Divorzio con conclusioni congiunte e limiti all’impugnazione delle parti

La Redazione
28 Luglio 2026

Nel divorzio definito con conclusioni congiunte, la sentenza che recepisce integralmente gli accordi non è impugnabile dai coniugi, mancando soccombenza; resta il potere di impugnazione del P.M. ex art. 5, comma 5, L. 898/1970, per le sole disposizioni patrimoniali nell’interesse dei figli.

La sentenza resa a seguito di conclusioni congiunte nel procedimento di divorzio, anche se originariamente contenzioso, non è impugnabile dai coniugi quando il giudice abbia integralmente recepito le conclusioni concordate, difettando ogni situazione di soccombenza; l’impugnazione da parte loro è ammissibile solo se tali conclusioni siano state, in tutto o in parte, disattese. 2 Resta ferma la legittimazione del P.M., ai sensi dell’art. 5, comma 5, l. 1 dicembre 1970, n. 898, a proporre impugnazione limitatamente alle disposizioni patrimoniali nell’interesse dei figli, in coerenza con i principi di buona fede, correttezza processuale e divieto di venire contra factum proprium.

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