La compensazione delle spese: il punto sulla giurisprudenza di legittimità e di merito

29 Luglio 2026

Il focus effettua un’analisi dei più recenti orientamenti giurisprudenziali di legittimità e di merito in materia di compensazione delle spese tra le parti del giudizio, orientamenti volti a limitare un indiscriminato ricorso all’istituto da parte del giudice.

Premessa

Il presente contributo mira ad effettuare una analisi dei più recenti orientamenti giurisprudenziali in materia di compensazione delle spese. L’art. 92 c.p.c. prevede, al secondo e al terzo comma, le ipotesi nelle quali il giudice può addivenire alla compensazione delle spese. Pur se le ipotesi appaiono tassative deve rilevarsi che sussistono orientamenti dei giudici di merito che mirano ad “introdurre” e ad “estendere” le ipotesi di compensazione parziale o totale. Non di rado, quindi, i ricorsi per Cassazione hanno ad oggetto proprio le statuizioni dei giudici di merito in tema di spese e di loro compensazione.

La disciplina normativa

L’art. 92 c.p.c. prevede, al secondo e al terzo comma, che «Se vi è soccombenza reciproca ovvero nel caso di assoluta novità della questione trattata o mutamento della giurisprudenza rispetto alle questioni dirimenti, il giudice può compensare le spese tra le parti, parzialmente o per intero. Se le parti si sono conciliate, le spese si intendono compensate, salvo che le parti stesse abbiano diversamente convenuto nel processo verbale di conciliazione».

La Corte costituzionale, con sentenza 19 aprile 2018, n. 77 ha dichiarato l'illegittimità costituzionale del secondo comma «nel testo modificato dall'art. 13, comma 1, del decreto-legge 12 settembre 2014, n. 132 (Misure urgenti di degiurisdizionalizzazione ed altri interventi per la definizione dell'arretrato in materia di processo civile), convertito, con modificazioni, nella legge 10 novembre 2014, n. 162, nella parte in cui non prevede che il giudice possa compensare le spese tra le parti, parzialmente o per intero, anche qualora sussistano altre analoghe gravi ed eccezionali ragioni». Le “gravi ed eccezionali ragioni”, nelle intenzioni della Consulta, dovrebbero essere desunte dalla peculiarità del caso concreto. Nella decisione anzidetta si afferma, in particolare, che la tassatività delle ipotesi previste dall’art.92 c.p.c. «ridonda anche in violazione del canone del giusto processo (art. 111, primo comma, Cost.) e del diritto alla tutela giurisdizionale (art. 24, primo comma, Cost.) perché la prospettiva della condanna al pagamento delle spese di lite anche in qualsiasi situazione del tutto imprevista ed imprevedibile per la parte che agisce o resiste in giudizio può costituire una remora ingiustificata a far valere i propri diritti».

Le disposizioni anzidette prevedono quindi che le ipotesi di compensazione sono cinque: 1) soccombenza reciproca; 2) assoluta novità della questione trattata; 3) mutamento della giurisprudenza rispetto alle questioni dirimenti; 4) gravi ed eccezionali ragioni che impongono la compensazione parziale o totale delle spese; 5) intervenuta conciliazione salvo diverso accordo delle parti in tema di spese.

La tassatività delle ipotesi di compensazione deve ritenersi, alla luce della “integrazione” effettuata dalla Corte Costituzionale, molto “attenuata”.

Non appare, infatti, semplice decodificare le “gravi ed eccezionali ragioni” e l’assoluta novità della questione trattata così come non appare privo di difficoltà pratica stabilire il “quando” del «mutamento della giurisprudenza rispetto alle questioni dirimenti».

La giurisprudenza di legittimità, quindi, è intervenuta più volte a stabilire i confini delle ipotesi anzidette onde evitare che al giudice sia attribuito un potere indiscriminato di compensare, in tutto o in parte, le spese tra le parti del giudizio.

