Processo in assenza e omessa notifica del decreto di citazione diretta al difensore di fiducia

28 Luglio 2026

La Cassazione chiarisce che l’omessa notifica del decreto di citazione al difensore di fiducia integra nullità assoluta e legittima la rescissione del giudicato ex art. 629-bis c.p.p., anche se l’imputato conosceva il processo. Il termine di 30 giorni decorre dalla conoscenza della sentenza.

Massima

In tema di processo in assenza, l’omessa notifica del decreto di citazione diretta al difensore di fiducia tempestivamente nominato integra una nullità assoluta che può legittimare la richiesta di rescissione del giudicato ai sensi dell’art. 629-bis c.p.p., anche quando l’imputato abbia avuto formale conoscenza della pendenza del processo. Il relativo termine di 30 giorni per la proposizione della richiesta decorre dal momento in cui il condannato abbia avuto conoscenza della sentenza, non già dalla mera conoscenza della pendenza del processo.

Il caso

La vicenda trae origine da un articolato sviluppo processuale, segnato sin dalle sue prime battute dal delicato rapporto tra effettiva conoscenza del procedimento e tutela del diritto di difesa dell’imputato.

Precisamente, in data 13 novembre 2020 veniva notificato all’indagato l’avviso di conclusione delle indagini preliminari, in cui veniva nominato un difensore d’ufficio. In quella stessa occasione, tuttavia, l’indagato eleggeva domicilio e nominava il proprio difensore di fiducia.

Ciononostante, il successivo decreto di citazione diretta a giudizio veniva notificato al difensore d’ufficio ormai revocato. Alla prima udienza dibattimentale, il Giudice, preso atto della regolarità della notifica, avvenuta a mani dell’imputato, ne dichiarava l’assenza e procedeva con la celebrazione del processo.

In data 16 luglio 2025, all’esito del dibattimento, il Tribunale di Lecce pronunciava sentenza di condanna nei confronti dell’imputato, poi divenuta irrevocabile il 13 novembre 2025.

Il difensore di fiducia, tuttavia, non veniva mai notiziato di alcun atto del procedimento. L’imputato, dal canto suo, assumeva di aver avuto conoscenza dell’esistenza della condanna soltanto in data 14 novembre 2025, allorquando gli veniva notificato il provvedimento di correzione di errore materiale della sentenza, dunque quando il termine per proporre impugnazione avverso la decisione del Tribunale era ormai spirato.

In tale contesto, nell’interesse dell’imputato, veniva presentata istanza di rescissione del giudicato ai sensi dell’art. 629-bis c.p.p. Avverso tale richiesta, tuttavia, la Corte di appello di Lecce, con ordinanza del 30 dicembre 2025, dichiarava l’istanza inammissibile per tardività, ritenendo che il termine per l’attivazione del rimedio dovesse decorrere non dalla conoscenza della sentenza di condanna, bensì dalla precedente conoscenza della pendenza del processo, desunta dalla notificazione all’imputato dell’atto introduttivo del giudizio.

Avverso la predetta ordinanza proponeva ricorso per Cassazione il difensore dell’imputato, articolando un unico motivo di doglianza, con il quale deduceva la violazione dell’art. 629-bis c.p.p. in relazione agli artt. 24 Cost. e  420-bis c.p.p. In particolare, secondo la prospettazione difensiva, la Corte avrebbe erroneamente individuato il dies a quo per la proposizione della richiesta di rescissione del giudicato nel momento della conoscenza del processo, anziché in quello successivo, in cui il condannato aveva avuto effettiva conoscenza dell’esistenza di un giudicato di condanna nei suoi confronti.

La questione

La questione sottoposta alla S.C. attiene dunque alla corretta individuazione dei presupposti ai fini della richiesta di rescissione del giudicato e, in particolare, del momento dal quale decorre il termine di trenta giorni per la proposizione dell’istanza.

In tal senso, il nodo interpretativo posto alla S.C., anzitutto, imponeva di coordinare il primo comma dell’art. 629-bis c.p.p. con il secondo comma del medesimo articolo. Da un lato, infatti, la norma richiede che il condannato, nei cui confronti si sia proceduto in assenza, provi di essere stato dichiarato assente in mancanza dei presupposti di cui all’art. 420-bis c.p.p. e di non aver potuto proporre impugnazione senza sua colpa. Dall’altro lato, il termine per la richiesta è fissato in trenta giorni dal momento dell’avvenuta conoscenza della sentenza.

