Buoni fruttiferi postali: l’omessa consegna del foglio informativo analitico al risparmiatore è irrilevante
30 Luglio 2026
La massima In tema di buoni postali fruttiferi, la cui disciplina normativa concernente il regime giuridico ad essi concretamente applicabile va ricercata nei decreti ministeriali istitutivi delle corrispondenti serie, la mancata consegna del Foglio Informativo Analitico di cui all'art. 3 del D.M. Tesoro 19 dicembre 2000 all'acquirente dei buoni, da parte di POSTE ITALIANE Spa, che, successivamente, eccepisca di non poter rimborsare questi ultimi a causa dell'intervenuta prescrizione ordinaria decennale ai sensi dell'articolo 2946 cod. civ., non determina l'insorgere di un diritto risarcitorio, che abbia per contenuto l'oggetto del diritto non esercitato tempestivamente, in favore del sottoscrittore, il quale lamenti che la prescrizione predetta e, dunque, l'estinzione del suo diritto di credito al rimborso dei buoni medesimi, sia imputabile alla mancata conoscenza della loro scadenza derivante dal deficit informativo cagionatogli dalla mancata consegna del Foglio suddetto. Il caso Nel 2001 due risparmiatori sottoscrissero tre buoni fruttiferi postali appartenenti alla serie “AA2”, istituita dal D.M. Tesoro del 29 marzo 2001 e regolata anche dalle previsioni generali del D.M. Tesoro del 19 dicembre 2000. La disciplina ministeriale stabiliva che i buoni avevano una durata settennale e che il diritto al rimborso del capitale e degli interessi era soggetto a prescrizione ordinaria decennale (rispettivamente, art. 8 del D.M. 29 marzo 2001 e art. 8 del D.M. 19 dicembre 2000). Inoltre, l’art. 3, comma 1 del D.M. 19 dicembre 2000 poneva in capo a Poste l’obbligo di consegnare al sottoscrittore il titolo cartaceo rappresentativo del buono e il foglio informativo analitico (“F.I.A.”) contenente la descrizione delle caratteristiche dell’investimento. Nel caso concreto, il F.I.A. non era stato consegnato ai clienti o, quantomeno, non vi era prova dell’avvenuta consegna dello stesso al momento della sottoscrizione dei buoni. Numerosi anni dopo – senz’altro più di diciassette dalla sottoscrizione – i risparmiatori si erano recati presso l’ufficio postale al fine di ottenere la liquidazione dell’investimento ma alla propria richiesta di rimborso si erano visti opporre un rifiuto da parte di Poste, che aveva eccepito la prescrizione del credito. Gli stessi avevano quindi agito in giudizio dinanzi al Tribunale di Napoli Nord, deducendo l’omessa consegna del foglio informativo da parte dell’intermediario, che in tal modo aveva violato gli obblighi informativi sullo stesso gravanti. I ricorrenti avevano quindi domandato la condanna dell’intermediario al risarcimento del danno, pari al capitale perduto, oltre interessi ma le domande erano state rigettate dal Tribunale. Proposto il gravame, la Corte d’appello di Napoli, in riforma integrale della decisione di primo grado, aveva accolto le originarie domande, condannando Poste al risarcimento del danno, oltre rivalutazione e interessi. La sentenza di secondo grado è stata impugnata con ricorso per cassazione dall’intermediario soccombente. Nel corso del procedimento la Suprema Corte ha disposto la rimessione della causa in pubblica udienza, ritenendo che le questioni di diritto sottese ai motivi di gravame proposti lo rendessero opportuno, alla luce del valore nomofilattico e della serialità delle stesse nonché dell’assenza di specifici precedenti di legittimità pertinenti. Le questioni Nella decisione in commento la Corte di cassazione ha affrontato, per la prima volta, il problema dell’individuazione delle conseguenze dell’inadempimento, da parte di Poste Italiane, dell’obbligo di consegnare il foglio informativo analitico al risparmiatore che sottoscrive buoni fruttiferi postali. Sulla questione si è sviluppato un profondo dibattito nella giurisprudenza di merito, in seno alla quale si sono formati diversi orientamenti. Per un primo indirizzo interpretativo, l’omessa consegna del foglio informativo incide sulla prescrizione del diritto al rimborso, impedendo il