Improcedibilità dell’azione di annullamento e limiti applicativi dell’art. 34, comma 3, c.p.a.: accertamento incidentale dell’illegittimità e rigetto della domanda risarcitoria

Redazione Scientifica Processo amministrativo
24 Agosto 2026

In caso di improcedibilità dell’azione di annullamento per sopravvenuta carenza di interesse, l’art. 34, comma 3, c.p.a. non trova applicazione quando la domanda risarcitoria sia stata già proposta nel medesimo giudizio; il giudice è allora tenuto ad accertare incidentalmente l’illegittimità dell’atto nell’ambito dell’esame della domanda di risarcimento, la quale resta comunque subordinata alla prova del danno-conseguenza e del relativo nesso causale. 

La sentenza del TAR Lazio, Sez. II-bis, n. 13385/2026, affronta il rapporto tra improcedibilità dell’azione demolitoria per sopravvenuta carenza di interesse, accertamento dell’illegittimità dell’atto amministrativo e domanda risarcitoria proposta contestualmente al ricorso.

Il collegio ha statuito che l’accertamento dell’illegittimità dell’atto ai soli fini risarcitori è ammissibile soltanto quando la domanda di risarcimento non sia già stata proposta nel medesimo giudizio, ma resti soltanto astrattamente proponibile in un successivo processo. Quando, invece, la domanda risarcitoria venga proposta contestualmente a quella di annullamento, l’accertamento dell’illegittimità confluisce necessariamente nell’esame della stessa azione risarcitoria, rendendo superfluo il meccanismo previsto dall’art. 34, comma 3, c.p.a.

Pertanto, l’illegittimità dell’atto amministrativo, pur costituendo presupposto della responsabilità, non è di per sé sufficiente a fondare il risarcimento del danno, che richiede la prova concreta delle conseguenze pregiudizievoli subite dal danneggiato.

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