In tale prospettiva assume rilievo anche la modifica introdotta dall’art. 37, comma 1, d.lgs. 10 ottobre 2022, n. 150, che ha inciso sul testo dell’art. 629-bis c.p.p., sostituendo, al primo comma, il riferimento alla «mancata conoscenza della celebrazione del processo» con quello all’impossibilità di proporre impugnazione della sentenza e, al secondo comma, la parola «procedimento» con la parola «sentenza». Ne deriva, pertanto, la necessità di verificare se tale intervento normativo ha mutato non solo il dies a quo del termine per proporre la richiesta, ma anche i presupposti sostanziali del rimedio.

Sul punto, la S.C. ha ricordato che il termine di trenta giorni decorre dal momento in cui il condannato abbia avuto conoscenza «non già del contenuto della sentenza o degli atti processuali su cui essa si fonda, ma degli estremi del provvedimento che ha definito il giudizio, dell’autorità giudiziaria che lo ha emesso e della condanna inflitta, anche a seguito della novellazione dell’art. 629-bis c.p.p. » (Cass. pen., sez., II 8 gennaio 2025, n. 14510). Tuttavia, tale profilo non può essere confuso con quello, distinto, legato ai presupposti relativi alla possibilità di formulare richiesta di rescissione del giudicato.

Su quest’ultimo aspetto, nel caso in esame, dal mancato rilievo della nomina del difensore di fiducia sarebbe derivata una lesione effettiva del diritto di difesa. La mancata partecipazione dell’imputato al processo, infatti, non sarebbe stata il frutto di una consapevole scelta processuale, bensì la conseguenza involontaria e incolpevole della mancata interlocuzione con il difensore di fiducia, il quale, se ritualmente avvisato, avrebbe potuto orientare l’imputato in ordine a scelte difensive decisive, quali la scelta di eventuali riti alternativi, la formulazione di richieste istruttorie e, da ultimo, la proposizione dell’impugnazione avverso la sentenza di primo grado.

Tuttavia, la proposizione della richiesta di cui all’art. 629-bis c.p.p.presuppone congiuntamente, e non alternativamente, la mancanza dei presupposti per la dichiarazione di assenza e l’impossibilità incolpevole di proporre impugnazione. Pertanto, la S.C. era chiamata a determinarsi circa l’incidenza della lesione del diritto di difesa e, dunque, della nullità assoluta derivante dall’omessa notifica al difensore del decreto di citazione diretta, rispetto alla richiesta di rescissione del giudicato.

Le soluzioni giuridiche

La S.C. ha ritenuto fondato il ricorso, muovendo dal pacifico dato processuale per cui l’omessa notifica al difensore di fiducia, ove tempestivamente nominato, integra una nullità assoluta ai sensi degli artt. 178, comma 1, lett. c), e 179 c.p.p.

La Corte ha quindi collocato tale principio all’interno del più ampio tema dei rimedi esperibili dopo la formazione del giudicato, richiamando il percorso argomentativo tracciato dalle Sezioni Unite nella sentenza Lovric (Cass., Sez. Un., 26 novembre 2020, n. 15498). In quella occasione, pur a fronte di una fattispecie non esattamente sovrapponibile a quella in esame, le Sezioni Unite avevano escluso che le nullità assolute maturate nella fase di cognizione potessero essere fatte valere dinanzi al giudice dell’esecuzione ai sensi dell’art. 670 c.p.p.

Proprio in questa prospettiva, la sentenza Lovric ha individuato nella rescissione del giudicato lo strumento idoneo a rimuovere gli effetti pregiudizievoli di un processo celebrato in assenza dell’imputato, quando tale assenza, pur correttamente rilevata secondo i parametri di cui all’art. 420-bis c.p.p., sia dipesa da una mancata conoscenza non imputabile all’interessato. Dunque, non è sufficiente verificare la regolarità formale della dichiarazione di assenza, occorrendo altresì accertare se l’imputato sia stato effettivamente posto nelle condizioni di partecipare al processo e di esercitare consapevolmente le proprie prerogative difensive.

Il rimedio di cui all’art. 629-bis c.p.p. , infatti, assolve alla funzione di ripristinare, dopo la formazione del giudicato, la possibilità per l’imputato di prendere parte al processo a suo carico, consentendo la piena riattivazione delle facoltà difensive.