decorso del termine e quindi spostando in avanti il dies a quo, ai sensi dell’art. 2935 c.c. ovvero sospendendo il decorso del termine, ai sensi dell’art. 2941, n. 8 c.c. (tra le tante, Trib. Salerno, n. 1897/2025 e App. Napoli, n. 3719/2024). In altre parole, secondo questa tesi, l’inadempimento dell’obbligo di condotta avente finalità informativa integrerebbe un comportamento doloso con cui Poste occulta al risparmiatore l’esistenza del credito o, quantomeno, costituirebbe un fatto impeditivo rispetto all’esercizio del diritto, che preclude il decorso del termine di prescrizione fino al momento in cui il creditore, recatosi presso l’ufficio postale per riscuotere l’investimento, si vede opporre la prescrizione del diritto da parte dell’intermediario. Un diverso orientamento, invece, esclude che l’omessa consegna del foglio informativo incida sulla prescrizione del diritto al rimborso dei buoni ma sostiene che lo stesso integri un illecito civile, in conseguenza del quale sorge, a carico di Poste, l’obbligo di risarcire il danno in favore del risparmiatore, laddove quest’ultimo si sia visto negare il diritto al rimborso dei buoni fruttiferi a fronte dell’eccepita prescrizione del credito, assumendosi che l’estinzione del diritto sia imputabile alla mancata conoscenza della loro scadenza, derivante dal deficit informativo sulle caratteristiche dell’investimento (tra le tante, App. Milano, n. 1128/2025). All’interno di questo orientamento si inserisce la pronuncia del Collegio di coordinamento dell’A.B.F. n. 11113 del 16 dicembre 2025, la quale – in obiter e piuttosto genericamente – prospetta la possibilità di riconoscere una riduzione dell’entità del risarcimento: «…la violazione dell’obbligo previsto dall’art. 3, D.M. 19 dicembre 2000 e il riconoscimento di una responsabilità dell’intermediario non determinano, tuttavia, automaticamente il risarcimento integrale del danno sofferto dal sottoscrittore…». Secondo un terzo orientamento, infine, l’inadempimento dell’obbligo di consegna del foglio informativo analitico è del tutto irrilevante, perché non incide sul decorso del termine ordinario di prescrizione del diritto al rimborso dei buoni né fa sorgere alcuna responsabilità risarcitoria in capo a Poste Italiane (tra le tante, Trib. Pavia n. 1170 del 23 luglio 2024). La decisione della Corte La Corte di cassazione accoglie l’ultimo dei citati orientamenti, affermando, in sostanza, che l’omessa consegna del foglio informativo analitico al risparmiatore è priva di conseguenze giuridiche. La decisione della Suprema Corte si fonda su alcune premesse essenziali. La prima riguarda l’individuazione del momento in cui si colloca l’obbligazione di consegna del foglio informativo e della funzione svolta da quest’ultimo. Al riguardo, la Cassazione afferma che la consegna del foglio informativo non costituisce un’obbligazione precontrattuale, collocata nella fase di formazione del contratto ma sorge a valle dell’investimento, per effetto della stipula del contratto e, pertanto, non attiene al perfezionamento dell’atto ma alla fase esecutiva del rapporto. Tale conclusione troverebbe conferma, secondo la Corte, nella previsione del successivo D.M. del 6 ottobre 2004, nel quale l’obbligo di consegna del F.I.A. era stato sostituito dall’obbligo di mettere il foglio informativo a disposizione della clientela nei locali aperti al pubblico. Di conseguenza, il foglio informativo svolge una funzione meramente riepilogativa e ricognitiva dei termini dell'operazione, perché consente al sottoscrittore una più immediata individuazione e una più agevole memorizzazione delle principali caratteristiche dell’investimento, favorendo lo svolgimento di relazioni commerciali in un contesto di fiducia reciproca tra le parti e riducendo possibili incertezze dell'acquirente sui termini contrattuali. L’altra premessa fondamentale concerne la natura giuridica dei buoni fruttiferi postali. Sul punto, viene richiamata Cass. civ., Sez. Un., n. 3963/2019, secondo cui i buoni non sono titoli di credito ma meri documenti di legittimazione ex art. 2002 c.c. e, come