Composizione negoziata: chiarimenti sul divieto alle banche di mantenere la sospensione delle linee di credito
30 Luglio 2026
Nell’ambito della composizione negoziata, l’art. 18, comma 5, c.c.i.i., riconosce a tutti i creditori la facoltà di sospendere l’adempimento dei contratti in essere, fino alla conferma delle misure protettive. La medesima norma prevede un regime peculiare per banche e intermediari finanziari: l’intervenuta sospensione o revoca delle linee di credito non può essere travolta dalla conferma delle misure protettive laddove motivata dalla disciplina di vigilanza prudenziale. Ai sensi dell’art. 18, comma 5-bis, prima parte, c.c.i.i.: «Dal momento della conferma delle misure protettive, le banche e gli intermediari finanziari, i mandatari e i cessionari dei loro crediti nei cui confronti le misure sono state confermate non possono mantenere la sospensione relativa alle linee di credito accordate al momento dell'accesso alla composizione negoziata se non dimostrano che la sospensione è determinata dalla applicazione della disciplina di vigilanza prudenziale». Il Tribunale di Bologna valorizza l’incipit del comma 5‑bis (“Dal momento della conferma”) per affermare che tale norma costituisca solo una ulteriore specificazione della disciplina analiticamente prevista dal comma 5, che disciplina ciò che accade dopo la conferma delle misure quando, nel frattempo, una banca abbia esercitato la facoltà interinale di sospendere/revocare le linee di credito ex comma 5. Se non c’è stata alcuna sospensione o revoca (neppure invocata dagli istituti), manca proprio il presupposto fattuale perché entri in gioco il “divieto” del 5‑bis di mantenere quella sospensione non sorretta da disciplina prudenziale. Nel caso di specie, le banche avevano contestato la sussistenza degli “estremi cautelari” della misura ex art. 18, comma 5‑bis, prospettando il rischio di un “finanziamento forzoso” in caso di revoca. Il Tribunale chiarisce che il divieto di cui al comma 5‑bis presuppone comunque una sospensione interinale delle linee di credito, sospensione o revoca che, nella fattispecie, non risultavano neppure invocate. Pertanto, ogni profilo asseritamente cautelare è ritenuto estraneo alle misure protettive: in mancanza di sospensione/revoca e di un concreto richiamo motivato alla disciplina prudenziale, non entra in gioco il comma 5-bis e gli effetti delle misure protettive si estendono ai rapporti in corso per l’intera durata concessa, salvo future diverse determinazioni degli istituti fondate su effettive esigenze prudenziali |