In tal senso, la S.C. ha valorizzato il fatto che l’art. 629-bis c.p.p. non tipizza in modo rigido le situazioni idonee a determinare l’assenza incolpevole e, soprattutto, che l’art. 420-bis, comma 4, c.p.p., nel disciplinare la revoca dell’ordinanza a fronte di determinate circostanze dedotte dall’imputato, presuppone che siano stati correttamente compiuti gli accertamenti preliminari sulla regolare costituzione delle parti ai sensi dell’art. 420 c.p.p.

Si è dunque affermato che la richiesta di rescissione del giudicato può essere attivata anche quando la citazione dell’imputato sia stata formalmente eseguita, ma il procedimento risulti comunque viziato da una nullità assoluta non rilevata nel giudizio di cognizione, tale da pregiudicare il diritto di difesa dell’interessato.

Tale conclusione, peraltro, non appare in alcun modo smentita dalla menzionata riforma dell’art. 629-bis c.p.p. , intervenuta successivamente alla pronuncia Lovric, dal momento che l’attuale formulazione della disposizione risulta addirittura rafforzativa delle garanzie dell’imputato.

Osservazioni

La pronuncia in commento, pertanto, si concentra sul rapporto tra rescissione del giudicato e nullità assoluta derivante dall’omesso avviso al difensore di fiducia, chiarendo come la conoscenza della pendenza del processo da parte dell’imputato non pregiudichi a quest’ultimo, di per sé, l’accesso al rimedio straordinario di cui all’art. 629-bis c.p.p.

Nel caso di specie, infatti, pur essendo pacifica la notifica del decreto di citazione a giudizio a mani dell’imputato, l’omessa notifica al difensore di fiducia ha compromesso l’intero esercizio delle facoltà difensive: dalla valutazione sull’accesso a riti alternativi, alla formulazione di richieste istruttorie, sino alla decisione di proporre impugnazione avverso la sentenza di condanna.

In tal senso, la conoscenza del processo non può essere ridotta alla mera consapevolezza della sua pendenza. Diversamente, le garanzie difensive finirebbero per assumere un significato solo apparente, lasciando l’imputato formalmente informato dell’instaurazione del giudizio, ma sostanzialmente privo degli strumenti necessari per orientare le proprie determinazioni processuali.

Né può ritenersi che l’imputato, una volta ricevuta personalmente la notifica, fosse gravato da un dovere di attivazione tale da trasformare la mancata richiesta di informazioni sullo stato del processo in una colpa processualmente rilevante. La stessa giurisprudenza di legittimità ha del resto escluso che la volontà dell’imputato di sottrarsi al processo possa desumersi da una mera «negligenza informativa» (cfr. Cass. pen., sez. 2, 12 settembre 2025, n. 33417).

In questa prospettiva, la decisione mira a garantire un rimedio nelle ipotesi in cui l’imputato resti privo di tutela proprio nei casi in cui la nullità assoluta, pur maturata nel giudizio di cognizione, non sia stata tempestivamente rilevata. Una diversa soluzione avrebbe prodotto un esito difficilmente sostenibile: da un lato, la rescissione del giudicato sarebbe stata preclusa per la formale conoscenza del procedimento; dall’altro, l’incidente di esecuzione ex art. 670 c.p.p. non avrebbe potuto essere utilmente esperito, alla luce della statuizione delle Sezioni Unite Lovric. Ne sarebbe derivata una zona franca di sostanziale irrimediabilità, incompatibile con la centralità del diritto di difesa.

Da ultimo, la S.C. ha correttamente ricondotto anche la questione della tempestività dell’istanza entro tale cornice interpretativa. Il termine di trenta giorni non poteva decorrere dalla mera conoscenza della pendenza del processo, come ritenuto dalla Corte di appello, bensì dal momento in cui l’imputato aveva avuto conoscenza della sentenza di condanna. Tale momento è stato individuato nel 14 novembre 2025, data della notifica del provvedimento di correzione dell’errore materiale, con conseguente tempestività della richiesta.

Per tali ragioni, la S.C. ha annullato senza rinvio l’ordinanza della Corte di appello di Lecce e la sentenza del Tribunale di Lecce, disponendo la trasmissione degli atti al Tribunale per la celebrazione di un nuovo giudizio.

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