tali, sono privi dei requisiti di letteralità e astrattezza, limitandosi a identificare il soggetto avente diritto alla prestazione. Da questa conclusione discende l’irrilevanza del fatto che gli elementi essenziali dell’operazione (in particolare, la scadenza dell’investimento e la durata della prescrizione del diritto al rimborso) non siano riportati sul titolo o sul documento contrattuale eventualmente sottoscritto, posto che tali informazioni possono essere agevolmente ricavate dal risparmiatore consultando i decreti ministeriali contenenti la disciplina applicabile alla specifica serie di appartenenza dei buoni. I D.M., infatti, da un lato, etero-integrano il contenuto del contratto concluso tra il risparmiatore e Poste italiane, dovendo ritenersi che l’accordo tra le parti si formi anche – e soprattutto – in ordine alla durata del titolo e al relativo rendimento; dall’altro, essendo pubblicati in Gazzetta Ufficiale, possono essere consultati e conosciuti da tutti i consociati. Pertanto, in forza del principio di autoresponsabilità, incombe sui risparmiatori l’onere di attivarsi per reperire le informazioni relative al regime giuridico dell’investimento, che gli stessi non hanno potuto assumere immediatamente – in quanto non riportate sul titolo e a fronte dell’omessa consegna del foglio informativo – ma facilmente reperibili nei decreti ministeriali. In caso di inerzia del risparmiatore, la successiva estinzione per prescrizione del diritto al rimborso del capitale investito e degli interessi non può ritenersi conseguenza dell’inadempimento dell’obbligo informativo da parte dell’intermediario ma è imputabile esclusivamente all’omissione negligente del risparmiatore stesso. In conclusione, la Suprema Corte ha affrontato anche le questioni relative alla prescrizione del diritto al rimborso. La sentenza chiarisce che l’omessa consegna del foglio informativo non impedisce il decorso della prescrizione e quindi non determina uno spostamento in avanti del dies a quo del termine, perché l’impossibilità di far valere il diritto – cui fa riferimento l’art. 2935 c.c. – è solo quella derivante da cause giuridiche che ne ostacolino l’esercizio e, quindi, non comprende anche gli ostacoli di mero fatto o gli impedimenti soggettivi, rispetto ai quali l’art. 2941 c.c. prevede specifiche e tassative ipotesi di sospensione della prescrizione. Tra queste, assume rilievo esclusivamente la condotta dolosa del debitore – non anche quella colposa – che, occultando al creditore l’esistenza dell’obbligazione, determina la sospensione del corso della prescrizione. Di conseguenza, il diritto al rimborso del capitale e degli interessi è soggetto a prescrizione ordinaria decennale, il cui termine non è oggetto di sospensione e pertanto decorre fin dalla scadenza del titolo, la quale, a sua volta, dev’essere individuata sulla base della data di emissione e quindi non coincide con la fine dell’anno solare di scadenza del buono (così già Cass., n. 21943/2023, Cass., n. 19772/2025 e Cass., n. 3169/2026; in senso contrario, ABF, Coll. Coord., n. 8056/2019). Osservazioni La pronuncia di legittimità in commento è meritevole di alcune considerazioni, che, a loro volta, stimolano delle riflessioni ulteriori. La prima considerazione riguarda la natura giuridica dei decreti ministeriali che istituiscono le serie di buoni postali e ne dettano la disciplina. La Corte non prende esplicitamente posizione sul tema ma, in un passaggio contenuto nel paragrafo 2.4, parla di “provvedimento amministrativo”. Questa espressione dev’essere necessariamente intesa in senso soggettivo, nel senso che quei decreti ministeriali sono atti formalmente amministrativi, in quanto adottati da una pubblica amministrazione ma sostanzialmente normativi, in quanto fonti del diritto. In altre parole, il decreto ministeriale adottato in materia di buoni postali è un regolamento. Solo attribuendo tale natura ai decreti ministeriali possono infatti giustificarsi le conclusioni cui giunge la Corte in punto di eterointegrazione del regolamento contrattuale e di presunzione assoluta