Domanda trasversale: per il Tribunale di Teramo va assimilata alla chiamata in causa del terzo

La Redazione
30 Luglio 2026

La pronuncia si occupa della questione, dalle rilevanti ripercussioni pratiche, della applicabilità alla c.d. “domanda trasversale” (la domanda proposta dal convenuto nei confronti di un altro convenuto) delle disposizioni che regolano la chiamata in causa del terzo ovvero delle disposizioni che regolano la domanda riconvenzionale.

A fronte di un perdurante ed irrisolto contrasto giurisprudenziale sul tema della disciplina processuale della domanda proposta da un convenuto nei confronti di un altro convenuto già evocato in giudizio dall’attore (c.d. “domanda trasversale”) – che ha condotto la III sezione civile della Suprema Corte a disporre ai sensi dell’art. 374, secondo comma c.p.c., mediante la recente ordinanza n. 33810 del 23 dicembre 2025, “la rimessione degli atti al Primo Presidente per la valutazione sull’opportunità della assegnazione del ricorso alle Sezioni Unite” per la risoluzione della questione – il Tribunale di Teramo propende per la soluzione ermeneutica minoritaria (di cui all’ordinanza di legittimità n. 12662/2021) secondo cui la domanda trasversale deve essere assimilata non tanto alla domanda riconvenzionale, bensì alla chiamata di terzo, sicché il convenuto, fra le altre cose, è onerato di chiedere al giudice il differimento della prima udienza e, ottenuta l’autorizzazione giudiziale, procedere alla notifica al “terzo” co-evocato della comparsa di costituzione contenente la domanda trasversale.

Ciò in quanto «la ricostruzione maggioritaria che perviene ad una piena equiparazione fra il convenuto destinatario della domanda trasversale da un lato e l’attore attinto dalla domanda riconvenzionale dall’altro è, all’evidenza, chiaramente penalizzante per il primo, ancor di più nel sistema processuale ante Cartabia (sistema processuale che qui rileva, essendo stata la causa introdotta nell’anno 2022), e ciò sia per l’ingiustificata compressione del termine a difesa (venti giorni e non gli ordinari novanta, o più, del termine a comparire), sia per la preclusione di una difesa scritta scaturente dalla necessità di replicare in udienza, non senza esercitare anche un effetto negativo sulla preparazione dell'udienza di trattazione e dell'anticipata integrale cristallizzazione del thema decidendum».

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