Espropriazione immobiliare e cancellazione dei gravami nel decreto di trasferimento: la Consulta salva l’art. 586 c.p.c.
29 Luglio 2026
In particolare, il Tribunale aveva sollevato dubbi di costituzionalità in relazione al citato art. 586 c.p.c., relativo al trasferimento del bene oggetto di espropriazione forzata, nella parte in cui non prevede che «il giudice dell’esecuzione debba emettere, con il decreto di trasferimento, un ordine di annotazione, a margine della trascrizione della costituzione del diritto d’uso gravante sul bene pignorato, dell’avvenuta estinzione di tale diritto ai sensi dell’art. 2812, secondo comma, c.c. o, in subordine, un ordine di cancellazione di tale trascrizione, quando la trascrizione è stata eseguita dopo l’iscrizione dell’ipoteca a garanzia del credito del creditore procedente o di un creditore intervenuto che ha chiesto di far subastare la cosa pignorata come libera da tale diritto d’uso e quando l’usuario ha ricevuto l’avviso della pendenza della procedura esecutiva con la notifica di un atto contenente le indicazioni previste dall’art. 498 c.p.c.». Il giudice rimettente, con riferimento all’art. 3 Cost., rappresenta infatti che l’art. 586 c.p.c., nel definire il contenuto del decreto di trasferimento dell’immobile, stabilisce che il giudice dell’esecuzione ordina «la cancellazione delle trascrizioni dei pignoramenti e delle iscrizioni ipotecarie successive alla trascrizione del pignoramento», senza fare riferimento ad altre formalità potenzialmente pregiudizievoli e, in particolare, alla trascrizione dell’atto costitutivo di diritti reali minori eseguita successivamente all’iscrizione dell’ipoteca. La Corte ha ritenuto la questione non fondata nel merito. Richiamata l’ampia discrezionalità del legislatore in materia di disciplina del processo e di conformazione degli istituti processuali (in particolare in relazione a quelli nei quali gli aspetti processuali risultano «inscindibilmente connessi con molteplici e delicati profili sostanziali»), la Corte ha affermato che con la modifica dell’articolo 586, comma 1, c.p.c., intervenuta con d.l. n. 35 del 2005, conv. con modif. dalla l. n. 80 del 2005, il Legislatore abbia «operato il necessario contemperamento fra le contrapposte esigenze attraverso la regola dell’inefficacia e inopponibilità delle formalità pubblicitarie potenzialmente pregiudizievoli eseguite successivamente alla trascrizione del pignoramento o all’iscrizione dell’ipoteca». La scelta legislativa non può dirsi, secondo la Corte, manifestamente irragionevole proprio perché va letta «alla luce del complessivo sistema pubblicitario che opera all’interno della procedura esecutiva» che tutela «le pretese del creditore procedente e dei creditori intervenuti, nonché la posizione dell’aggiudicatario», il quale «può sempre far valere l’inefficacia e l’inopponibilità nei suoi confronti delle trascrizioni e iscrizioni successive alla trascrizione del pignoramento o all’iscrizione dell’ipoteca, che sono solo apparentemente pregiudizievoli, ferma restando la facoltà di chiederne la cancellazione al conservatore dei registri immobiliari, previa acquisizione del consenso del titolare del diritto trascritto, ovvero di far accertare con sentenza, in un giudizio di cognizione, il proprio diritto alla cancellazione della formalità già inefficace e a lui non opponibile» In secondo luogo, evidenzia la Corte, la portata esterna erga omnes della cancellazione di una formalità pubblicitaria, destinata a incidere sulla conoscibilità legale delle vicende dell’immobile e sulla risoluzione dei conflitti tra più aventi diritto, impone cautela nel ricondurre tale effetto al decreto di trasferimento, emesso nel processo esecutivo e non all’esito di un giudizio a cognizione piena. «Tale cautela è tanto più necessaria ove si consideri, da un lato, che il decreto di trasferimento è impugnabile soltanto con l’opposizione agli atti esecutivi ai sensi dell’art. 617 c.p.c., strumento soggetto a un breve termine di decadenza e la cui decisione non è appellabile, ma solo ricorribile per cassazione; dall’altro, che le Sezioni unite della Corte di cassazione, nel risolvere un contrasto di giurisprudenza, hanno affermato l’obbligo del conservatore dei registri immobiliari di eseguire immediatamente le cancellazioni ordinate con il decreto di trasferimento, «in ogni caso indipendentemente dal decorso del termine di proponibilità delle opposizioni esecutive a norma dell’art. 617 cod. proc. civ.» (Cass., sez. un., 14 dicembre 2020, n. 28387). La Corte ha poi dichiarato non fondate anche le censure di violazione degli artt. 24 e 42 Cost., ritenendo che il rischio che gli operatori immobiliari, in esito a una valutazione sommaria delle risultanze dei registri immobiliari, siano indotti a ritenere sussistenti formalità pregiudizievoli che, invece, non sono opponibili all’aggiudicatario, riguardando diritti reali minori già estinti, non integri un vulnus costituzionale concreto e attuale, risolvendosi piuttosto in un inconveniente di fatto. Infine, peraltro, la Corte ha ritenuto «auspicabile un intervento del legislatore volto a predisporre un meccanismo più semplice e coerente con gli effetti dell’espropriazione forzata, così da prevenire incertezze applicative ed evitare inutile dispendio di tempo e di risorse, ritardi nella circolazione dei beni e aggravio dell’attività giurisdizionale». |