Estinzione del reato di fuga dopo l'incidente: non è applicabile la riduzione della sospensione della patente
04 Agosto 2026
Massima Vanno respinte le questioni di legittimità costituzione dell'art. 189 nella parte in cui non prevedono che, in caso di estinzione del reato correlato alla violazione dell'art. 189 comma 6 e 224, comma 3, del d.lgs. n. 285/1992 (codice della strada) per esito positivo dei lavori di pubblica utilità o della messa alla prova, il Prefetto riduca della metà la sanzione amministrativa accessoria della sospensione della patente di guida. L'istituto premiale che consente la riduzione della durata della sospensione della patente di guida è espressamente limitato ai soli casi in cui non sia stato provocato un incidente, anche nell'ambito del reato di guida in stato di ebbrezza; ne resta pertanto esclusa la diversa e più grave condotta del conducente che, dopo aver cagionato il sinistro, si dà alla fuga, manifestando la cosciente determinazione di non assumersi la responsabilità dei propri comportamenti e di abbandonare il luogo del sinistro senza curarsi delle conseguenze, con conseguente amplificazione del pericolo per l'incolumità fisica e per la vita delle persone coinvolte. Il caso Ricevuta la notifica del decreto penale di condanna con cui gli veniva contestata la violazione dell’art. 189, comma 6, C.d.S. e irrogata la pena pecuniaria di euro 4.500,00, l’imputato proponeva istanza ai sensi dell’art. 459, comma 1-ter c.p.p., chiedendo - ai sensi dell’art. 56-bis legge n. 689/1981 - la sostituzione della pena detentiva con la sanzione sostitutiva del lavoro di pubblica utilità (L.P.U.). Disposta la conversione della pena detentiva in 60 giorni di L.P.U., il G.I.P., con successivo provvedimento, dichiarava eseguita la pena sostitutiva ed estinto ogni effetto penale del reato contestato. La Prefettura adottava ordinanza ex art. 224 C.d.S. con cui disponeva la sospensione della patente di guida, applicando il minimo edittale previsto dall’art. 189, comma 6, C.d.S. Il Giudice di pace di Ancona, investito dell’opposizione avverso tale provvedimento, ha sollevato questioni di legittimità costituzionale degli artt. 189, comma 6 e 224, comma 3, C.d.S., nella parte in cui non prevedono, in caso di estinzione del reato a seguito di esito positivo del L.P.U. o della messa alla prova (M.A.P.), che la sanzione amministrativa accessoria della sospensione della patente di guida sia ridotta della metà, sul modello di quanto previsto dall’art. 186, comma 9-bis C.d.S. per il reato di guida in stato di ebbrezza che non abbia provocato un incidente stradale. La questione Secondo il G.d.P. - che richiama la sentenza della Consulta n. 163/2022, con la quale è stata dichiarata l’illegittimità costituzionale dell’art. 224, comma 3, C.d.S. nella parte in cui non prevedeva, per il reato di guida sotto l’influenza dell’alcool, la riduzione della sospensione della patente in caso di estinzione per esito positivo della M.A.P. - il combinato disposto censurato violerebbe, innanzitutto, l’art. 3 Cost. sotto il profilo della disparità di trattamento. Infatti, pur essendo previsto per il reato di cui all’art. 189, comma 6, C.d.S. lo stesso meccanismo di estinzione stabilito per il reato ex art. 186 C.d.S., mancherebbe, tuttavia, la previsione di una riduzione della sospensione della patente, con conseguente disparità di trattamento tra soggetti che hanno posto in essere attività riparatorie identiche. Sarebbero violati, altresì, gli artt. 2 e 27, comma 3, Cost. con riguardo alla funzione rieducativa della pena e alla valorizzazione della condotta riparatoria, in quanto l’estinzione del reato a seguito dello svolgimento del L.P.U. o per M.A.P. attesterebbe l’intervenuto recupero sociale del soggetto; tuttavia, l’automatica applicazione, nel minimo edittale, della sanzione amministrativa vanificherebbe gli effetti rieducativi già realizzati dal percorso riparativo, in contrasto con il principio di proporzionalità del sistema sanzionatorio. Sarebbero, infine, violati i principi sovranazionali di cui all’art. 49 CDFUE e, in particolare, del principio di proporzionalità della sanzione affermato dalla Corte di giustizia UE, in quanto la disciplina censurata imporrebbe una sospensione della patente di misura fissa, a prescindere dall’eventuale estinzione del reato per esito positivo delle sanzioni sostitutive. Le soluzioni giuridiche La pronuncia, sebbene concluda per l’inammissibilità e infondatezza delle questioni proposte, risulta particolarmente interessante per gli obiter dicta ivi contenuti, sui