Inidoneità dell’assegno postdatato a valere come titolo esecutivo

La Redazione
28 Luglio 2026

La decisione del Tribunale di Enna affronta il problema se un assegno bancario postdatato, emesso nell’ambito di una compravendita a garanzia del pagamento delle singole rate del complessivo prezzo pattuito, possa legittimare l’azione esecutiva ai sensi del principio “nulla executio sine titulo”. 

In particolare, il Tribunale valuta se un titolo che, per modalità di rilascio e funzione, si atteggia come promessa di pagamento futura o come surrogato del vaglia cambiario, soddisfi i requisiti di immediatezza e autonomia causale richiesti dalla legge per la sua utilizzabilità quale titolo esecutivo.

Il Tribunale afferma che l’assegno bancario postdatato o in bianco, rilasciato in funzione di garanzia, pur non essendo nullo quale promessa di pagamento, non è idoneo a costituire valido titolo esecutivo, difettando dei requisiti richiesti per l’immediata azionabilità in via esecutiva. La postdatazione, infatti, incide non tanto sulla regolarità dell’assegno come titolo di credito, ma sulla possibilità di farlo valere come titolo esecutivo, perché di fatto la post-datazione lo trasforma in una cambiale, in violazione dell’art. 1 e 31 R.D. 1736/1933 e con evasione della relativa tassa sul bollo, costituendo violazione di norme imperative

Vuoi leggere tutti i contenuti?

Attiva la prova gratuita per 15 giorni, oppure abbonati subito per poter
continuare a leggere questo e tanti altri articoli.