Concordato minore: la revoca di donazione per mutuo dissenso è un atto in frode ai creditori?

27 Luglio 2026

Posta la necessaria valutazione della meritevolezza del debitore che accede al concordato minore, ci si chiede se la revoca della donazione per mutuo dissenso possa integrare “atto in frode ai creditori” del debitore-donatario.

Concordato minore: presupposto di ammissibilità

La domanda di accesso al concordato minore richiede al debitore, per essere ammesso, la circostanza che non si siano verificati atti in frode ai creditori. Nello specifico, come evidenziato dalla dottrina (v. M. Mandico, Le tutele del nuovo sovraindebitamento: come uscire dal debito, Rimini, II edizione, 2025, 235 e ss.), l’avvio di tale procedimento di sovraindebitamento postula un’adeguata e approfondita valutazione della meritevolezza in capo all’interessato che, quale imprenditore commerciale minore, non deve aver compiuto atti fraudolenti intenzionalmente volti a danneggiare o ingannare i creditori con un chiaro intento doloso.

I benefici connessi all’esito positivo della procedura riguardano, infatti, soggetti che abbiano meritato di essere aiutati dal legislatore trovandosi in uno stato di difficoltà che non deve essere conseguenza di abusi o di condotte manipolatorie per evitare ingiustamente il pagamento di debiti.

A tal fine, è previsto che alla domanda di accesso alla procedura sia allegata la relazione particolareggiata del gestore della crisi che, tra l’altro, ai sensi dell’art. 76, comma 2, c.c.i.i. deve riportare «c) l’indicazione della eventuale esistenza di atti in frode o di atti del debitore impugnati dai creditori». Il successivo art. 77 c.c.i.i. precisa poi che «La domanda di concordato minore è inammissibile se (…) se risultano commessi atti diretti a frodare le ragioni dei creditori».

Atti diretti a frodare le ragioni dei creditori

La dottrina si è occupata di individuare quali siano gli atti così qualificati.

Per tali si intendono gli atti che si compiono nella consapevolezza di ledere i diritti dei creditori. In particolare, sono compresi gli atti decettivi ovvero quelli che determinano una divergenza tra la situazione dichiarata e la situazione accertata nella procedura e in genere tutti gli atti pregiudizievoli per i creditori, gli atti costitutivi di garanzia reale il cui scopo, al di là delle dichiarazioni, consista nell’avvantaggiare un creditore chirografario il quale, tramite tale operazione, vede trasformare il proprio credito da chirografo a prelatizio, ovvero ancora l’alienazione di beni a prezzo vile o comunque a prezzo decisamente inferiore rispetto a quello di mercato, la donazione di immobili a stretti congiunti con riserva del diritto di usufrutto in capo al debitore. Secondo altri, l’interpretazione più corretta non includerebbe tutti gli atti revocabili ai sensi dell’art. 2901 c.c., ma solo gli atti che evidenzino la presenza del dolo specifico di frodare i creditori; per altri, gli atti in frode sono tutti quelli che recano comunque un pregiudizio alle ragioni dei creditori.

Come si diceva, nel panorama delle diverse opinioni sull’argomento, c’è chi qualifica la frode nella procedura di sovraindebitamento al pari di quella che è alla base dell’azione revocatoria ordinaria e dunque richiede, per qualificare gli atti come posti in essere in frode ai creditori, gli stessi tre requisiti-presupposti di quest’ultima.

Il primo requisito è la presenza di un atto di disposizione, vale a dire di un atto negoziale in base al quale il debitore modifichi la sua situazione patrimoniale o trasferisca ad altri un diritto che gli appartiene ovvero assuma un obbligo nuovo verso terzi (es. stipula di un mutuo) o costituisca su propri beni diritti a favore di altri (es. usufrutto, ipoteca, pegno);

Il secondo requisito è il c.d. eventus damni, vale a dire un pregiudizio per il creditore, espresso dalla circostanza che, come conseguenza dell’atto di disposizione compiuto, il patrimonio del debitore divenga insufficiente a soddisfare tutti i creditori ovvero si renda più difficile o incerto l’eventuale soddisfacimento coattivo dei creditori. In tale ottica, può dunque verificarsi che con la vendita di un immobile al prezzo di mercato, il debitore peggiori la situazione dei creditori tenuto conto che il prezzo conseguito dalla vendita potrà essere facilmente occultato o potrà sfuggire alle azioni esecutive dei creditori stessi. Si segnala ancora che, secondo dottrina e giurisprudenza, l’eventus damni si verifica non solo quando l’atto di disposizione abbia reso impossibile il soddisfacimento del credito, ma anche quando si sia determinato o aggravato il pericolo di danno, reso manifesto da una maggiore difficoltà o incertezza nell’esecuzione coattiva del credito.

