Aspetti critici della classificazione delle tipologie delle locazioni
Esaminiamo ora gli aspetti critici della classificazione delle locazioni secondo le tipologie disegnate.
Prima di considerare le singole tipologie delle locazioni individuate dal rapporto in esame va ricordato che in questo emerge - quale profilo nuovo che rende difficile il confronto con i dati raccolti negli anni precedenti e richiede maggiore sforzo per la comprensione dell’insieme dei dati in chiave di evoluzione storica della realtà delle locazioni abitative - il fatto che le classificazioni adottate in questa occasione sono parzialmente modificate rispetto a quelle utilizzate in precedenza.
- Il primo aspetto critico delle risultanze del rapporto deriva dal fatto (peraltro sempre presente nei rapporti annuali del passato) che le tipologie dei contratti di locazione utilizzate sono assai lontane dalla realtà delle definizioni giuridiche delle ipotesi di locazione.
Avevamo già formulato l’osservazione analizzando i rapporti relativi ai dati emersi negli anni 2018, 2022, 2023 e 2024: soprattutto con riguardo all’aspetto proprio della durata dei contratti le definizioni delle fattispecie individuate nei rapporti presentati annualmente dall’Agenzia delle Entrate non corrispondevano affatto alle previsioni delle norme dettate per le locazioni abitative dalla l. n. 431/1998 (la legge che disciplina in via generale le locazioni abitative) e dal d.m. 16 gennaio 2017 (il decreto che detta le regole attualmente vigenti per le locazioni abitative agevolate, transitorie e per studenti universitari).
Il difetto è presente anche nel nuovo rapporto. Anzi: il fatto che nel rapporto odierno le tipologie anzidette siano state parzialmente modificate rende ancora più difficile il collegamento tra i dati resi noti dal rapporto e le definizioni delle locazioni fornite dalla legge n. 431/1998 sì che oggi è ancora più difficile la comprensione del significato dei dati forniti dal rapporto. Nelle definizioni fornite ai fini della descrizione delle fattispecie considerate sono indicati oggi dettagli ulteriori legati ad aspetti specifici (quali, tra l’altro, la popolazione del comune - se inferiore o superiore ai 10.000 abitanti -, la natura del comune quale comune colpito da eventi calamitosi o altro ancora). Si tratta di aspetti che hanno certamente rilevanza rispetto alla disciplina normativa prevista per i singoli contratti di locazione ma che rendono ancor più complesso e disomogeneo il quadro fornito dalle quattro fattispecie individuate dal rapporto sì che oggi è ancora più difficile inquadrare in modo preciso e definito ciascuna delle fattispecie in questione.
- Va fatto cenno poi al profilo dell’indagine che concerne la durata del contratto di locazione.
Fino a due anni fa, il rapporto dell’Agenzia delle Entrate non teneva conto delle locazioni aventi durata inferiore all’anno: queste venivano definite nei precedenti rapporti quali “locazioni brevi” e ne veniva escluso l’utilizzo alla luce della considerazione che i contratti di locazione breve non sono soggetti a registrazione. Vi è da dire che quella ora indicata era affermazione certamente errata atteso che solo i contratti di locazione di durata inferiore ai 31 giorni non sono soggetti a registrazione, mentre tutti i contratti di durata eccedente i 30 giorni devono essere registrati.
A fare inizio dall’anno 2024, l’errore anzidetto è stato corretto e l’indagine è stata estesa alle locazioni di durata inferiore all’anno con esclusione solo delle locazioni di durata inferiore ai 31 giorni (che corrispondono effettivamente alla definizione di locazione breve dettata dal d.l. n. 50/2017).
Resta però il fatto che l’odierna indagine presenta - come peraltro presentava già l’indagine proposta per l’anno 2024 - rispetto al passato l’ulteriore aspetto di diversità ora indicato. Il che rende il confronto tra le risultanze nei diversi anni più difficile.
Prendiamo ora in considerazione le questioni che si pongono con riguardo a ciascuna delle quattro tipologie di locazione individuate dal rapporto.
- La prima delle definizioni indicate è quella del contratto “ORD_L: ORDINARIO LUNGO PERIODO Contratti non agevolati con durata a partire da 3 anni”. Viene precisato che «a questo insieme di contratti si ipotizza appartenga il mercato degli affitti di lungo periodo non agevolati a canone libero, ovvero a canone concordato laddove l’immobile non fosse ubicato in comuni ad alta tensione abitativa o in comuni colpiti da eventi calamitosi».
