Responsabilità degli amministratori per mala gestio: diversità concettuale, giuridica, e processuale tra an debeatur e quantum debeatur

03 Agosto 2026

È illegittimo confondere, sia da un punto di vista processuale che sostanziale, i due elementi giuridici essenziali che caratterizzano la fattispecie della responsabilità dell’amministratore di società per mala gestio (artt. 2392, 2476 c.c.): da un lato, l’an debeatur, ovverosia la sussistenza o meno della stessa responsabilità gestoria con riferimento a condotte specifiche contestate e, dall’altro lato, il quantum debeatur, ovverosia l’importo che l’amministratore, ritenuto responsabile per mala gestio, dovrà risarcire alla società amministrata, per i danni economici e patrimoniali cagionati a quest’ultima, in base alle risultanze processuali acquisite in corso di causa.

Massima

A seguito accertamento, nell’an, della sussistenza di responsabilità per mala gestio in capo a un ex amministratore di società, con riferimento a condotte specifiche allegate e provate dalla curatela, al fine di determinare in maniera corretta il quantum debeatur a titolo di risarcimento danni dovuto dall’amministratore che ha male gestito la società, nel frattempo fallita, è necessario che il giudice accerti esattamente anche ogni importo percepito dalla società in proprio favore a seguito esperimento di azioni vittoriose contro terzi incardinate dalla curatela, come ad esempio, azioni revocatorie. L’omissione di tale accertamento, o la mancata considerazione di tali importi accertati come percepiti dalla società, nel determinare e quantificare la somma dovuta a titolo di risarcimento danni dall’ex amministratore alla società, è pertanto illegittima e va censurata. Incombe sull’amministratore convenuto in giudizio per mala gestio l’onere probatorio in punto di fatto impeditivo all’accoglimento della domanda di inadempimento svolta contro di lui.

Il caso

In primo grado, il Tribunale di Palermo ha accertato e dichiarato la responsabilità per mala gestio di un socio, amministratore, e poi liquidatore, di una S.r.l. per aver omesso di incassare in favore della S.r.l. il prezzo pattuito con una società terza per l’effettuata cessione d’azienda e ha quantificato in una somma ritenuta dall’amministratore convenuto in giudizio eccessiva l’importo complessivamente dovuto alla società, nelle more fallita, a titolo di risarcimento per le condotte ritenute e dichiarate di mala gestio della S.r.l.

La Corte d’Appello di Palermo, adita dall’organo gestorio soccombente in primo grado, ha confermato la sentenza impugnata e l’ex amministratore ha proposto quindi ricorso per Cassazione avverso tale decisione.

Il ricorso in sede di legittimità è stato fondato su due motivi: il primo ha contestato l’omissione di valutazione, da parte del giudice a quo, con riferimento a un fatto storico decisivo ai fini del decidere in punto di quantum risarcitorio, ovverosia l’esito positivo di un’azione revocatoria incardinata dalla curatela  contro una società terza, fatto che avrebbe dovuto avere un riverbero, secondo l’ex amministratore ricorrente, sull’esatto importo del pregiudizio economico dallo stesso complessivamente arrecato alla S.r.l. per mala gestio.

Il secondo motivo di impugnazione ha contestato invece la mancata/incomprensibile motivazione del giudice a quo laddove ha accertato e dichiarato (nell’an) la responsabilità per mala gestio dell’ex amministratore, a causa del mancato assolvimento dell’onere probatorio sul medesimo gravante con riferimento al fatto specifico contestato del “mancato incasso in favore della S.r.l. del prezzo pattuito con una società terza per l’effettuata cessione d’azienda”.

Ebbene, la Corte di legittimità accoglie il primo motivo di ricorso e cassa la sentenza impugnata sul punto, rinviando alla Corte d’Appello in diversa composizione  per il rinnovo del giudizio in punto di quantum risarcitorio dovuto dall’ex amministratore alla S.r.l., mentre rigetta il secondo motivo relativo all’ an della responsabilità accertata per mala gestio e conferma la sentenza di secondo grado sul punto.