di conoscenza da parte della generalità dei consociati, per effetto della pubblicazione degli stessi in Gazzetta Ufficiale. Da un lato, l’art. 1374 c.c., nell’annoverare la legge tra le fonti di integrazione del contratto, si riferisce non solo alle leggi in senso formale e agli atti aventi forza di legge ma anche ai regolamenti (v. Cass. n. 19531/2004), mentre sono esclusi i provvedimenti amministrativi, salvi i casi eccezionali nei quali la legge stessa attribuisce alla pubblica amministrazione il potere di adottare atti idonei ad integrare il contenuto di contratti conclusi tra privati, predeterminando i criteri direttivi e i limiti di massima del relativo esercizio (come avviene per i provvedimenti di talune autorità amministrative indipendenti). Peraltro, quando la Corte parla dell’efficacia integrativa dei decreti ministeriali, menziona l’art. 1339 c.c. Questa disposizione era stata invocata anche da Cass., Sez. Un., n. 3963/2019 per legittimare il meccanismo di modifica sopravvenuta in peius dei tassi di interesse dei buoni postali. Nel caso dell’omessa consegna del foglio informativo, però, appare sufficiente il richiamo alla disposizione dell’art. 1374 c.c. L’art. 1339 c.c., infatti, si ricollega alla c.d. integrazione legale cogente, perché presuppone che le parti abbiano convenuto una clausola contrattuale affetta da nullità, in quanto difforme dal contenuto di una norma imperativa, la quale sostituisce automaticamente la previsione negoziale contra legem, entrando di diritto a far parte del regolamento contrattuale (c.d. norma imperativa conformativa). Nella fattispecie qui in esame, invece, manca una previsione delle parti e, dunque, si genera una lacuna del regolamento contrattuale, che viene colmata dai decreti ministeriali attraverso un meccanismo di etero-integrazione legale (non già cogente, bensì) suppletiva. Dall’altro lato, solo per gli atti normativi opera il principio ignorantia legis neminem excusat, in forza del quale l’atto, essendo sottoposto a pubblicazione in Gazzetta Ufficiale, si presume iuris et de iure conosciuto o quantomeno conoscibile da parte di tutti i consociati, i quali non possono perciò invocarne l’ignoranza, ancorché incolpevole o inevitabile, non essendo prevista nel diritto civile alcuna mitigazione analoga a quella posta dall’art. 5 c.p., come riscritto dalle pronunce di illegittimità costituzionale degli anni ’80 (v. in tal senso App. Milano n. 1139/2026). D’altra parte, la qualificazione qui attribuita ai D.M. è coerente con il c.d. criterio sostanziale – seguito dalla giurisprudenza amministrativa ormai prevalente, al fine di distinguere gli atti normativi secondari dagli atti (anche sostanzialmente) amministrativi, in particolare dagli atti amministrativi a contenuto generale (cfr. Cons. Stato, Ad. Plen., n. 9/2012) – secondo cui il discrimen tra regolamenti e atti amministrativi generali dev’essere individuato in base al contenuto dell’atto. In particolare, i regolamenti si caratterizzano per la generalità, l’astrattezza e l’innovatività. I decreti ministeriali emanati in tema di buoni postali possiedono tutte queste caratteristiche, perché si rivolgono a destinatari indeterminati e indeterminabili, dettano disposizioni che non si limitano a regolare una fattispecie specifica e determinata e sono idonei a modificare in via permanente l’ordinamento giuridico (salva la fisiologica successione di fonti nel tempo). La seconda considerazione riguarda il decorso della prescrizione del diritto al rimborso del capitale investito e degli interessi. Nell’esperienza del contenzioso in materia di omessa consegna del foglio informativo analitico, i risparmiatori che domandano la condanna di Poste all’esatto adempimento dell’obbligo di rimborso dei buoni normalmente invocano due disposizioni, entrambe finalizzate a posticipare lo spirare della prescrizione del credito: l’art. 2941, n. 8 c.c. e l’art. 2935 c.c. La Suprema Corte, condivisibilmente, esclude l’applicabilità di entrambe. L’art. 2941, n. 8 c.c. prevede la sospensione del decorso del termine di prescrizione quando il