Accertamento catastale: obbligatorio il contraddittorio con il contribuente

La Redazione
29 Luglio 2026

La CGT di I grado di Vicenza ha annullato un avviso di accertamento catastale con cui l’Agenzia delle Entrate aveva rettificato la classificazione catastale di un immobile, per ritenuta omissione del contraddittorio preventivo con il contribuente.

La ricorrente aveva eccepito la nullità dell’accertamento per violazione dell’art. 6-bis l. n. 212/2000, stante la totale assenza di contraddittorio preventivo.

La CGT ha ritenuto il ricorso fondato nel merito, affermando che l’avviso di accertamento catastale non possa essere considerato “atto automatizzato”, in quanto comporta una valutazione di fatti o l’interpretazione di norme sostanziali, e ciò sia ai fini dell’art. 1, comma 375, l. n. 311/2004, sia ai sensi degli artt. 6-bis l. n. 212/2000 e 2 D.M. Economia e Finanze 24 aprile 2024.

Da ciò, consegue che la rettifica catastale, in quanto atto che costituisce il presupposto logico e indefettibile di una futura, maggiore pretesa impositiva, è soggetto all’obbligo di contraddittorio preventivo stabilito dall’art. 6-bis l. n. 212/2000, non potendosi invocare, in senso contrario, la norma di (apparente) interpretazione autentica contenuta nell’art. 7-bis d.l. n. 39/2024.

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