La questione

L’ordinanza qui presa in esame si inserisce nel solco della consolidata giurisprudenza di merito e di legittimità in materia, che afferma la natura contrattuale della responsabilità dell’amministratore per mala gestio, con ogni conseguenza in punto di onere probatorio e di relativo riparto con la società che ha chiamato in giudizio l’organo gestorio: si citano solo alcune pronunce: Cass. civ. sez. I, 27 agosto 2025, n. 23953; Cass. civ. sez. I, 9 novembre 2020, n. 25056; Trib. Firenze, 22 Dicembre 2023, n. 3856; Trib. Bologna, 19 Marzo 2025, n. 746; Trib. Venezia, 18 aprile 2025, n. 2006.

La società attrice, dunque, ha l’onere di provare (i) le specifiche condotte dell’organo gestorio che ritiene caratterizzate da mala gestio (ovverosia deve provare l’inadempimento, per violazione da parte dell’amministratore di norme di legge/dello statuto sociale), (ii) il danno economico e patrimoniale subito dal patrimonio sociale e (iii) il nesso causale tra le specifiche condotte contestate, commissive o omissive, e il danno; l’amministratore deve invece fornire la prova contraria, ovverosia il fatto estintivo della pretesa risarcitoria, quindi di aver correttamente adempiuto alle proprie obbligazioni nei confronti della società, in senso conforme alla legge e allo statuto, con la dovuta diligenza.

Questo per quanto concerne l’an della responsabilità.

Con riferimento alla quantificazione del danno che parte attrice eccepisca di aver subito per la mala gestio dell’amministratore, già accertata nell’an, il relativo risarcimento sarà dovuto a condizione che sia provato che il danno allegato costituisca la diretta conseguenza, in fatto e in diritto, dell’accertata mala gestio dell’amministratore e che tale danno consista in un pregiudizio economico/patrimoniale concreto, effettivo e quantificabile, che ha afflitto la società. Infatti, nell’esercizio dell’attività di impresa, è implicito il rischio di perdite, che si riverberano in modo negativo sul patrimonio sociale. Ebbene, considerato che le perdite possono essere cagionate da diverse cause, non ogni perdita può essere considerata ipso iure cagionata da condotte di mala gestio dell’amministratore, e la società attrice deve dunque provare che tali condotte costituiscono la causa specifica della perdita subita nel patrimonio sociale.

La soluzione giuridica

La decisione della Suprema Corte si pone in continuità con i principi di diritto espressi dalla giurisprudenza in materia e censura, quindi, la decisione impugnata della Corte d’Appello nel capo relativo al quantum non avendo il giudice a quo, sotto tale profilo, fatto applicazione di tali principi.

Infatti, nel giudizio di appello, l’ex amministratore aveva chiesto che fosse verificato e quantificato con esattezza l’ammontare del pregiudizio economico subito dalla S.r.l. quale conseguenza della propria condotta di mala gestio, così come accertata nell’an.

In particolare, al fine di esattamente quantificare tale pregiudizio, l’appellante chiedeva che la Corte tenesse conto delle somme che, a seguito azione revocatoria vittoriosa esperita dal curatore della S.r.l. fallita, erano state giudizialmente riconosciute in favore della società e a quest’ultima versate dal terzo soccombente nel giudizio di revocatoria.

Ebbene, la Corte d’Appello aveva ritenuto inammissibile tale domanda dell’ex amministratore poiché “l’esito positivo di un’azione revocatoria promossa dalla curatela non avrebbe comunque escluso la responsabilità dell’amministratore per le condotte di mala gestio oggetto della revocatoria”; secondo la corte di Cassazione, tale dictum è errato poiché confonde i due piani, tra loro distinti, della responsabilità degli amministratori di società: da un lato, l’an debeatur, ovverosia la sussistenza della condotta contestata di mala gestio e, dall’altro lato, il quantum debeatur, ovverosia l’ammontare del risarcimento, da accertarsi in corso di causa, dovuto dall’amministratore alla società che ha subito danni economici e patrimoniali a causa delle accertate condotte inadempienti dell’organo gestorio.

