Atti diretti a frodare le ragioni dei creditori
La dottrina si è occupata di individuare quali siano gli atti così qualificati.
Per tali si intendono gli atti che si compiono nella consapevolezza di ledere i diritti dei creditori. In particolare, sono compresi gli atti decettivi ovvero quelli che determinano una divergenza tra la situazione dichiarata e la situazione accertata nella procedura e in genere tutti gli atti pregiudizievoli per i creditori, gli atti costitutivi di garanzia reale il cui scopo, al di là delle dichiarazioni, consista nell’avvantaggiare un creditore chirografario il quale, tramite tale operazione, vede trasformare il proprio credito da chirografo a prelatizio, ovvero ancora l’alienazione di beni a prezzo vile o comunque a prezzo decisamente inferiore rispetto a quello di mercato, la donazione di immobili a stretti congiunti con riserva del diritto di usufrutto in capo al debitore. Secondo altri, l’interpretazione più corretta non includerebbe tutti gli atti revocabili ai sensi dell’art. 2901 c.c., ma solo gli atti che evidenzino la presenza del dolo specifico di frodare i creditori; per altri, gli atti in frode sono tutti quelli che recano comunque un pregiudizio alle ragioni dei creditori.
Come si diceva, nel panorama delle diverse opinioni sull’argomento, c’è chi qualifica la frode nella procedura di sovraindebitamento al pari di quella che è alla base dell’azione revocatoria ordinaria e dunque richiede, per qualificare gli atti come posti in essere in frode ai creditori, gli stessi tre requisiti-presupposti di quest’ultima.
Il primo requisito è la presenza di un atto di disposizione, vale a dire di un atto negoziale in base al quale il debitore modifichi la sua situazione patrimoniale o trasferisca ad altri un diritto che gli appartiene ovvero assuma un obbligo nuovo verso terzi (es. stipula di un mutuo) o costituisca su propri beni diritti a favore di altri (es. usufrutto, ipoteca, pegno);
Il secondo requisito è il c.d. eventus damni, vale a dire un pregiudizio per il creditore, espresso dalla circostanza che, come conseguenza dell’atto di disposizione compiuto, il patrimonio del debitore divenga insufficiente a soddisfare tutti i creditori ovvero si renda più difficile o incerto l’eventuale soddisfacimento coattivo dei creditori. In tale ottica, può dunque verificarsi che con la vendita di un immobile al prezzo di mercato, il debitore peggiori la situazione dei creditori tenuto conto che il prezzo conseguito dalla vendita potrà essere facilmente occultato o potrà sfuggire alle azioni esecutive dei creditori stessi. Si segnala ancora che, secondo dottrina e giurisprudenza, l’eventus damni si verifica non solo quando l’atto di disposizione abbia reso impossibile il soddisfacimento del credito, ma anche quando si sia determinato o aggravato il pericolo di danno, reso manifesto da una maggiore difficoltà o incertezza nell’esecuzione coattiva del credito.
Il terzo requisito è la c.d. scientia fraudis del debitore, e cioè la conoscenza/consapevolezza, da parte del debitore, del pregiudizio arrecato al creditore quel conseguenza dell’atto dispositivo.
Se l’atto è a titolo gratuito basta che questa consapevolezza sussista nel debitore perché la legge, tra il terzo acquirente a titolo gratuito che cerca di realizzare un vantaggio e il creditore che vuole evitare un danno, favorisce quest’ultimo. Se invece l’atto è a titolo oneroso, occorre aggiungere un ulteriore requisito a quelli sopra menzionati e cioè la prova della c.d. partecipatio fraudis, vale a dire la dimostrazione che il terzo fosse consapevole del pregiudizio che l’atto avrebbe arrecato alle ragioni del creditore.
L’onere di provare la scientia fraudis del debitore, al pari del consilium fraudis del debitore e, in caso di atto a titolo oneroso, anche del terzo, compete in ogni caso a colui che agisce in revocatoria.
Vale la pena di segnalare che, secondo recente dottrina (M. Mandico, op.cit., 235) occorre distinguere la frode come ostacolo all’accesso alla procedura nel sovraindebitamento dalla frode come motivo di revoca e che la prima, secondo la Cassazione, per essere rilevante deve essere chiaramente ingannevole e avere un impatto significativo sul patrimonio del debitore, indipendentemente dalla possibilità di poter revocare gli atti.
Si evidenzia infine che il giudice del sovraindebitamento procederà in relazione allo stato degli atti e cioè sulla base di quanto risulta dal fascicolo, non essendo necessario che tali fatti siano accertati con sentenza definitiva in altro procedimento; in tale prospettiva, il giudice potrà fondarsi su decisioni di un giudice penale anche se non definitive.
Con riferimento alla data degli atti, nel sovraindebitamento non si devono considerare solo gli atti compiuti nel quinquennio precedente, poiché rilevano anche gli atti compiuti oltre tale periodo.