quali - stante anche l’ampia ricognizione della giurisprudenza costituzionale e di legittimità pronunciatasi in materia - sembra opportuno soffermarsi. La Corte, preliminarmente, rileva d’ufficio che la censura sollevata in riferimento all’art. 2 Cost. risulta inammissibile per omessa motivazione sulla non manifesta infondatezza, in quanto apoditticamente prospettata senza adeguata e autonoma illustrazione delle ragioni. Allo stesso modo, inammissibile risulta la censura afferente all’asserita violazione del principio di proporzionalità di cui all’art. 49 CDFUE, per mancata illustrazione delle ragioni che farebbero ricadere la disposizione censurata nell’ambito di applicazione del diritto dell’Unione europea. Nel merito, la Consulta ha ritenuto non fondate le questioni di legittimità costituzionale sollevate in riferimento agli artt. 3 e 27, comma 3, Cost. Innanzitutto, l’individuazione delle sanzioni amministrative e dell’estensione degli istituti premiali rientra nella discrezionalità del legislatore che, nelle scelte relative all’an e al quantum, incontra il limite della manifesta irragionevolezza, nel caso di specie non riscontrabile. Con riferimento alla dedotta violazione del principio di uguaglianza di cui all’art. 3 Cost., non risulta condivisibile l’assunto che, nel prospettare una distinzione manifestamente irragionevole tra fattispecie ritenute analoghe e omogenee, tale da valicare il confine dell’arbitrarietà, vorrebbe estendere il meccanismo premiale previsto per il reato di guida in stato di ebbrezza che non abbia cagionato un incidente stradale, al reato di inadempimento dell’obbligo di fermarsi in caso di incidente con danno alle persone. Il Giudice delle leggi osserva che l’effetto estintivo del reato, derivante dall’aver scontato con esito positivo la pena sostitutiva, previsto per il reato di cui all’art. 186, comma 9-bis C.d.S., risulta inidoneamente evocato come tertium comparationis. Allo stesso modo, improprio risulta il richiamo alla sentenza n. 163/2022, che si è limitata a equiparare il L.P.U., ex art. 186, comma 9-bis C.d.S., e la M.A.P., ex art. 168-bis c.p., quanto alla riduzione della sospensione della patente esclusivamente in relazione al delitto [rectius contravvenzione] di guida in stato di ebbrezza, escluso il caso in cui il conducente provochi un incidente stradale. Infatti, mentre la sussistenza di un incidente ricollegabile al comportamento dell’utente della strada costituisce uno dei presupposti del reato di cui all’art. 186, comma 9-bis, C.d.S., lo stesso non può dirsi per il reato di guida in stato ebbrezza, nel quale l’incidente costituisce solo una circostanza aggravante che esclude l’applicazione degli istituti premiali, impedendo, conseguentemente, anche la riduzione della sanzione amministrativa. Inoltre, per la configurazione del reato di cui all’art. 186, comma 9-bis, C.d.S. è necessario aver provocato, con l’incidente stradale, un danno alle persone e il non aver ottemperato all’obbligo di fermarsi. L’elemento materiale del reato, usualmente indicato come “fuga”, consiste nell’allontanarsi dal luogo dell’investimento così da impedire, o anche solo ostacolare, l’accertamento della propria identità personale, l’individuazione del veicolo investitore e la ricostruzione delle modalità dell’incidente. L’elemento soggettivo del reato richiede il dolo, che deve investire l’inosservanza dell’obbligo di fermarsi in relazione all’evento dell’incidente concretamente idoneo a produrre ripercussioni lesive alle persone e non anche l’esistenza di un effettivo danno per le stesse. Laddove, poi, dall’incidente derivi effettivamente un esito letale o lesivo per l’incolumità individuale delle persone coinvolte, a seguito dell’introduzione della legge n. 41/2016, vengono in rilievo le fattispecie di reato poste dal codice penale, agli artt. 589-bis e 590-bis, a tutela di tali beni. La Consulta rileva che la condotta dolosa che il conducente, dandosi alla fuga, pone in essere dopo l’incidente, assume uno speciale disvalore in quanto esprime la cosciente determinazione di non volersi assumere la responsabilità dei propri comportamenti; ciò comporta che, nella valutazione della proporzionalità in relazione alle disposizioni censurate, non può ritenersi che esse sconfinino nell’ambito della manifesta irragionevolezza. Il differente trattamento previsto per i due reati si giustifica, altresì, in relazione all’evidente minore gravità della guida in stato di ebbrezza rispetto alla fuga, che può evincersi anche da una pluralità di elementi. Il primo reato