La domanda dell’ex amministratore-appellante era quindi pienamente ammissibile, poiché volta a esattamente quantificare il danno subito dalla società, evitando una indebita duplicazione di incassi da parte di quest’ultima, qualora non si fosse tenuto conto della diminuzione dell’ammontare del danno arrecato al patrimonio sociale per effetto dell’incasso percepito dalla S.r.l. a seguito della sentenza favorevole ottenuta dalla curatela che aveva agito in revocatoria contro società terza condannata a versare alla Srl fallita una somma di denaro.

La Corte d’Appello avrebbe quindi dovuto, tramite apposita attività istruttoria, che non c’è invece stata, verificare la circostanza dedotta dall’ex amministratore appellante in punto di quantum risarcibile alla società per effetto della propria mala gestio a seguito dei dedotti incassi pervenuti alla società medesima per effetto del vittorioso esperimento dell’azione revocatoria. Solo così operando, la quantificazione del danno effettivamente cagionato dall’ex amministratore alla società per mala gestio sarebbe stata correttamente effettuata.

Sulla base di tali motivazioni, la Suprema Corte accoglie dunque il relativo motivo di impugnazione del ricorrente e rinvia alla Corte d’Appello, in diversa composizione, affinchè effettui le dovute indagini probatorie e verifiche in punto di incassi percepiti dalla Srl e, sulla base di quelle che saranno le emergenze processuali, quantifichi esattamente il quantum del danno risarcibile alla società da parte dell’ex amministratore per mala gestio, evitando duplicazioni.

La Corte di Cassazione conferma, invece, la sentenza impugnata con riferimento al secondo motivo di ricorso, che viene rigettato.

L’ex amministratore aveva contestato la mancata/incomprensibile motivazione del giudice a quo laddove aveva accertato e ritenuto (nell’an) la propria responsabilità per mala gestio, poiché la Corte d’Appello avrebbe “travisato”, dunque male interpretato, la propria condotta omissiva consistita nel non incassare il prezzo pattuito con società terza per la cessione dell’azienda.

Ebbene, il giudice a quo aveva rigettato tale domanda rilevando la carenza di documentazione e la mancata formulazione di alcuna istanza istruttoria sul punto da parte dell’ex amministratore appellante al fine di provare il proprio adempimento, per assolvere all’onere probatorio sul medesimo gravante per contrastare l’eccezione di inadempimento, per mala gestio, della curatela in primo grado.

In particolare, infatti, la Corte d’Appello rilevava non solo che l’ex amministratore non aveva fornito alcuna prova documentale che potesse provare di aver chiesto e incassato il prezzo della cessione d’azienda alla/dalla società terza cessionaria, ma neppure aveva formulato un ordine di esibizione nei confronti della banca per acquisire copia dei bonifici effettuati in favore della Srl amministrata. Pertanto, l’organo gestorio non aveva assolto al proprio onere probatorio in punto di fatto impeditivo all’accoglimento della domanda avversaria di inadempimento svolta dal curatore nei suoi confronti.

Ebbene, la Corte di Cassazione condivide appieno tale decisum della Corte d’Appello e, pertanto, rigetta il relativo motivo di ricorso, confermando la sentenza impugnata in punto di an con riferimento alla sussistenza della responsabilità per mala gestio (per condotta omissiva) dell’ex amministratore.

Osservazioni

L’ordinanza in commento della Corte di Cassazione è assolutamente condivisibile.

Infatti, la Corte d’Appello, omettendo l’indagine relativa alle somme effettivamente percepite dalla fallita Srl a seguito accoglimento dell’azione revocatoria dalla medesima incardinata, in persona del suo Curatore, contro una società terza, non ha correttamente applicato i principi che vigono in materia di responsabilità per inadempimento delle obbligazioni, di cui agli artt. 1218 e 1223 c.c.