Va ribadito infatti il principio per cui la regolazione delle spese processuali è informata al principio per cui esse spettano al vincitore, con la conseguenza che la compensazione, al di fuori dei casi di soccombenza reciproca o di quelli contemplati dalla prima parte dell’art. 92, comma 2, c.p.c., resta un’ipotesi eccezionale, che richiede un’adeguata motivazione da parte del giudice (Cass. n. 28515/2025; Cass. n. 20755/2025).

La giurisprudenza di legittimità e di merito

La Suprema Corte ha, innanzitutto, chiarito che le gravi ed eccezionali ragioni indicate esplicitamente nella motivazione per giustificare la compensazione totale o parziale ex art. 92, comma 2, c.p.c., nella formulazione applicabile ratione temporis, non possono essere illogiche o erronee, altrimenti configurandosi un vizio di violazione di legge denunciabile in sede di legittimità (vedasi, tra le tante, Cass. n. 14036/2024; Cass. n. 563/2025).

È stato poi precisato che le formule utilizzate, generiche e di mero stile, quali, ad esempio, “l’assenza di questioni complesse di fatto e/o di diritto”, “la peculiarità della fattispecie”, ecc., non lasciano comprendere quali siano le ragioni poste a sostegno della decisione di compensazione e non consentono di svolgere una verifica rispetto alle ipotesi previste dall’art. 92 c.p.c., a fronte delle quali il giudice “può” e non “deve” compensare in tutto o in parte le spese processuali, rientrando la valutazione dell'opportunità della compensazione totale o parziale delle stesse nei poteri discrezionali del giudice di merito (vedasi Cass. n. 14964/2007). Di conseguenza, secondo la Cassazione, il riferimento generico all’ “assenza di questioni complesse”, alla “peculiarità del caso concreto”, “alla complessità delle questioni di fatto e di diritto”, non costituiscono una adeguata e concreta motivazione ma sfociano, invece, in una motivazione apparente in aperta violazione della disposizione normativa di cui all’art. 132, comma 2, n. 4, c.p.c., sicché la stessa appare censurabile ai sensi dell’art. 360, n. 4, c.p.c. (Cass. n. 19075/2026).

In tema di spese giudiziali è stato poi affermato che il sindacato di legittimità sulla pronuncia di compensazione è diretto proprio ad evitare che siano addotte ragioni illogiche o erronee a fondamento della decisione di compensarne i costi tra le parti e consiste, come affermato dalla Corte costituzionale (Cass. sent. n. 157/2014), in una verifica "in negativo" in ragione della "elasticità" costituzionalmente necessaria che caratterizza il potere giudiziale di compensazione delle spese di lite, «non essendo indefettibilmente coessenziale alla tutela giurisdizionale la ripetizione di dette spese» in favore della parte vittoriosa (Cass. n. 21400/2021). La Corte di Cassazione, ad esempio, ha affermato che la sussistenza di un imprecisato contrasto giurisprudenziale non può essere ricondotto alla nozione di "gravi ed eccezionali ragioni" giustificative della compensazione delle spese, trattandosi di circostanza non idonea ad accreditare un ragionevole affidamento della parte sulla fondatezza delle proprie ragioni (Cass. 27 gennaio 2016, n. 1521). In sostanza, la generica indicazione di discordanti precedenti non può integrare il requisito delle gravi ed eccezionali ragioni proprio perché caratterizzata da un'estrema genericità ed aspecificità che non consente di potere richiamare il requisito idoneo a giustificare la compensazione delle spese invece disposta (Cass. 26 maggio 2016, n. 10917).

