e l’art. 2059 c.c.: censure, riordini e innovazioni del dopo principio, in Danno e resp., 2009, 50 ss.;

Sganga C., Una nuova equità? Le tabelle di Milano e la Cassazione tra ius dicere e ius dare, in Nuova giur. civ. comm., 2011, 1063 ss.;

Spera D., Responsabilità civile e danno alla persona, Milano, 2025;

Spera D., Tabella milanese e Cassazione 2012, in Dir. econ. ass., 2011, 1568 ss.;

Tomarchio V., L’unitarietà del danno non patrimoniale nella prospettiva delle Sezioni unite, in Giur. it., 2009, 318 ss.;

Ziviz P., Il danno non patrimoniale: istruzioni per l’uso, in Resp. civ. prev., 2009, 98 ss.;

Ziviz P., Danno non patrimoniale da lesione alla salute: la Cassazione impone una valutazione (in duplice senso) unitaria, in Resp. civ. prev., 2011, 2025 ss.;

Zorzit D., Diritto e sentimento: il danno da perdita dell’animale d’affezione, in Danno e resp., 2008, 911 ss.

Vuoi leggere tutti i contenuti?

Attiva la prova gratuita per 15 giorni, oppure abbonati subito per poter
continuare a leggere questo e tanti altri articoli.

Sommario