debitore ha dolosamente occultato al creditore l’esistenza del rapporto obbligatorio, fino alla scoperta del dolo. È evidente che questa disposizione non possa essere utilmente invocata, perché essa si applica quando il creditore, a causa di una condotta fraudolenta del debitore, ignora l’esistenza tout court del proprio diritto alla prestazione. Nel caso dell’investimento in buoni fruttiferi, invece, il risparmiatore-creditore è pienamente consapevole dell’esistenza del proprio diritto al rimborso del capitale investito e degli interessi (tanto che si reca presso l’ufficio postale per ottenere la liquidazione dei titoli) ma si adopera tardivamente. Considerazioni simili valgono per l’art. 2935 c.c., il quale prevede lo spostamento in avanti dell’exordium praescriptionis a causa di un fatto impeditivo, che preclude il decorso del termine. Fermo restando quanto correttamente sostenuto dalla Suprema Corte in ordine ai presupposti applicativi della citata disposizione, si può qui aggiungere che, nel caso dell’investimento in buoni postali, il risparmiatore – senz’altro consapevole dell’esistenza del diritto – è sia materialmente che giuridicamente in grado di esercitarlo ed è a conoscenza dell’identità del debitore. Dunque, ciò che il creditore ignora è solo la maturata prescrizione del credito, la quale, però, presuppone logicamente l’avvenuto decorso del termine. L’ultima e più delicata considerazione concerne il diritto al risarcimento del danno conseguente all’omessa consegna del foglio informativo analitico, di regola domandato in giudizio dai risparmiatori in via subordinata rispetto all’azione di esatto adempimento dell’obbligo di rimborso. Preliminarmente, è opportuno chiarire che la consegna del foglio informativo costituisce una vera e propria obbligazione, la quale ha ad oggetto una prestazione di facere e trova la propria fonte nell’art. 3, comma 1 del D.M. 19 dicembre 2000, configurandosi dunque come un’obbligazione ex lege. Negare la rilevanza dell’obbligo di condotta imposto all’intermediario determinerebbe infatti uno svilimento della previsione regolamentare, chiaramente formulata in termini di doverosità, privandola di ogni portata precettiva. A questo punto, si pone il problema della distribuzione dell’onere della prova dell’esatto adempimento dell’obbligo di consegna del F.I.A. La giurisprudenza formatasi sul riparto dei carichi probatori nelle azioni risarcitorie ex art. 1218 c.c. (a partire dalla nota Cass., Sez. Un., n. 13533/2001) e i relativi principi di cui quest’orientamento fa applicazione (il c.d. principio di vicinanza alla fonte di prova e il principio negativa non sunt probanda) inducono a ritenere che incomba sull’intermediario l’onere di provare l’avvenuta consegna del F.I.A. al sottoscrittore dei buoni postali, anche perché far gravare il peso della prova su quest’ultimo darebbe luogo ad una vera e propria probatio diabolica, alla luce del considerevole intervallo di tempo trascorso dall’investimento. La medesima obiezione, fondata sul fattore temporale, potrebbe essere sollevata – come spesso effettivamente avviene – anche dall’intermediario. Tuttavia, quest’ultimo avrebbe potuto agevolmente predisporre una dichiarazione con cui il risparmiatore attesta l’avvenuta consegna del foglio informativo, facendogliela sottoscrivere al momento dell’investimento. Una tale dichiarazione avrebbe dovuto essere qualificata come quietanza, al cui rilascio il creditore è tenuto, a fronte della richiesta del debitore (art. 1199 c.c.): quietanza che, assumendo valore di confessione stragiudiziale resa alla parte (v., da ultimo, Cass. 5945/2023), avrebbe costituito piena prova dell’esatto adempimento (artt. 2735 e 2733, comma 2 c.c.). Una tale condotta appare senz’altro esigibile dall’intermediario, considerato che si tratta di un imprenditore, tenuto a garantire una diligenza professionale particolarmente qualificata nella gestione dei rapporti con la clientela. Configurata la sussistenza di una vera e propria obbligazione, ne discende che l’omessa consegna del F.I.A. da parte di Poste – o, quantomeno, l’assenza