Truffa online e prova del profitto: la Cassazione fissa la presunzione di responsabilità
30 Luglio 2026
Massima In tema di truffa, costituisce massima di esperienza il fatto che il soggetto che percepisce il profitto dell'illecito sia anche colui che ha posto in essere la condotta decettiva o vi abbia concorso, in quanto il vantaggio patrimoniale rappresenta lo sbocco fisiologico dell'artificio o del raggiro e non un evento estraneo alla struttura tipica del reato, con la conseguenza che grava sull'imputato destinatario del provento l'onere di allegare concreti e oggettivi elementi fattuali, idonei a collocarlo al di fuori della catena causale tipica, senza che ciò integri inversione dell'onere della prova Il caso La vicenda trae origine da un accesso abusivo al conto corrente on-line di una correntista BNL: l'imputato si era procurato le credenziali della vittima, intervenendo sul sistema telematico dell'istituto e disponendo, in suo favore, un bonifico di euro 19.901. Condannato in doppia conforme (Tribunale e Corte d'appello di Genova) per i reati di cui agli artt. 615-ter e 640-ter c.p., ricorre per cassazione con due motivi. La questione Con il primo, si contesta che l'aggravante dell'art. 640-ter, terzo comma, c.p. — il c.d. furto di identità digitale — sia stata riconosciuta senza rituale contestazione, in violazione del principio di correlazione tra accusa e sentenza (art. 521 c.p.p.). Con il secondo, si lamenta che la responsabilità si fondi sul solo bonifico accreditato, indizio isolato e, secondo la difesa, insufficiente. La Cassazione respinge entrambi i motivi, ma nel percorso argomentativo offre due indicazioni di rilievo operativo per chi si occupa di reati contro il patrimonio commessi con strumenti informatici. Le soluzioni giuridiche L'aggravante dell'identità digitale e la contestazione “in fatto” Quanto al primo motivo, la Corte ribadisce anzitutto che la nozione di identità digitale ex art. 640-ter, terzo comma, c.p. non presuppone una procedura di validazione della Pubblica amministrazione (SPID, CIE): l'aggravante si applica anche alle credenziali di sistemi gestiti da privati, come i servizi di home banking (Cass. pen. sez. II, n. 40862/2022, Bonollo), anche se reperite da terzi anziché carpite direttamente dalla vittima (Cass. pen. sez. II, n. 14918/2026, Mirra). Il punto più interessante riguarda l'ammissibilità della contestazione “in fatto” dell'aggravante, cioè senza richiamo espresso, nel capo d'imputazione, della norma che la prevede. La Corte richiama il criterio delle Sezioni Unite n. 24906/2019 (falso in atto pubblico aggravato dalla natura fidefacente, ex art. 476, comma 2, c.p.): se la circostanza ha componente valutativa — richiede cioè un giudizio ulteriore rispetto al fatto — la contestazione in fatto non basta; se è autoevidente, risultando da comportamenti o oggetti individuati nella loro materialità, la descrizione del fatto storico basta a garantire la difesa. Applicando questo schema, la sentenza qualifica l'aggravante come autoevidente: la contestazione, pur senza menzionare l'art. 640-ter, comma 3, descriveva che l'imputato si era procurato “abusivamente gli estremi identificativi e il codice di accesso” e aveva operato “al posto della titolare” — formula idonea a rendere nota l'intera accusa. Indicazione operativa: nel capo d'imputazione per frodi informatiche basta descrivere con precisione le modalità di acquisizione e utilizzo delle credenziali, senza richiamo testuale alla norma. Il principio di diritto sulla percezione del profitto Il cuore della sentenza è il secondo motivo: può la sola titolarità del conto su cui è confluito il profitto sorreggere la condanna? La Cassazione risponde di sì, enunciando il seguente principio di diritto: “in tema di truffa, costituisce massima di esperienza il fatto che il soggetto che percepisce il profitto dell'illecito sia anche colui che ha posto in essere la condotta decettiva o vi abbia concorso, in quanto il vantaggio patrimoniale rappresenta lo sbocco fisiologico dell'artificio o del raggiro e non un evento estraneo alla struttura tipica del reato, con la conseguenza che grava sull'imputato destinatario del provento l'onere di allegare concreti e oggettivi elementi fattuali, idonei a collocarlo al di fuori della catena causale tipica, senza che ciò integri inversione dell'onere della prova”. In altri termini: il vantaggio patrimoniale non è un evento estraneo