Accordi di ristrutturazione e reclamo ex art. 51 c.c.i.i.: legittimazione attiva del creditore pubblico pretermesso
28 Luglio 2026
Massima La proponibilità di reclamo avverso la sentenza di omologazione di accordi di ristrutturazione spetta alle sole “parti formali” del giudizio di omologazione, con eccezionale legittimazione in capo al creditore che dimostri essergli stata impedita la partecipazione al giudizio di omologazione a causa di un vizio procedurale, quale la mancata pubblicità (art. 48, comma 4, c.c.i.i.) o l’omessa comunicazione prevista dalla Legge (art. 61, comma 3, c.c.i.i.; art. 63, comma 3, c.c.i.i.). Il caso La Suprema Corte si è pronunciata su un ricorso proposto avverso la sentenza della Corte d’Appello di Milano che, all’esito del giudizio di reclamo promosso ex art. 51 c.c.i.i. dall’Agenzia delle Entrate, revocava l’omologazione di un accordo di ristrutturazione dei debiti. All’origine della vicenda processuale vi è la proposta di accordo di ristrutturazione dei debiti effettuata da una società nei confronti di taluni creditori, oltre che la proposta di transazione su crediti tributari e contributivi effettuata nei confronti di Agenzia delle Entrate e INPS. All’atto del deposito della domanda di omologazione degli accordi di ristrutturazione, pubblicata presso il Registro delle Imprese, nessun creditore risultava aver aderito all’accordo, mentre l’Agenzia delle Entrate aveva comunicato il rigetto della proposta. La società chiedeva l’omologazione forzosa dell’accordo nei confronti dei creditori pubblici Agenzia delle Entrate e INPS. L’unico accordo concluso dalla società veniva stipulato oltre tre mesi dopo il deposito del ricorso per omologazione; tale accordo non veniva pubblicato presso il Registro delle Imprese. All’esito del procedimento, il Tribunale omologava gli accordi di ristrutturazione, con cram down nei confronti di Agenzia delle Entrate e INPS. L’Agenzia delle Entrate proponeva reclamo alla Corte d’Appello ex art. 51 c.c.i.i., deducendo (tra l’altro) la mancata pubblicazione presso il Registro delle Imprese dell’unico accordo sottoscritto dalla società con un creditore, quale elemento impeditivo allo svolgimento della difesa in sede di procedimento per l’omologazione dell’accordo. La società eccepiva l’inammissibilità del reclamo evidenziando come, non avendo l’Agenzia proposto opposizione ex art. 48, comma 4, c.c.i.i., la stessa non fosse soggetto legittimato al reclamo, non avendo assunto la qualità di “parte formale” del procedimento che aveva condotto all’emissione della sentenza reclamata. La Corte d’Appello di Milano accoglieva il reclamo ex art. 51 c.c.i.i., rilevando come la mancata iscrizione al Registro delle Imprese dell’accordo, peraltro neppure comunicato ai creditori, avesse impedito all’Agenzia delle Entrate la formulazione di difese nel procedimento di omologazione. La Società proponeva ricorso per Cassazione lamentando il mancato accoglimento, da parte della Corte d’Appello, dell’eccezione preliminare di difetto di legittimazione dell’Agenzia delle Entrate a proporre reclamo, per omessa proposizione di opposizione nell’ambito del procedimento di omologazione. La Corte di Cassazione ha rigettato il ricorso, confermando la legittimazione di Agenzia delle Entrate a proporre reclamo ex art. 51 c.c.i.i., pur non avendo assunto la qualità di “parte formale” del procedimento di omologazione, non essendo stata garantita a tale creditore la conoscenza dell’unico accordo stipulato dalla società e risultando, il reclamo, l’unico strumento in capo all’Agenzia delle Entrate per dolersi dell’irregolarità del procedimento e della lesione dei suoi diritti. Risulta inoltre affermato il seguente principio di diritto: «In tema di accordi di ristrutturazione dei debiti ex artt. 57 e s. c.c.i.i., la legittimazione a proporre reclamo ex art. 51 c.c.i.i. avverso la sentenza che pronuncia