La descrizione è parzialmente diversa da quella che era fornita dai precedenti rapporti. Allora la definizione del contratto “ordinario lungo periodo” era la seguente: «a questo insieme di contratti si ipotizza appartenga il mercato degli affitti di lungo periodo, tenendo in ogni caso presente che in tale insieme potrebbero ricadere contratti a canone concordato laddove l’immobile non fosse ubicato in comuni ad alta tensione abitativa».
Come si vede, la definizione odierna richiama anche l’ipotesi - il cui peso sul piano della realtà però non è indicato - della locazione agevolata avente ad oggetto immobili ubicati in comuni colpiti da eventi “calamitosi” (si tratta - a quanto si comprende - dei comuni per i quali è stato dichiarato lo stato di emergenza, nei confronti dei quali l’art. 9 del d.l. n. 47/2014 ha esteso l’applicazione della cedolare secca). Ciò costituisce elemento di differenza rispetto al passato: elemento del quale dovrebbe tenersi conto nel confrontare i dati relativi ai diversi anni ma per il quale - mancando un’indicazione circa il numero dei contratti stipulati nei comuni “calamitati” - non è possibile operare la pur necessaria verifica.
Oltre a ciò, va notato che un aspetto certamente incongruo della definizione che stiamo considerando deriva dal fatto che la fattispecie considerata dalla definizione è quella del contratto di locazione libero, contratto che deve avere per legge (art. 2, comma 1, l. n. 431/1998) una durata minima di 4 anni: che senso ha, dunque, considerare - come considera la definizione fornita dal rapporto - per questi contratti una durata di 3 anni?
Appare dunque evidente che la definizione che viene fornita a proposito di questa fattispecie è inidonea ad essere ricondotta alla classificazione dei contratti che si ricava dalla l. n. 431/1998 (che pure è proprio la legge che disciplina le locazioni abitative)! Il che ci porta a chiederci quale utilità - ai fini della comprensione dell’insieme del mercato delle locazioni abitative - possano avere le risultanze del rapporto che stiamo considerando.
Sempre quanto alla definizione in esame va aggiunta un’ulteriore osservazione: non è chiaro quale sia la portata della precisazione secondo cui «in tale insieme potrebbero ricadere contratti a canone concordato laddove l’immobile non fosse ubicato in comuni ad alta tensione abitativa». L’affermazione sembra dimenticare che i contratti di cui al comma 3 dell’art. 2 della l. n. 431/1998 (i contratti “a canone concordato”) possono essere stipulati anche in comuni che non siano comuni ad alta tensione abitativa.
- La seconda definizione fornita dal rapporto è quella del contratto "ORD_T: ORDINARIO TRANSITORIO Contratti non agevolati con durata inferiore a 3 anni”. Al riguardo, è detto che «a questo insieme di contratti si ipotizza appartenga il mercato degli affitti non agevolati di natura transitoria, di durata massima 18 mesi, tenendo in ogni caso presente che in tale insieme potrebbero ricadere contratti transitori a canone concordato per abitazioni ubicate in comuni con più di diecimila abitanti, non ad alta tensione abitativa o non colpiti da eventi calamitosi, ovvero a canone concordato per studenti universitari, con durata massima 36 mesi, per abitazioni ubicate in comuni non ad alta tensione abitativa o non colpiti da eventi calamitosi».
Anche in questo caso, la definizione fornita dal rapporto è diversa da quella che era stata dettata nel passato: fino all’anno scorso la definizione era la seguente: «ORD_T: ORDINARIO TRANSITORIO Contratti non agevolati con durata inferiore a 3 anni. A questo insieme di contratti si ipotizza appartenga il mercato degli affitti di natura transitoria non agevolato, tenendo in ogni caso presente che in tale insieme potrebbero ricadere contratti a studenti laddove l’immobile non fosse ubicato in comuni ad alta tensione abitativa».
Come si vede, più di una sono le divergenze tra le due definizioni: oggi viene fatto richiamo alla differenza di disciplina - quanto alle locazioni transitorie - tra quelle relative ad immobili siti in comuni con popolazione inferiore ai 10.000 abitanti e quelle site in comuni che superino tale soglia. Viene fatto richiamo inoltre - a differenza dal passato - all’ipotesi delle locazioni di immobili siti in comuni “colpiti da eventi calamitosi”.