al raggiro, ma ne costituisce lo sbocco necessario. È razionale presumere che chi riceve il provento sia lo stesso soggetto che ha ingannato la vittima (o vi ha concorso) — presunzione vincibile solo allegando elementi concreti e specifici: intervento autonomo di terzi, natura meramente formale dell'intestazione del conto, o una ricostruzione causale alternativa verificabile. Nel caso di specie, non essendo emerso alcun delegato né dedotta circostanza liberatoria, la sola titolarità del conto è stata ritenuta sufficiente a sorreggere la doppia conforme. La genealogia della “vicinanza della prova” Il principio è il punto d'arrivo di un percorso che vale ricostruire. Il processo penale, a differenza di quello civile, non conosce un onere della prova a carico dell'imputato, ma un onere di allegazione: l'imputato deve fornire gli elementi necessari all'accertamento di fatti a lui favorevoli (Cass. pen. sez. II, n. 20171/2013; conforme Cass. pen. sez. V, n. 32937/2014). La distinzione vale anche per l'appropriazione indebita: chi neghi la condotta non deve provare un fatto negativo, ma allegare circostanze positive contrarie a quelle già dimostrate dall'accusa (Cass. pen. sez. II, n. 7484/2014). È con Cass. pen. sez. II, n. 6734/2020 (Bruzzese) che questi principi trovano sistemazione sotto l'etichetta della “vicinanza della prova”: a fronte dell'onere assolto dall'accusa anche tramite presunzioni, spetta all'imputato allegare il contrario, essendo nella posizione migliore per farlo. È un criterio di origine civilistica, sviluppato in tema di contenzioso bancario e tributario come temperamento alla rigidità dell'art. 2697 cod. civ.: il suo impiego nel penale — dove razionalizza l'onere di allegazione difensiva, senza diventare regola tecnica di riparto probatorio — merita una lettura consapevole della diversa matrice. Il criterio ha trovato applicazione mirata nelle truffe con strumenti di pagamento elettronici: Cass. pen. sez. II, n. 15091/2026 (Rizzi) ha ritenuto l'incameramento del profitto su carta intestata all'imputato elemento di decisiva rilevanza, in assenza di ricostruzioni alternative dimostrate; Cass. pen. sez. II, n. 16493/2026 (Carnè), pochi giorni dopo, ha elevato lo stesso principio al rango di massima di esperienza (la Corte ha riconosciuto il concorso nella truffa del soggetto intestatario della carta "postpay", su cui erano accreditate le somme di denaro provento della condotta truffaldina). La sentenza in commento chiude il cerchio, consolidando il principio di diritto. Osservazioni La sentenza merita attenzione operativa per tre ragioni. In primo luogo, mostra come due criteri elaborati altrove - dalle Sezioni Unite del 2019 in tema di falso, e da Bruzzese nel 2020 fuori dalla truffa - funzionino ormai come test generali, applicabili trasversalmente a fattispecie diverse. Chi si occupa di reati contro il patrimonio o di falso documentale farà bene a tenerne conto. In secondo luogo, la sentenza si inserisce in una sequenza ravvicinata di pronunce - Bruzzese, Rizzi, Carnè - che in pochi mesi hanno consolidato lo stesso principio: segno di un orientamento ormai stabile della Sezione, non di un'elaborazione ancora in fieri, sulle truffe on-line e sui conti “riceventi” (i c.d. money mule). Per l'accusa, ciò significa poter fondare la contestazione sulla sola tracciabilità del profitto, senza provare aliunde la condotta decettiva. Per la difesa, occorre allegare da subito elementi verificabili — delega d'uso a terzi, natura fiduciaria del conto, tracciabilità di un successivo trasferimento delle somme — pena la soccombenza quasi automatica. In terzo luogo, l'innesto di un criterio civilistico in un processo orientato dalla presunzione di innocenza merita di essere monitorato. La reiterata precisazione — identica in Bruzzese, Carnè e nella sentenza in commento — per cui il meccanismo «non integra un'inversione dell'onere della prova» segnala consapevolezza della tensione sistemica in gioco: la massima di esperienza resta premessa di un sillogismo che l'imputato può sempre confutare in fatto, senza diventare presunzione legale che sposti il rischio della mancata prova. Riferimenti Ievolella, Accesso abusivo al conto online di un privato: riconosciuto il furto di identità digitale, in Diritto & Giustizia, 13 luglio 2026; Carrelli Palombi di Montrone, sub art. 640 c.p., in Codice Penale Commentato, DeJure, Giuffrè Francis Lefebvre, 2026. |