sull’omologazione degli accordi spetta solo ai soggetti che abbiano assunto la qualità di “parti formali”, per aver partecipato al giudizio di omologazione, e non anche al soggetto che, non avendovi partecipato, per non aver proposto opposizione ex art. 48, comma 4, c.c.i.i., sia comunque stato reso destinatario – a prescindere dalla correttezza del trattamento proposto – del cd. cram down fiscale o previdenziale di cui all’art. 63 c.c.i.i. […], a meno che, con il reclamo, si deduca un vizio procedurale impeditivo di detta partecipazione». La questione e la soluzione giuridica L’inquadramento della questione presuppone il richiamo ad (almeno) due norme:
Secondo consolidata e uniforme giurisprudenza di legittimità, la legittimazione alla proposizione del reclamo «spetta esclusivamente a chi abbia assunto, nel giudizio di primo grado, la qualità di parte», laddove la qualità di parte – e dunque di legittimato alle impugnazioni – si determina, nei gradi e nelle fasi ulteriori del giudizio, esclusivamente per relationem rispetto alla qualità di parte formalmente assunta nei gradi e nelle fasi anteriori. Applicando tali principi al reclamo ex art. 51 c.c.i.i. avverso la sentenza di omologazione degli accordi di ristrutturazione, si deduce come la qualità di “parte formale” spetti a coloro i quali abbiano partecipato al giudizio di omologazione, costituendosi in tale giudizio. Nel caso in esame, pur ribadendo tale impostazione generale, la Corte ammette un’eccezione: il reclamo è consentito anche al soggetto che non abbia partecipato al giudizio di omologazione, quando deduca un vizio del procedimento che gli abbia impedito la partecipazione. In tale circostanza, la mancata assunzione della veste di “parte formale” nel giudizio di omologazione non è infatti conseguente a inerzia processuale, ma è l’effetto di un vizio del procedimento. Al creditore dissenziente, nel caso di specie l’Agenzia delle Entrate quale destinataria del cram down, è stata dunque riconosciuta una legittimazione eccezionale al reclamo avverso la sentenza di omologazione, che diviene strumento funzionale a denunciare l’anomalia processuale che ha impedito al creditore l’esercizio del diritto di opposizione all’omologa. La Cassazione richiama infine le modifiche introdotte dal c.d. correttivo-ter all’art. 63 c.c.i.i., che ha rafforzato gli obblighi informativi nei confronti dell’amministrazione finanziaria e degli enti previdenziali, prevedendo uno specifico avviso via PEC dell’avvenuta pubblicazione della domanda di omologazione nel Registro Imprese e collegando a tale avviso la decorrenza del termine per l’opposizione. Pur non applicabile ratione temporis al caso in commento, la novella conferma, in chiave sistematica, la centralità dell’effettiva conoscenza del procedimento da parte del creditore pubblico. Osservazioni La legittimazione attiva a proporre reclamo avverso la sentenza di omologazione degli accordi di ristrutturazione spetta a coloro i quali hanno assunto la veste di “parte formale” nel giudizio di omologazione che ha portato all’emissione della sentenza reclamata; tuttavia, la stessa viene riconosciuta anche al creditore che, a causa di un vizio del procedimento di omologazione, non sia stato posto nelle condizioni di parteciparvi. Ne discende che adempimenti quali la pubblicità della domanda di omologazione (art. 48, comma 4, c.c.i.i.), la pubblicità degli accordi di ristrutturazione (art. 40, comma 4, c.c.i.i.), la comunicazione della pubblicazione della domanda di omologa ai creditori pubblici e la notifica della domanda di omologazione (art. 63, comma 3, c.c.i.i.), la notifica ai creditori verso cui si chiede l’estensione degli effetti (art. 61, comma 2, lettera d), e comma 3, c.c.i.i.) non costituiscano mere formalità, ma presidio che rende effettivo il contraddittorio, a tutela dei diritti dei creditori, soprattutto se non aderenti. |