di prova dell’avvenuta consegna dello stesso – integra un inadempimento. Sull’inadempimento di Poste si innesta, quale fattore sopravvenuto, l’omessa consultazione, da parte del risparmiatore, del decreto ministeriale istitutivo della serie di appartenenza dei buoni sottoscritti, pubblicato in Gazzetta Ufficiale. In primo luogo, ci si deve chiedere se la consultazione del D.M., che consente di avere una piena conoscenza delle caratteristiche dell’investimento effettuato, possa configurarsi ex bona fide come un vero e proprio obbligo a carico del creditore, secondo quel dovere di correttezza imposto anche a quest’ultimo dall’art. 1175 c.c. Ritengo che la risposta debba essere positiva, perché la consultazione del D.M. è una condotta piuttosto agevole e nient’affatto onerosa e, come tale, può considerarsi esigibile dal risparmiatore, non potendo ritenersi che in tal modo si pretenderebbe dallo stesso uno sforzo contrario a buona fede, in quanto eccedente il limite del sacrificio apprezzabile. Peraltro, alla luce del principio di auto-responsabilità – richiamato dalla Suprema Corte – colui che effettua un investimento dovrebbe preoccuparsi di conoscere, oltre al rendimento, la durata e la prescrizione del diritto alla liquidazione. Distinguere la soluzione del problema sulla base di una valutazione caso per caso, fondata sulle caratteristiche economiche, sociali e culturali del singolo risparmiatore, genererebbe non poca confusione e sarebbe foriera di inevitabili disparità di trattamento; senza voler considerare, peraltro, che una tale distinzione richiederebbe probabilmente un intervento legislativo o, quantomeno, un intervento di legittimità costituzionale analogo a quello operato sull’art. 5 c.p., finalizzato a mitigare anche in sede civile il rigore della regola della irrilevanza dell’ignoranza della legge, quand’anche incolpevole e inevitabile. Ciò posto, occorre stabilire in quale segmento della sequenza causale si colloca l’omissione del risparmiatore e quali conseguenze essa produce. Al riguardo, appare corretto ritenere che l’omissione si collochi nel segmento della causalità materiale, ossia quello che unisce la condotta al danno-evento. L’omessa consegna del F.I.A., infatti, di per sé non determina ancora la lesione dell’interesse del creditore (identificato nell’interesse ad ottenere il rimborso del capitale investito e degli interessi), perché quest’ultima si produrrà solo con il maturare della prescrizione del diritto. Tanto è vero che – come sottolineato anche dal Collegio di Coordinamento dell’ABF – astrattamente l’obbligo di consegna del foglio informativo, benché previsto al momento dell’investimento, potrebbe essere ancora tardivamente ma efficacemente adempiuto fino allo spirare del termine di prescrizione: proprio perché, fino a quel momento, la lesione dell’interesse del creditore non si è ancora realizzata. Se il fatto colposo del creditore si colloca nel segmento della causalità materiale, la relativa incidenza sul diritto al risarcimento del danno dev’essere valutata ai sensi dell’art. 1227, primo comma c.c. Applicando la teoria condizionalistica di cui agli artt. 40 e 41 c.p., tanto l’omessa consegna del F.I.A., quanto l’omessa consultazione del D.M. costituiscono antecedenti logici dell’evento (i.e. la lesione del diritto del creditore, estintosi per prescrizione), perché, all’esito del procedimento di addizione mentale tipico del giudizio controfattuale richiesto ai fini dell’accertamento della causalità omissiva, tenuto conto dello standard probatorio richiesto in sede civile – ove vige la c.d. regola della preponderanza dell’evidenza (Cass. Civ., Sez. Un., n. 576/2008) – risulta più probabile che non che la lesione del credito non si sarebbe verificata sia se Poste avesse consegnato il foglio informativo, sia se il risparmiatore avesse consultato l’atto normativo secondario in Gazzetta Ufficiale. A cagionare l’evento concorrono dunque due fattori causali: uno antecedente (l’omessa consegna del foglio informativo da parte di Poste), l’altro sopravvenuto (l’omessa consultazione del