La Suprema Corte ha ritenuto, poi, illogica la decisione dei giudici tributari di compensare integralmente le spese , ai sensi dell'art. 15, comma 2, del d.lgs. n. 546 del 1992 (ratione temporis vigente), in ragione dell'intervenuto annullamento dell'atto impugnato in autotutela, nel corso del giudizio, da parte dell'Amministrazione (nella specie, a causa di un errore di omonimia), avendo l'azione di quest'ultima comunque comportato la necessità, per il contribuente, di svolgere attività difensiva. In altra fattispecie la Corte di Cassazione ha ritenuto illogica, erronea e non conforme al principio di lealtà ex art. 88 c.p.c. la compensazione delle spese processuali giustificata con il pagamento pressoché integrale degli importi dovuti dall'ingiunto, effettuato in esito all'emissione del provvedimento monitorio e prima della pronuncia di primo grado sul giudizio di opposizione, trattandosi di comportamento non caratterizzato da spontaneità ed inidoneo ad esonerare la parte opposta dall'onere di impugnazione della eventuale pronuncia di accoglimento dell'opposizione proposta (Cass. 26 settembre 2018, n. 23059).

La Cassazione civile, sez. trib., 24 dicembre 2025, n. 34071, ha statuito che costituisce, invece, ragione giustificatrice della compensazione delle spese di lite l'intervento, in corso di causa, di atti normativi e di conseguenti pronunce della Corte costituzionale che conferiscano alla “res controversa” profili di novità, determinando un mutamento della giurisprudenza rispetto alle questioni dirimenti in contestazione tra le parti. I

l Tribunale di Nola, di recente, con decisione del 19 gennaio 2026, ha affermato che è illegittima la compensazione delle spese fondata sulla mancata attivazione, da parte del contribuente vittorioso, della procedura amministrativa di sospensione ex art. 1, commi 538 ss., l. n. 228/2012, trattandosi di facoltà e non di obbligo, sicché, in assenza di soccombenza reciproca o di gravi ed eccezionali ragioni ai sensi dell' art. 92 c.p.c., le spese devono essere poste a carico della parte integralmente soccombente secondo il principio di causalità.

La Corte d’Appello di Salerno, con la sentenza del 5 febbraio 2026, ha affermato che la contumacia non può mai comportare la compensazione delle spese «trattandosi di “condotta processualmente neutra, che giammai può integrare alcuna della ipotesi” di cui all’art. 92, comma 2, c.p.c.».

Il Tribunale di Treviso, con decisione del luglio del 2025, ha stabilito che, nell’ambito di un giudizio di impugnazione di una delibera condominiale, sussistono i presupposti per addivenire alla compensazione integrale delle spese di lite, in una ipotesi di parziale fondatezza della domanda, quando tra le parti sussiste una elevata conflittualità tale da configurare un grave ed eccezionale motivo da determinare la compensazione delle spese. La motivazione della decisione, sul punto, non si esaurisce nel mero riferimento alla conflittualità tra le parti ma valorizza determinate e specifiche circostanze per cui deve ritenersi che la motivazione, come richiesto dalla Cassazione, nel caso di specie, appare essere concreta ed adeguata.

Conclusioni

L’art. 92 c.p.c. prevede, come abbiamo visto, che le spese possano essere compensate dal giudice se vi è reciproca soccombenza ovvero nel caso di assoluta novità della questione trattata o mutamento della giurisprudenza ovvero, a seguito della pronuncia della Corte costituzionale n. 77/2018, qualora sussistano altre analoghe, gravi ed eccezionali ragioni, e tali ipotesi devono essere sempre adeguatamente e concretamente motivate e non possono ricondursi a formule generiche o di stile. In altre parole, le gravi ed eccezionali ragioni devono essere davvero tali e il giudice deve motivare concretamente le ragioni della deroga al principio di soccombenza in quanto, diversamente, la motivazione diventa apparente. Il riferimento, quindi, ad “etichette” di stile come “l’assenza di ragioni di fatto e di diritto”, “la peculiarità della fattispecie”, “la presenza di orientamenti contrastanti”, “il corretto comportamento processuale delle parti”, rendono sicuramente la motivazione censurabile in punto di compensazione delle spese.

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