Infatti, la giurisprudenza ha chiarito che la responsabilità per mala gestio degli amministratori di società, di cui agli artt. 2392, 2476 c.c., è una responsabilità di tipo contrattuale, derivando dal rapporto di mandato o di amministrazione che lega l’organo gestorio alla società; come tale, la responsabilità de qua è disciplinata, in punto di quantum risarcitorio, dalle predette norme: artt. 1218 e 1223 c.c.

L’ex amministratore, dunque, che sia ritenuto responsabile per mala gestio verso la società, dovrà risarcire a quest’ultima il danno economico cagionatole effettivamente, né più né meno, in misura dunque pari all’esatta diminuzione patrimoniale subita dalla srl/spa per fatto e colpa dell’organo gestorio, quale conseguenza immediata e diretta della condotta censurata.

Nel caso di specie, quindi, il giudice a quo, anziché ritenere inammissibile la domanda dell’amministratore appellante, avrebbe dovuto disporre un supplemento di istruttoria per verificare la circostanza dedotta dall’organo gestorio di sopravvenuta riduzione del danno arrecato al patrimonio sociale, in punto di quantum risarcibile alla società per effetto della propria mala gestio, ovverosia, in concreto, per accertare gli incassi pervenuti alla S.r.l. per effetto del vittorioso esperimento dell’azione revocatoria da parte della curatela, al fine di evitare duplicazioni di incassi.

Dall’altro lato, l’ordinanza in commento è condivisibile altresì in punto di accertamento dell’an della responsabilità gestoria, avendo confermato la sentenza impugnata che ha correttamente applicato i principi di diritto consolidati in materia in punto di onere probatorio gravante sull’ex amministratore convenuto in giudizio dalla curatela per condotte di mala gestio, dunque per inadempimento – contrattuale - al rapporto di mandato.

L’organo gestorio, infatti, non è stato in grado di provare in giudizio il fatto ostativo all’accoglimento della domanda di inadempimento della curatela, ovverosia non ha provato di aver correttamente adempiuto alle obbligazioni sul medesimo gravanti nei confronti della società in esecuzione del rapporto di mandato.

L’ex amministratore non ha dunque dimostrato né di aver diligentemente valutato, ex ante, i margini di rischio per il patrimonio sociale connessi alla contestata – e ritenuta – condotta (omissiva) di mala gestio, né di aver ponderato le possibili conseguenze economiche di quest’ultima, e non ha fornito validi motivi, in fatto e in diritto, a sostegno della propria scelta gestoria così come al medesimo contestata, non dimostrando che i potenziali benefici per la società fossero prevalenti rispetto ai rischi, pur presenti.

Infatti, come noto, l’attività d’impresa è di per sé aleatoria, di talchè l’amministratore non ha l’obbligo di non correre rischi, nelle proprie scelte gestorie, ma ha l’obbligo di ponderare, ex ante, con diligenza e in prospettiva non solo attuale ma anche futura, i benefici che possono potenzialmente derivare al patrimonio sociale da determinate condotte gestorie, pur aleatorie in sé, rispetto ai rischi di danneggiamento del patrimonio stesso.

Conclusioni

In conclusione, dall’ordinanza in commento emerge la rigorosità che deve caratterizzare l’accertamento del quantum dovuto a titolo di risarcimento del danno subito dalla società per l’accertata condotta di mala gestio dell’amministratore, con necessità di esperimento della relativa fase istruttoria e acquisizione processuale dei relativi esiti al fine del decidere.

Circa l’an della responsabilità gestoria, vengono confermati i consolidati principi di diritto in punto di onere probatorio per responsabilità di tipo contrattuale per inadempimento del rapporto di mandato che lega l’amministratore alla società, sia per effetto di condotte commissive che omissive.

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