Non solo: viene menzionata anche la possibilità che nell’ambito della fattispecie considerata rientrino anche locazioni per studenti.
Come si vede, l’insieme delle locazioni riconducibili alla definizione in esame è ampio e disomogeneo sì che non è davvero possibile individuare un preciso carattere comune che connoti - in base alle previsioni delle norme in tema di locazioni abitative - tutte le locazioni considerate.
Da notare, poi, che già nel passato nella definizione della fattispecie che si considera era presente l’elemento di incongruenza - che oggi risulta ancor più evidente che nel passato - relativo alla durata del contratto: viene infatti fatto riferimento alle locazioni transitorie con durata fino a tre anni. L’indicazione contrasta con la regola per cui la locazione transitoria (in base all’espressa disposizione in materia del d.m. 16 gennaio 2017) può avere al massimo la durata di 18 mesi. Ciò oggi - come detto - appare ancora più evidente proprio perché nella stessa definizione fornita viene espressamente detto che la durata della locazione transitoria non deve eccedere il 18 mesi. Non è chiaro, dunque, in base a quale ragionamento si continui ad individuare invece una durata massima di 3 anni.
Da aggiungere - sempre con riguardo alla definizione in esame - che rispetto al passato (quando la definizione di questa tipologia era “Contratti non agevolati con durata da 1 anno e inferiore a 3 anni”) si è corretta l’incongruenza derivante dal fatto che con la definizione utilizzata risultavano escluse le locazioni transitorie di durata inferiore all’anno (locazioni che sono anzi una parte assai importante di questo segmento di locazioni). Oggi invece - a quanto è detto in sede di presentazione del rapporto - vengono considerati anche i contratti aventi durata inferiore ad un anno.
In ogni caso, il fatto che l’odierna definizione presenti tanti punti di divergenza rispetto alla definizione della medesima fattispecie disegnata nel passato osta alla possibilità di un confronto tra i dati odierni ed i dati indicati nel passato.
- La terza ipotesi considerata è quella che viene definita "AGE_L: AGEVOLATO LUNGO PERIODO (ex AGE_C) Contratti agevolati con durata a partire da 3 anni". Al proposito, si precisa che «a questo insieme di contratti si ipotizza appartenga il mercato degli affitti agevolati a canone concordato relativo ad abitazioni ubicate in comuni ad alta tensione abitativa o comuni colpiti da eventi calamitosi, tenendo in ogni caso presente che in tale insieme potrebbero ricadere, anche se con bassa concentrazione, contratti per studenti in comuni ad alta tensione abitativa con durata pari a 3 anni (durata massima per tale tipologia di contratti)».
Anche questa definizione è diversa da quella che veniva presentata nel passato. Allora infatti la fattispecie veniva definita come segue: contratto “agevolato concordato” (AGE_C), corrispondente alla fattispecie dei “contratti agevolati con durata a partire da 3 anni”. Al riguardo veniva precisato che «a questo insieme di contratti si ipotizza appartenga il mercato degli affitti di natura agevolata a canone concordato relativo ad abitazioni ubicate in comuni ad alta tensione abitativa».
Come si vede, è oggi aggiunta - rispetto agli elementi in precedenza presenti - la possibilità che si tratti di locazioni di immobili posti in comuni colpiti da eventi calamitosi o che si tratti di locazioni per studenti in comuni ad alta tensione abitativa aventi durata di tre anni.
Ciò significa che, anche in questo caso, non vi è coincidenza tra quanto oggetto della precedente e quanto oggetto della presente indagine (pur mantenendosi, nel testo del rapporto, la stessa denominazione). Nemmeno in questo caso - attesa la mancanza della coincidenza dell’ambito dei contratti considerati - può operarsi un raffronto di carattere storico tra i dati pur relativi a fattispecie per la quale viene utilizzata la medesima denominazione.
Oltre a ciò, si nota che le diverse ipotesi considerate (contratti agevolati a partire da tre anni nei comuni ad alta tensione abitativa; contratti per studenti di durata di tre anni) sono ipotesi che in base alla disciplina normativa del rapporto locatizio non coincidono (gli stessi modelli dei contratti da utilizzarsi per le due ipotesi sono differenti) sì che la definizione in esame sembra abbracciare ipotesi disomogenee e prive di caratteri comuni.