decreto ministeriale istitutivo della serie di appartenenza del buono sottoscritto). Il punto fondamentale è allora quello di individuare la relazione che sussiste tra questi due fattori causali. L’art. 41, comma 2 c.p. stabilisce che il rapporto di causalità tra una condotta e l’evento è escluso se dopo tale condotta interviene un fattore causale che costituisce una serie causale autonoma, nel senso che è stato di per sé solo in grado di provocare l’evento (c.d. causalità escludente o sorpassante): il fattore causale sopravvenuto fa degradare le condotte pregresse a meri antecedenti temporali, come tali causalmente irrilevanti, perché l’evento si sarebbe ugualmente verificato anche senza di esse, essendo stato causato esclusivamente dal fattore sopravvenuto. Tale circostanza determina l’irrilevanza del fattore antecedente, che, nel diritto civile, si traduce nell’esclusione dell’obbligo di risarcimento del danno a carico dell’autore della condotta anteriore, mentre nel diritto penale essa comporta l’esclusione dell’elemento oggettivo del reato a carico dell’autore della condotta anteriore. Viceversa, se il fattore causale sopravvenuto non costituisce una serie causale autonoma, perché non è stato di per sé solo in grado di cagionare l’evento ma ha contribuito a cagionarlo, in concorso con il fattore causale anteriore, entrambi gli antecedenti si configurano come concause dell’evento. Nel diritto penale tale circostanza è irrilevante, nel senso che non esclude né attenua la responsabilità dell’autore della condotta anteriore, perché vige il c.d. principio di equivalenza delle concause, salva l’applicazione delle teorie, elaborate dalla dottrina penalistica, volte a introdurre un correttivo alla teoria condizionalistica pura (la teoria della causalità umana, la teoria della causalità adeguata e la teoria dell’imputazione obiettiva dell’evento) e fatti salvi altresì i casi eccezionali in cui la legge qualifica come attenuante speciale il contributo causale di un fattore sopravvenuto (l’esempio più noto è l’omicidio stradale: art. 589-bis, comma 7 c.p.). Nel diritto civile, invece, il concorso di cause – in particolare il concorso del fatto colposo del creditore – assume notevole rilievo, perché incide sull’entità del risarcimento, sollevando il diverso e ulteriore problema di determinare l’esatta misura in cui il risarcimento debba essere proporzionalmente ridotto, avuto riguardo al contributo eziologico della concausa sopravvenuta. Nella pronuncia in commento, la Suprema Corte ha sostanzialmente qualificato l’omessa consultazione del decreto ministeriale da parte del risparmiatore quale fattore sopravvenuto che costituisce serie causale autonoma, perché tale condotta recide il nesso eziologico tra l’omessa consegna del F.I.A. e il danno evento, determinando l’esclusione di qualsiasi conseguenza risarcitoria a carico dell’intermediario. Conclusioni La questione sottesa alla pronuncia in esame è più complessa di quanto appare e tocca uno degli argomenti più rilevanti dell’intero ordinamento giuridico, che è la causalità, peraltro omissiva. L’accertamento della causalità omissiva già di per sé solleva rilevanti interrogativi: buona parte della dottrina penalistica, infatti, evidenzia come la causalità omissiva sia frutto di una finzione normativa, nel senso che non esiste in natura, perché naturalisticamente un’omissione non può cagionare alcun evento. Tralasciando eventuali esigenze di “giustizia sostanziale”, che potrebbero indurre a dubitare della bontà della soluzione offerta, la specifica decisione assunta dalla Suprema Corte risulta sostanzialmente coerente con le premesse e si pone in linea con i principi generali: se si considera l’inerzia del risparmiatore non già quale mera concausa dell’evento, bensì quale omissione di per sé idonea a cagionarlo – e tale quest’ultima pare effettivamente essere, alla luce della teoria condizionalistica – correttamente deve escludersi la sussistenza di qualsiasi obbligazione risarcitoria a carico dell’intermediario inadempiente all’obbligo di consegna del foglio informativo. |