integra una contravvenzione, mentre il secondo un delitto, punito solo a titolo di dolo. Inoltre, il primo reato presuppone l’assenza di un incidente stradale, mentre l’incidente con danno alle persone costituisce uno dei presupposti del reato di cui all’art. 186, comma 9-bis, C.d.S.; la cornice edittale detentiva del primo reato (arresto da 6 mesi a 1 anno, nell’ipotesi più grave) risulta più mite rispetto a quella del secondo (reclusione da 6 mesi a 3 anni). Infine, il primo costituisce un reato di pericolo presunto, essendo punito il solo fatto di essersi messi alla guida in stato di ebbrezza, mentre il secondo è un reato di pericolo concretamente idoneo a produrre eventi lesivi, in cui il soggetto agente, per quanto necessariamente consapevole che la sua condotta correlata al sinistro è idonea a recare danno alle persone, decide di abbandonare il luogo dell’incidente, accettando di farlo, peraltro, sotto un “velo di ignoranza” quanto alle conseguenze prodotte dalla propria azione e amplificando il pericolo per l’incolumità fisica e la vita delle altre persone coinvolte. Infine, l’istituto premiale della riduzione della sanzione amministrativa della metà, lungi dal costituire un principio generale con attitudine potenzialmente espansiva, è espressamente confinato dal legislatore - anche nell’ambito dello stesso reato di guida in stato di ebbrezza - ai soli casi in cui tale stato non abbia provocato un incidente. Sulla base di tali considerazioni, la scelta legislativa censurata, oltre a non essere irragionevole, non risulta neppure lesiva dell’art. 3 Cost. per disparità di trattamento. Quanto alla censura sollevata in riferimento all’art. 27, comma 3, Cost. con riguardo al principio della finalità rieducativa della pena, la Consulta ricorda che tale principio si riferisce alla sola responsabilità penale e non anche a quella amministrativa; più specificamente, l’estensione alle sanzioni amministrative dei principi in materia di responsabilità penale risulta esclusa, con riguardo alla finalità rieducativa, ritenuta connessa alla pena in senso stretto, in quanto privativa, o quanto meno limitativa, della libertà personale. Nel caso di specie, la sanzione sostitutiva penale e quella amministrativa assumono compiti ben distinti e indipendenti, spiegando, la prima, una funzione tipicamente punitiva, mentre la seconda, una funzione spiccatamente preventiva, cosicché non può affermarsi che l’aver scontato la sanzione sostitutiva penale possa incidere su quella amministrativa, rendendo il soggetto meritevole di una riduzione della durata di quest’ultima. In questi termini, è stata esclusa anche la violazione dell’art. 27, comma 3, Cost. In conclusione, le questioni di legittimità costituzionale degli artt. 189, comma 6 e 224, comma 3, C.d.S., sono state dichiarate inammissibili e infondate. Osservazioni Il comma 9-bis fu introdotto nell’art. 186 C.d.S. dalla legge n. 120/2010. La norma stabilisce che, se il conducente non abbia provocato un incidente, nelle ipotesi di guida in stato di ebbrezza intermedia (comma 2, lett. b) e grave (comma 2, lett. c), la pena detentiva e pecuniaria, può essere sostituita, per una sola volta, e se il reo non si oppone, con quella del L.P.U., secondo le modalità previste dall’art. 54 d.lgs. n. 274/2000, ma per una durata corrispondente a quella dell’arresto e della conversione dell’ammenda irrogata, ragguagliata a 250 euro/giorno. L’effettivo svolgimento dell’attività lavorativa non retribuita a favore della collettività, non comporta la mera espiazione della pena, ma costituisce - a livello “premiale” - una vera e propria causa di estinzione del reato che deve essere dichiarata dal giudice in un’apposita udienza, unitamente alla riduzione a metà della durata della sospensione della patente e alla revoca della confisca del veicolo eventualmente sequestrato. Alla luce di quanto sopra, del tutto condivisibile risulta la soluzione prospettata dalla Corte Costituzionale. Infatti, altro è imbattersi, anche a titolo di colpa e senza essere dei criminali incalliti, in una fattispecie incriminatrice contravvenzionale, altro è decidere, intenzionalmente, con coscienza e volontà, di darsi alla fuga dopo un incidente con danno alle persone, ponendo in essere un delitto necessariamente doloso. Riferimenti F. Piccioni - S. Bedessi, Il correttivo al Codice della Strada. Analisi ragionata della L. 25 novembre 2024, n. 177 - Lefebvre Giuffrè, 2025; F. Piccioni, I Reati Stradali. Il diritto penale stradale nella pratica professionale - II edizione, Lefebvre Giuffrè - 2021. |