Abusi sui minori, l'UE inasprisce reati e pene
24 Agosto 2026
L'Unione europea rafforza il contrasto all'abuso e allo sfruttamento sessuale dei minori con una revisione organica della disciplina penale. Consiglio dell'UE e Parlamento europeo hanno infatti raggiunto un accordo provvisorio sulla nuova direttiva che aggiorna il quadro normativo del 2011, adeguandolo alle trasformazioni tecnologiche e alle nuove modalità con cui vengono perpetrati i reati, soprattutto nell'ambiente digitale. L'intesa, che dovrà essere formalmente approvata dalle due istituzioni prima dell'adozione definitiva, amplia il catalogo delle condotte penalmente rilevanti e prevede un generale inasprimento delle sanzioni. Tra le principali novità figura l'introduzione di specifiche fattispecie legate all'impiego dell'intelligenza artificiale. Diventeranno reato la progettazione, l'adattamento e la distribuzione di sistemi di IA destinati alla produzione di materiale pedopornografico, così come il pagamento per assistere in diretta streaming ad abusi sessuali su minori. L'intervento risponde alla crescente diffusione di contenuti "deep fake" o generati artificialmente che coinvolgono immagini di minori. La direttiva interviene anche sul fenomeno dell'adescamento online, estendendo la punibilità alle condotte volte a indurre il minore a produrre o condividere materiale pedopornografico. Se la vittima ha raggiunto l'età del consenso sessuale, il reato sussiste quando l'autore ricorre a coercizione, minacce oppure si presenta fraudolentemente come un coetaneo. Viene inoltre introdotta una disciplina specifica dell'estorsione sessuale ("sextortion"), punendo chi minaccia di diffondere immagini o video intimi per ottenere denaro o ulteriore materiale sessualmente esplicito. Tra le innovazioni figura anche la criminalizzazione del possesso e della diffusione di istruzioni, manuali o guide – comprese quelle elaborate mediante prompt – finalizzate a commettere abusi sessuali sui minori o a produrre materiale pedopornografico. Particolare rilievo assume il rafforzamento delle disposizioni sul consenso. La direttiva chiarisce che il consenso deve essere espresso liberamente e può essere revocato in qualsiasi momento. Il silenzio, l'assenza di resistenza o precedenti relazioni con l'autore non potranno essere interpretati come manifestazione di consenso. Resta invece affidata agli ordinamenti nazionali la determinazione dell'età del consenso sessuale. Sul piano processuale vengono significativamente estesi i termini di prescrizione. Per i reati più gravi, tra cui lo stupro di minori e lo sfruttamento della prostituzione minorile, l'azione penale potrà essere esercitata fino a 32 anni dopo il raggiungimento della maggiore età della vittima, riconoscendo il tempo spesso necessario per denunciare gli abusi subiti durante l'infanzia. Il nuovo impianto normativo rafforza infine i diritti delle vittime, prevedendo accesso gratuito e tempestivo all'assistenza sanitaria, al patrocinio a spese dello Stato, a servizi di accoglienza temporanea e al risarcimento del danno. Gli Stati membri avranno tre anni di tempo dall'entrata in vigore della direttiva per adeguare i rispettivi ordinamenti penali alle nuove disposizioni. |