Il limite di ammissibilità dell’opposizione all’esecuzione
03 Agosto 2026
La riforma introdotta dall'art. 4, comma 1, lett. l), del d.l. 59/2016 (convertito con l. 119/2016) ha profondamente inciso sul regime di proponibilità dell'opposizione all'esecuzione nell'espropriazione forzata. Il nuovo art. 615, comma 2, ultimo periodo, c.p.c. stabilisce che l'opposizione è inammissibile se proposta dopo che è stata disposta la vendita o l'assegnazione ai sensi degli artt. 530, 552 e 569 c.p.c., salvo che sia fondata su fatti sopravvenuti o che l'opponente dimostri di non aver potuto proporla tempestivamente per causa a lui non imputabile. La ratio della norma è dichiaratamente antielusiva: impedire opposizioni dilatorie e pretestuose che possano ritardare il corretto svolgimento delle operazioni di vendita. Nel caso descritto dal quesito, l'ordinanza di vendita è già stata emessa. La prescrizione del credito, se già maturata prima di tale provvedimento, non costituisce un fatto sopravvenuto e, trattandosi di un vizio che poteva essere dedotto fin dall'inizio dell'esecuzione, il debitore esecutato dovrebbe dimostrare l'impossibilità incolpevole di aver proposto l'opposizione prima. In mancanza di tale prova, l'opposizione sarebbe dichiarata inammissibile. Il Tribunale di Ascoli Piceno, con sentenza 12 agosto 2024, n. 548, ha affermato che l'opposizione all'esecuzione proposta dopo il provvedimento di autorizzazione alla vendita è inammissibile, salvo motivi sopravvenuti o impossibilità incolpevole di proporla tempestivamente (nella specie, l'opposizione era addirittura successiva al decreto di trasferimento ed è stata dichiarata tardiva proprio in applicazione di questo principio). Così si esprime la corte di merito, in motivazione: «Invero, l'opposizione proposta deve ritenersi tardiva dal momento che, tra le modifiche apportate dall’art. 4 del d.l. 59/2016, convertito dalla legge 119/2016, una delle più importanti ha avuto ad oggetto l’introduzione del termine ultimo per la proposizione dell’opposizione ex art. 615 c.p.c. È stata, infatti, stabilita l’inammissibilità dell’opposizione all’esecuzione proposta dopo il provvedimento di autorizzazione alla vendita, così da impedire la proposizione di opposizioni dilatorie e pretestuose, che in qualche modo possano ritardare il corretto svolgimento delle operazioni di vendita, con la conseguenza che eventuali opposizioni potranno essere proposte anche successivamente solo se fondate su motivi sopravvenuti ovvero qualora l’opponente dimostri di non averla tempestivamente proposta per causa a lui non imputabile, prova che non è stata in alcun modo fornita nel caso in esame. A ciò va aggiunto che, nell'ipotesi che ci occupa, al momento della proposizione dell’opposizione ex art. 615 c.p.c., non solo era stata disposta la vendita, ma era già stato emesso il relativo decreto di trasferimento con conseguente ordine di liberazione». |