Consolidato fiscale e deducibilità degli interessi infragruppo
31 Luglio 2026
L’AdE notificava a due S.r.l., la prima quale società consolidata e la seconda quale controllante in regime di consolidato fiscale, un avviso di accertamento con il quale venivano recuperata a tassazione, tra l’altro, l’indebita variazione in diminuzione per interessi passivi indeducibili e non riportabili, ex art. 109, commi 1 e 5, 110, comma 7, e 112 TUIR, con conseguente rideterminazione delle imposte IRES. Confermata (in due giudizi instaurati separatamente dalla controllata e dalla controllante) la correttezza del recupero sia da parte della CTP di Milano, sia dalla CTR della Lombardia, entrambe le società promuovevano ricorsi per cassazione, dei quali veniva poi disposta la riunione. In particolare, tra la consolidata e la controllante vi era un rapporto di finanziamento infragruppo tale per cui la prima era debitrice della seconda. La consolidata aveva dedotto una posta come costo per interessi passivi, che era stata poi tassata come ricavo nei confronti della consolidante. Secondo le ricorrenti, erroneamente la C.T.R. non aveva attribuito rilevanza a tale fatto, cioè che l’intera posta dedotta come costo dalla controllata era stata tassata come ricavo dalla consolidante, con la conseguenza dell’annullamento di ogni rilevanza fiscale della posta nell’àmbito della tassazione su base consolidata. La Corte dichiara il ricorso infondato affermando, in primo luogo, che l’Amministrazione finanziaria non ha recuperato a tassazione tali interessi passivi in quanto non inerenti, ma perché inesistenti, dato che la controllante aveva rinunciato al credito nei confronti della consolidata/controllata per cui comunque quest’ultima non avrebbe potuto dedurre alcunché. Secondo la Corte, nel regime di tassazione su base consolidata di cui agli artt. 117‑129 d.P.R. n. 917/1986, la fiscal unit non assume la qualifica di autonomo soggetto d’imposta, permanendo in capo a ciascuna società inclusa nel perimetro del consolidato l’obbligo di determinare il proprio reddito individuale secondo le regole ordinarie del Titolo II, Capo II, del TUIR; il consolidato fiscale, distinto dal bilancio consolidato civilistico che unifica contabilmente il gruppo, opera esclusivamente come sommatoria algebrica dei risultati fiscali delle singole società, sicché l’amministrazione finanziaria conserva, anche in presenza del consolidato, il potere/dovere di recuperare a tassazione i componenti negativi di reddito insussistenti, ancorché specularmente indicati come positivi in capo ad altra società del gruppo Peraltro, segnala la Corte, «l’imputazione a titolo di interessi attivi in capo alla consolidante (…) s.r.l. non “azzera” l’effetto della deduzione degli stessi in capo alla consolidata (…) s.r.l.» in quanto «proprio in virtù delle particolari norme di tassazione degli interessi, l’imputazione di un maggior importo a titolo di interessi attivi può avere determinato per la stessa il beneficio di un incremento del limite quantitativo di deduzione dei propri interessi passivi». |