Legittimazione ad agire e titolarità della posizione soggettiva oggetto dell’azione

La Redazione
04 Agosto 2026

Il Tribunale ribadisce principi affermati dalla giurisprudenza di legittimità in tema di distinzione tra legittimazione ad agire e titolarità della posizione soggettiva oggetto dell’azione.

La legittimazione ad agire attiene al diritto all’azione, che spetta a chiunque faccia valere in giudizio un diritto assumendo di esserne titolare, e si configura come un presupposto processuale distinto dal merito della domanda.

La verifica della coincidenza tra il soggetto nei cui confronti è fatta la domanda e il soggetto cui l'attore ricollega la sua pretesa va effettuata sulla base della semplice ricostruzione dei fatti prospettata dall'attore, nel senso che la legittimazione va affermata o negata in ragione della valutazione positiva o negativa sull'astratta titolarità del rapporto rappresentato dall'attore.

In altre parole, oggetto di valutazione, ai fini di valutare la sussistenza della legittimazione ad agire, è la domanda, nella quale l’attore deve affermare di essere titolare del diritto dedotto in giudizio; ciò che rileva, pertanto, è quindi la prospettazione allegata dall’attore (discorso analogo vale per la simmetrica legittimazione a contraddire).

La legittimazione ad agire risulta quindi carente tutte le volte in cui dalla (stessa) prospettazione della domanda emerga che il diritto vantato in giudizio non appartiene all’attore. La carenza di legittimazione ad agire può quindi essere eccepita in ogni grado e stato del giudizio e può essere rilevata d’ufficio dal giudice. Del resto, non si pongono problemi probatori, perché si ragiona sulla base della domanda e della prospettazione in essa contenuta e l’eccezione non è soggetta a preclusioni, in quanto una causa non può chiudersi con una pronuncia che riconosce un diritto a chi, alla stregua della sua stessa domanda, non aveva titolo per farlo valere.

Altra cosa è la titolarità della posizione soggettiva oggetto dell’azione, che è invece un elemento costitutivo della domanda; essa attiene al merito della causa ed è un elemento costitutivo del diritto fatto valere con la domanda. L’attore deve, quindi, non solo allegare, ma anche provare documentalmente, ove contestata, la propria qualità (ad es. di erede) e la titolarità del rapporto; la relativa carenza, rilevabile d’ufficio in ogni stato e grado, comporta il rigetto della domanda per difetto di legittimazione attiva.

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