Rapina aggravata riconosciuta di lieve entità e sospensione dell’esecuzione della pena
31 Luglio 2026
Massima Con ordinanza n. 18497/2026, la Prima Sezione Penale della Corte di Cassazione ha dichiarato rilevante e non manifestamente infondata la questione di legittimità costituzionale, degli artt. 656, co. 9, lett. a), c.p.p. e 4-bis, co. 1-ter della legge n. 354/1975, in riferimento agli artt. 3 e 27, co. 3 Cost., nella parte in cui non escludono dal novero dei reati ostativi alla sospensione dell’esecuzione della pena il delitto di cui all’art. 628, co. 3 c.p., qualora, in relazione allo stesso, sia stata riconosciuta l’attenuante del fatto di lieve entità per effetto della sentenza n. 86/2024. Il caso Il caso trae origine dal ricorso per cassazione di un condannato al quale gli era stata rigettata la richiesta di sospensione dell’ordine di carcerazione da parte della Procura Generale essendo il suo titolo esecutivo consistente nel reato di cui all’art. 628, comma 3 c.p.p., ricompreso tra i reati ostativi alla sospensione dell’esecuzione penale ai sensi del co. 5 dell’art. 656 c.p.p., in forza degli artt. 656, comma 9, lett. a), c.p.p. e 4-bis, co. 1-ter legge n. 354/1975 (d’ora in poi ord. penit.). Il ricorrente eccepiva alla Procura Generale di non aver dato rilevanza al novum giuridico rappresentato dalla pronuncia n. 86/2024 della Corte costituzionale con cui è stato dichiarato incostituzionale il divieto di bilanciamento ed il giudizio di prevalenza della attenuante della lieve entità del fatto sulla aggravante di cui al co. 3 dell’art. 628 c.p.: secondo il ricorrente il riconoscimento in giudizio della attenuante avrebbe generato una nuova fattispecie che non è ricompresa nel catalogo dei reati ostativi e pertanto, tenuto conto che le norme eccezionali sono tassative, non vi sarebbero i presupposti per disporre la carcerazione. A fronte del rigetto della Procura Generale e del suo ingresso in carcere, il ricorrente ha proposto un incidente di esecuzione presso la Corte d’Appello di Brescia, lamentando altresì l’incostituzionalità delle norme che presidiano l’esecuzione penale come quelle degli artt. 656, co. 9, lett. a), e c.p.p. e 4-bis ord. penit.: la Corte, tuttavia, non ha ritenuto di rilevante la questione ai fini del decidere. Con il ricorso in Cassazione, il ricorrente ha dedotto, quale unico motivo, la violazione di legge del combinato disposto degli artt. 656 c.p.p. e 4-bis, co. 1-ter ord. penit., con riferimento all’art. 628, co. 3 c.p.p., così come modificato dalla sentenza Corte cost. n. 86/2024 della Corte costituzionale, per aver il giudice dell’esecuzione escluso che la sussistenza dell’attenuante della lieve entità del fatto sulla rapina aggravata consenta la sospensione dell’ordine di esecuzione. In subordine il ricorrente, ne ha eccepito l’illegittimità costituzionale. La questione È costituzionalmente legittimo che la rapina aggravata ex art. 628, comma 3 c.p. resti reato ostativo alla sospensione dell’esecuzione ex artt. 656, comma 9, lett. a) c.p.p. e 4-bis, co. 1-ter ord. penit., anche quando sia riconosciuta l’attenuante del fatto di lieve entità? Le soluzioni giuridiche Secondo la Corte di Cassazione, la doglianza del ricorrente merita accoglimento. In particolare, ritenendo di non poter operare una lettura costituzionalmente orientata in grado di superare i limiti imposti dalle disposizioni censurate, ha accolto la questione di legittimità perché rilevante ai fini del decidere e non manifestamente infondata: gli artt. 656, comma 9, lett. a) c.p.p. e 4-bis, comma 1-ter ord. penit. violerebbero i parametri di cui agli artt. 3, 27, co. 3 Cost. nella parte in cui non escludono dal novero dei reati ostativi alla sospensione dell’esecuzione della pena il delitto di cui all’art. 628, comma 3 c.p., qualora, in relazione allo stesso, sia stata riconosciuta l’attenuante del fatto di lieve entità per effetto della sentenza della Corte costituzionale n. 86 del 2024. La Cassazione, sotto il profilo della rilevanza, evidenzia subito che l’accoglimento della questione comporterebbe la scarcerazione del ricorrente che potrebbe attendere da libero l’esito del suo giudizio in sorveglianza secondo le regole più favorevoli del regime di sospensione della esecuzione della pena detentive di cui al comma 5 dell’art. 656 c.p.p. La Corte di Cassazione tuttavia non ritiene di sposare la linea difensiva: non è possibile infatti ritenere che, con il riconoscimento della attenuante del fatto di lieve entità, si dia luogo ad una fattispecie penale diversa da quella ricompresa nell’elenco dei delitti ostativi di cui all’art. 4-bis ord. penit.; né non è accoglibile l’ulteriore tesi difensiva per cui essendo l’aggravante di cui al comma 3 dell’art. 628 c.p.p. venuta meno in concreto per effetto