Inidoneità dell’assegno postdatato a valere come titolo esecutivoFonte: Trib_Enna_5 maggio 20265.pdf
28 Luglio 2026
In particolare, il Tribunale valuta se un titolo che, per modalità di rilascio e funzione, si atteggia come promessa di pagamento futura o come surrogato del vaglia cambiario, soddisfi i requisiti di immediatezza e autonomia causale richiesti dalla legge per la sua utilizzabilità quale titolo esecutivo. Il Tribunale afferma che l’assegno bancario postdatato o in bianco, rilasciato in funzione di garanzia, pur non essendo nullo quale promessa di pagamento, non è idoneo a costituire valido titolo esecutivo, difettando dei requisiti richiesti per l’immediata azionabilità in via esecutiva. La postdatazione, infatti, incide non tanto sulla regolarità dell’assegno come titolo di credito, ma sulla possibilità di farlo valere come titolo esecutivo, perché di fatto la post-datazione lo trasforma in una cambiale, in violazione dell’art. 1 e 31 R.D. 1736/1933 e con evasione della relativa tassa sul bollo, costituendo violazione di norme imperative |