Il terzo requisito è la c.d. scientia fraudis del debitore, e cioè la conoscenza/consapevolezza, da parte del debitore, del pregiudizio arrecato al creditore quel conseguenza dell’atto dispositivo.

Se l’atto è a titolo gratuito basta che questa consapevolezza sussista nel debitore perché la legge, tra il terzo acquirente a titolo gratuito che cerca di realizzare un vantaggio e il creditore che vuole evitare un danno, favorisce quest’ultimo. Se invece l’atto è a titolo oneroso, occorre aggiungere un ulteriore requisito a quelli sopra menzionati e cioè la prova della c.d. partecipatio fraudis, vale a dire la dimostrazione che il terzo fosse consapevole del pregiudizio che l’atto avrebbe arrecato alle ragioni del creditore.

L’onere di provare la scientia fraudis del debitore, al pari del consilium fraudis del debitore e, in caso di atto a titolo oneroso, anche del terzo, compete in ogni caso a colui che agisce in revocatoria.

Vale la pena di segnalare che, secondo recente dottrina (M. Mandico, op.cit., 235) occorre distinguere la frode come ostacolo all’accesso alla procedura nel sovraindebitamento dalla frode come motivo di revoca e che la prima, secondo la Cassazione, per essere rilevante deve essere chiaramente ingannevole e avere un impatto significativo sul patrimonio del debitore, indipendentemente dalla possibilità di poter revocare gli atti.

Si evidenzia infine che il giudice del sovraindebitamento procederà in relazione allo stato degli atti e cioè sulla base di quanto risulta dal fascicolo, non essendo necessario che tali fatti siano accertati con sentenza definitiva in altro procedimento; in tale prospettiva, il giudice potrà fondarsi su decisioni di un giudice penale anche se non definitive.

Con riferimento alla data degli atti, nel sovraindebitamento non si devono considerare solo gli atti compiuti nel quinquennio precedente, poiché rilevano anche gli atti compiuti oltre tale periodo.

Scioglimento di donazione per mutuo dissenso

Pur non ricorrendo cause di nullità o di annullabilità, gli effetti di una donazione possono venir meno in presenza di tre ipotesi: revoca della donazione per mutuo dissenso, per ingratitudine del donatario o per sopravvenienza dei figli del donante.

Circa la prima fattispecie, va considerato che donante e donatario possono decidere di risolvere retroattivamente il contratto in modo che il bene donato ritorni nella piena titolarità del donante. Per la dottrina, le caratteristiche principali del mutuo dissenso sono a) il fatto che la revoca ad opera delle parti produce effetti retroattivi tra le stesse, con la conseguenza che il donatario è tenuto a restituire il bene oggetto della donazione al donante, e b) la circostanza che non vengono pregiudicati i diritti acquistati dai terzi.

 Se, dunque, il donatario, nel frattempo, avesse trasferito ad un terzo il bene oggetto di donazione donato, non si potranno opporre a quest’ultimo gli effetti della revoca.

Tenuto conto delle caratteristiche dell’atto compiuto dalle parti, la revoca della donazione per mutuo dissenso potrebbe dunque recare pregiudizio alle ragioni del creditore del donatario: con la riduzione del patrimonio di quest’ultimo potrebbe rendersi difficoltosa, incerta o impossibile la riscossione coattiva del creditore.

Si tratta, in altre parole, di negozio che si presta facilmente al rischio di abusi o di accordi ingannevoli per il creditore. Per qualificarlo come atto in frode occorre però che, nel caso di specie, l’intento decettivo sia ben chiaro e che la revoca abbia un impatto significativo sul patrimonio del debitore.

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