del giudizio di prevalenza con l’attenuante del fatto di lieve, l’ipotesi aggravata anche ostativa sia venuta meno. Secondo la Cassazione, infatti, si considera ostativo anche il delitto per il quale il giudice in sentenza di condanna abbia beneficiato di una riduzione di pena per effetto del giudizio di equivalenza o di prevalenza delle circostanze attenuanti sulle aggravanti contestate, atteso che la comparazione rileva solo quoad poenam e non incide sugli elementi circostanziali tipizzanti la condotta (v., ex multis: Cass. pen., sez. I, 5 aprile 2023, n. 41352; in senso analogo per i delitti per i quali in sede giudiziale sia venuta meno l’aggravante di cui all’art. 7 del d.l. n. 203/1991, anche con il riconoscimento della attenuante speciale della collaborazione con la giustizia di cui all’art. 8 dello stesso decreto legge: così, v. Cass. pen., sez. I, 9 dicembre 2010, n. 2690). Per pacifica giurisprudenza, anche ai fini dell’accesso ai benefici penitenziari, si considera ostativo l’astratto titolo di reato, a prescindere dal giudizio in concreto poi operato dal giudice nella sentenza di condanna (v., ex multis, Cass. pen., sez. 7 (ord.), 17 febbraio 2017, n. 39918). Il “diritto vivente”, in altri termini, ritiene ostativo già il solo astratto titolo di reato giudicato. La Cassazione, preliminarmente, esamina la relazione normativa tra le due disposizioni: l’art. 656, comma 9, lett. a) c.p.p. disciplina il divieto di sospensione dell’esecuzione della pena ed è ispirato alla logica della presunzione di pericolosità sociale; ha natura formale e non ricettizio perché la norma processuale recepisce automaticamente le variazioni del catalogo dei delitti indicati nell’altra disposizione censurata dell’art. 4-bis ord. penit. Introducendo, quindi, una sorta di presunzione sociale assoluta per cui chi commette uno di quei reati è tendenzialmente più pericoloso e insensibile alla rieducazione, l’art. 656, comma 9, lett. a) c.p.p. deve essere interpretato in modo tassativo con effetti sostanziali (v. Corte cost. n. 32/2020). La diversa regola di giudizio del comma 5 dell’art. 656 c.p.p. che si basa sulla regola dell’accesso alle misure alternative in libertà in base al quantum di pena di anni 4 (v. Corte cost. n. 41/2018) si ritiene che abbia al contrario una funzione c.d. “servente” di tutte le disposizioni che regolano invece l’accesso alle misure alternative. Essa rappresenta una norma chiave del sistema, una sorta di regola “aurea” in linea con i principi di eguaglianza e di ragionevolezza di cui all’art. 3 Cost. e di rieducazione del condannato di cui all’art. 27, comma 3 Cost. (v. Corte cost., nn. 3/2023; 68/2026). Proprio perché il collegamento tra le soglie per l’accesso alle misure alternative e quelle previste per la sospensione dell’ordine di esecuzione costituisce “un punto di equilibrio”, rappresentato dalla regola generale della corrispondenza tra i rispettivi limiti di pena e risponde ai principi costituzionali, anche la Consulta è intervenuta più volte a sollecitare il legislatore per “arginare l’allarmante fenomeno della dilatazione della platea dei liberi sospesi” (v. Corte cost. n. 176/2024). Le scelte del legislatore, quindi, andando a rompere la regola “aurea” della corrispondenza tra il limite di pena stabilito per l’accesso alla misura alternativa e il quantum di pena previsto per la sospensione dell’ordine di carcerazione, devono essere sottoposte ad uno scrutinio “particolarmente stretto” (v. Corte cost. n. 41/2018). Le deroghe all’obbligo di sospendere l’ordine di esecuzione richiedono quindi una verifica a “rime serrate” e ad imporlo è il comma 5 dell’art. 656 c.p.p. che impone di favorire ove la pena lo consenta l’accesso dalla libertà a forme non detentive di espiazione. Trattandosi quindi di una deroga alla regola generale di favore, secondo la Cassazione, il combinato disposto degli artt. 656, comma 9, lett. a) c.p.p. e 4-bis, co. 1-ter ord. penit., in relazione all’art. 628, comma 3 c.p., riconosciuto quale fatto di lieve entità in giudizio, così come modificato dalla Consulta con sentenza n. 86/2024 violerebbe gli artt. 3 e 27, comma 3 Cost. In relazione all’art. 3 Cost., perché, secondo la Cassazione, le norme censurate darebbero origine ad una risposta trattamentale sproporzionata per eccesso: l’ipotesi attenuata infatti sarebbe espressione di gravità ed offensività oggettive di minor valore rispetto a quella aggravata non attenuata e questo entrerebbe in collisione con la ratio che giustifica l’ostatività e cioè che il fatto sia indice di una più elevata pericolosità sociale tanto da ritenersi presunta dal legislatore e da richiedere un accesso differenziato alle misure alternative direttamente dal carcere, in deroga alla regola generale di cui al co. 5 dell’art. 