Vi è, dunque, da chiedersi anche con riguardo a questa fattispecie quale senso abbia l’operazione diretta all’individuazione di ipotesi prive di caratteri comuni.
Da osservare poi (ed è rilievo che era già stato formulato nel passato) che l’individuazione dell’elemento costituito dall’ubicazione dell’immobile nei soli comuni ad alta tensione abitativa pare contrastare con il fatto che anche nei Comuni che non siano ad alta tensione abitativa possono stipularsi contratti agevolati di cui al comma 3 dell’art. 2 della l. n. 431/1998.
- La quarta e ultima ipotesi è quella che viene definita “AGE_T: AGEVOLATO TRANSITORIO (ex AGE_S) Contratti agevolati con durata inferiore a 3 anni”. Al proposito viene precisato che «a questo insieme di contratti si ipotizza appartenga il mercato degli affitti agevolati a canone concordato di natura transitoria, inclusi gli affitti per studenti universitari, relativo ad abitazioni ubicate in comuni ad alta tensione abitativa o colpiti da eventi calamitosi. Per tale segmento la locazione di porzioni di abitazioni (tipicamente una camera con uso di spazi comuni) è molto frequente».
La definizione risulta anche in questo caso differente dalla precedente definizione della fattispecie analoga presentata nei precedenti rapporti annuali nei quali il contratto era definito “AGE_S: AGEVOLATO STUDENTI. Contratti agevolati con durata inferiore a 3 anni” con la precisazione che «a questo insieme di contratti si ipotizza appartenga il mercato degli affitti di natura agevolata per studenti relativo ad abitazioni ubicate in comuni ad alta tensione abitativa».
Come si vede, le caratteristiche delle fattispecie considerate sono del tutto differenti.
Nella definizione oggi proposta viene presa in considerazione ogni locazione transitoria di immobile sito in comune ad alta tensione abitativa o in comune “calamitato”. Nel passato la definizione riguardava solo le locazioni per studenti di immobili in comuni ad alta tensione abitativa. Cambia completamente il campo delle locazioni che viene considerato. Sotto questo profilo pertanto appare impropria la precisazione - oggi indicata - “ex AGE_S”: in realtà l’ipotesi odierna e quella che era definita nel passato “AGE_S” non sono affatto coincidenti.
Ricordato che già nella definizione presentata l’anno scorso era venuto meno (rispetto al passato) il limite costituito dalla durata inferiore a un anno (atteso che dal 2024 anche le locazioni con durata inferiore all’anno sono state prese in considerazione dal rapporto), si osserva che anche nell’odierna definizione vi è l’incongruenza derivante dal fatto che non sono compresi nel segmento delle locazioni in esame i contratti aventi una durata di 3 anni (la descrizione della fattispecie fa riferimento infatti ai soli contratti di durata “inferiore a 3 anni”: e dunque durata non pari ma solo inferiore ai 3 anni): i contratti per studenti di durata di tre anni verrebbero dunque ad essere compresi nella (diversa) categoria AGE_L. Il che appare certamente foriero di confusione e comunque impedisce un’analisi razionale dei dati.
Si noti, poi, che il fatto che si faccia riferimento sia per le locazioni transitorie che per le locazioni per studenti ai soli casi delle locazioni nei comuni ad alta tensione abitativa pare ignorare che tali contratti possano essere stipulati anche nei comuni che non siano ad alta tensione abitativa: ciò vale non solo per i contratti transitori ma anche per i contratti di locazione per studenti (da ricordare che i contratti di locazione per studenti universitari, in base a quanto dispone l’art. 3 del d.m. 16 gennaio 2017, possono avere ad oggetto non solo immobili siti nei Comuni che siano sede dell’università, ma anche immobili siti in Comuni “limitrofi” a questi).
Infine va notato che la precisazione, nella definizione in esame, secondo cui «per tale segmento la locazione di porzioni di abitazioni (tipicamente una camera con uso di spazi comuni) è molto frequente» non risulta comprensibile: ciò dal momento che nella presentazione in chiave generale dei dati del rapporto viene precisato che le locazioni che vengono considerate da questo sono solo le locazioni di immobili interi (il che - anzi - dovrebbe essere visto quale ulteriore limite dell’operazione che stiamo esaminando, come diremo infra).