Improcedibilità dell’azione di annullamento e limiti applicativi dell’art. 34, comma 3, c.p.a.: accertamento incidentale dell’illegittimità e rigetto della domanda risarcitoria
24 Agosto 2026
La sentenza del TAR Lazio, Sez. II-bis, n. 13385/2026, affronta il rapporto tra improcedibilità dell’azione demolitoria per sopravvenuta carenza di interesse, accertamento dell’illegittimità dell’atto amministrativo e domanda risarcitoria proposta contestualmente al ricorso. Il collegio ha statuito che l’accertamento dell’illegittimità dell’atto ai soli fini risarcitori è ammissibile soltanto quando la domanda di risarcimento non sia già stata proposta nel medesimo giudizio, ma resti soltanto astrattamente proponibile in un successivo processo. Quando, invece, la domanda risarcitoria venga proposta contestualmente a quella di annullamento, l’accertamento dell’illegittimità confluisce necessariamente nell’esame della stessa azione risarcitoria, rendendo superfluo il meccanismo previsto dall’art. 34, comma 3, c.p.a. Pertanto, l’illegittimità dell’atto amministrativo, pur costituendo presupposto della responsabilità, non è di per sé sufficiente a fondare il risarcimento del danno, che richiede la prova concreta delle conseguenze pregiudizievoli subite dal danneggiato. |