656 c.p.p. (la Corte di Cassazione, in relazione a questa argomentazione, parla di irragionevolezza intrinseca). Sempre sotto il profilo dell’art. 3 Cost., la Cassazione rileva un difetto di proporzionalità, quale “requisito di sistema dell’ordinamento costituzionale” che viene in gioco rispetto ad ogni atto dell’autorità suscettibile di incidere sui diritti fondamentali dell’individuo (v. Corte cost., n. 203/2024). In relazione poi all’art. 27, comma 3 Cost., in linea con autorevole dottrina, la Cassazione ritiene inoltre che ogni preclusione fondata sul titolo astratto di reato sia disfunzionale al finalismo rieducativo che viene sacrificato proprio laddove esso deve trovare la sua massima espressione, quale valore costituzionale privilegiato. In conclusione, la Cassazione, precisa che anche le circostanze, pur essendo elementi accidentali al fatto di reato, possono ben modificare le coordinate dell’astratta risposta sanzionatoria al fatto, il che quindi suppone che esse incidano, ancor prima, sull’astratta gravità del reato rispetto all’immagine che di questa gravità fornisce l’incriminazione del reato-base. Ne consegue, quindi, l’emersione, in caso di applicazione di una circostanza (aggravante o attenuante) di una “nuova entità”, dotata di un proprio significato giuridico concreto e portatrice, a seconda della natura dell’elemento accessorio, di una gravità astratta (se aggravante) ovvero di una levità astratta (se attenuante) diversa da quella propria del reato-base, che trova riconoscimento in una pena già astrattamente diversa da quella prevista per il reato-base. Così, in particolare, le circostanze attenuanti del fatto di speciale o di particolare tenuità, rientranti nel novero di quelle c.d. indefinite o discrezionali, intessono un profondo legame con il tipo criminoso perché si fondano su una valutazione globale del fatto e su profili oggettivi. Del resto, le circostanze attenuanti possono incidere anche sul meccanismo dell’art. 4-bis ord. peni.: con legge n. 9/2019, il legislatore aveva previsto per i delitti dei pubblici ufficiali contro la pubblica amministrazione la circostanza attenuante speciale della collaborazione ex art. 323-bis, comma 2 c.p., quale causa di esclusione dal regime differenziato alle misure alternative; così anche per il d.lgs. n. 150/2022, per le sanzioni sostitutive alle pene detentive brevi ai sensi dell’art. 59, l. n. 689/1989. Osservazioni L’ordinanza in esame, davvero corposa e ricca di riferimenti giurisprudenziali, fornisce un quadro di insieme complessivo delle disposizioni cardine dell’esecuzione penale: l’architrave della pena in esecuzione è il comma 5 dell’art. 656 c.p.p., quella norma generale, definita regola “aurea”, che porta con sé “un punto di equilibrio” perfetto e che consente di modulare la singola richiesta di misura alternativa con il quantum di pena stabilito dalla legge per l’accesso dalla libertà alla magistratura di sorveglianza; una regola generale che quindi non altera quelli che sono i limiti previsti per le diverse misure alternative; che gradua altresì la risposta trattamentale all’interno di un quadro più ampio di libertà. Tutte le altre disposizioni che introducono delle eccezioni, seppure pur sempre in astratto compatibili con la sfera di discrezionalità del legislatore, essendo espressione di preclusioni e di presunzioni assolute di una maggiore pericolosità sociale che comportano la privazione della libertà, devono essere sorrette da una effettiva corrispondenza in concreto con un maggiore disvalore oggettivo del fatto, altrimenti rischiano di introdurre regimi differenziati per situazioni che in concreto non sono state ritenute espressione di una pericolosità elevata vanificando così il giudizio di individualizzazione della pena effettuata dal giudice sulla base dei criteri dell’art. 133 c.p. Se questo principio venisse accolto dalla Corte costituzionale, ad ulteriore corollario dei principi ormai consolidati del giudizio di proporzionalità della pena, si potrebbe configurare un’ulteriore importante argomentazione per demolire tutte quelle preclusioni assolute che si fondano sul titolo astratto di reato e che, anche grazie alla Corte costituzionale, stanno venendo meno consentendo un maggiore equilibrio nel bilanciamento delle circostanze per la formulazione della pena finale; se così fosse, tale principio non varrebbe più solo nel processo per il giudice della cognizione, ai fini della commisurazione della pena, ma anche in fase esecutiva con delle ricadute sostanziali non da poco, stabilendo il confine tra il “dentro” ed il “fuori” così come voluto dalla sentenza n. 32/2020 della Corte costituzionale. Più che volto della pena, qui ci troviamo di fronte – finalmente – alla costituzionalizzazione dell’esecuzione penale. |