Violazione degli obblighi di assistenza familiare in caso di separazione o divorzio: non fondata la questione di legittimità

18 Agosto 2026

La questione di legittimità costituzionale affrontata dalla Consulta con la sentenza n. 96/2026 riguarda la procedibilità di ufficio del delitto di cui all’art. 570-bis c.p., in luogo della procedibilità a querela, ritenuta in contrasto con gli artt. 3 e 27, comma 3, Cost.

Massima

E’ infondata la questione di legittimità costituzionale, sollevata dal Tribunale di Varese, sezione penale, in composizione monocratica, in riferimento agli artt. 3 e 27, comma 3, Cost., dell’art. 570-bis c.p. nella parte in cui non prevede la procedibilità a querela della persona offesa per il reato di violazione degli obblighi di assistenza familiare in caso di separazione o di scioglimento del matrimonio ivi previsto.

Il caso

Nell’ambito di un giudizio, pendente dinanzi al Tribunale di Varese, in cui l’imputato era chiamato a rispondere dell’omessa corresponsione dell’assegno mensile, fissato dal Tribunale a titolo di contributo per il mantenimento della moglie separata, era pervenuta la remissione di querela da parte di quest’ultima. Secondo la costante giurisprudenza di legittimità, il reato di cui all’art. 570-bis c.p. è una fattispecie autonoma di reato che mutua dall’art. 570 c.p. il trattamento sanzionatorio, ma non anche il regime di procedibilità, che è, dunque, quello ordinario di ufficio. Esclusa, dunque, la percorribilità di un’interpretazione alternativa, ostandovi la consolidata giurisprudenza di legittimità, il Tribunale di Varese sollevava questione di legittimità costituzionale, evocando il contrasto con gli artt. 3 e 27, comma 3, Cost.

Quanto al primo parametro, il giudice a quo concentrava le proprie argomentazioni sul raffronto con i reati di cui agli artt. 624 e 625, ultimo comma, c.p., che, se commessi in danno del coniuge legalmente separato, sono procedibili a querela ai sensi dell’art. 649, comma 2, c.p., evidenziando come tali reati risultano sanzionati con una pena più grave rispetto al reato di cui all’art. 570-bis c.p. ed abbiano il medesimo oggetto (beni patrimoniali) e i medesimi protagonisti, dal lato attivo e passivo, ovvero i coniugi separati.

Il giudice rimettente escludeva che la denunciata irragionevolezza dell’assetto normativo potesse trovare giustificazione nelle peculiarità della disposizione indubbiata, in particolare nella circostanza che vi sia un vulnus ad un provvedimento giudiziale (quello della determinazione dell’assegno), in quanto è prevista la procedibilità a querela anche per la fattispecie incriminatrice della mancata esecuzione dolosa di un provvedimento del giudice di cui all’art. 388 c.p.; né poteva essere invocato il rilievo pubblicistico del credito di cui all’art. 156 c.c., tenuto conto che la principale funzione del beneficio è il mantenimento del tenore di vita goduto a favore del coniuge con minore capacità reddituale.

Il Tribunale escludeva, ancora, che la ragionevolezza della procedibilità di ufficio potesse trovare giustificazione nella sua maggiore attitudine a costituire strumento di stimolo all’adempimento, ovvero a provocare comportamenti riparatori successivi, restando indifferente, ai fini della declaratoria di responsabilità, un eventuale pagamento tardivo (al di fuori degli angusti limiti dell’art. 131-bis c.p.), mentre è il regime di procedibilità a querela che costituisce un utile strumento per la composizione stragiudiziale del conflitto nella prospettiva di potere beneficiare dell’effetto estintivo di cui all’art. 162-ter c.p.

Quanto, infine, al secondo parametro evocato, il giudice a quo evidenziava il contrasto della disposizione cesurata con il principio della finalità rieducativa della pena, venendo percepita la sanzione penale come ingiusta ove venga irrogata anche quando la persona offesa non manifesta alcuna volontà punitiva o quando, a seguito dell’adempimento dell’obbligazione di pagamento, questa viene meno.  

La questione

La questione di legittimità costituzionale sollevata dal Tribunale di Varese si inserisce in un filone giurisprudenziale che ciclicamente ha sottoposto alla Corte costituzionale la verifica della ragionevolezza del regime di procedibilità di ufficio (consacrato a livello di «diritto vivente» dalle Sezioni Unite, del 31 gennaio 2013, n. 23866, Rv. 255270-01, ed affermato, anche in seguito alle modifiche normative più recenti, da Cass. pen., sez. VI, 30 gennaio 2020, n. 7277, Rv. 278331-01) della fattispecie incriminatrice in esame, dapprima prevista dall’art. 12-sexies della legge n. 898/1970 e dall’art. 3 della legge n. 54/2006, e, quindi, trasfusa, nell’ambito di un’opera di revisione sistematica dell’ordinamento penale, ispirata al principio della riserva del codice, nell’art. 570-bis c.p., introdotto dall’art. 2, comma 1, lett. c), del d. lgs. n. 21/2018.

La Corte costituzionale ha costantemente dichiarato inammissibili le questioni sollevate, evocando la violazione dell’art. 3 Cost., da solo, ponendo in comparazione la fattispecie in questione con quella di cui all’art. 570 c.p. (sentenza n. 325 del 1995 e ordinanza n. 209 del 1997), ovvero unitamente all’art. 29 Cost. (ordinanza n. 423 del 1999), o le ha rigettate (sentenza n. 220 del 2015), sempre con riguardo al parametro di cui all’art. 3 Cost., ponendo a raffronto il delitto in esame, oltre che con quello di cui all’art 570 c.p., con il reato di cui all’art. 388, comma 2, c.p. e con la fattispecie di cui all’art. 6 della legge n. 154 del 2001 (quest’ultima, originariamente procedibile a querela, successivamente abrogata dall’art. 7 del d. lgs. n. 21/2018, ma contestualmente inserita nel comma 2 dell’art. 388 c.p. ad opera dell’art. 2, comma 1, lett. b), cit. decreto, e, di seguito, per effetto dell’art. 9, comma 1, lett. a), n. 2), e b), della legge n. 168/2023, definitivamente collocata nel comma 2 dell’art. 387-bis c.p.).

Anche la più recente giurisprudenza di legittimità ha ritenuto manifestamente infondate le questioni di legittimità costituzionale sollevate sempre con riguardo al parametro di cui all’art. 3 Cost. (Cass. pen., sez. VI, del 14 gennaio 2026, n. 4185, non mass. e Cass. pen., sez. VI, 20 aprile 2026, n. 21141, non mass.). E’ interessante segnalare la prospettiva dalla quale muove altra pronuncia della Cassazione (Cass. pen., sez. VI, 19 maggio 2026, n. 22597, non mass.), che, nel ribadire la conformità a Costituzione del regime di procedibilità di ufficio del delitto di cui all’art. 570-bis c.p., ha evidenziato la «connotazione di genere»​" della fattispecie in esame, in quanto il reato si consuma in un contesto domestico nel quale il coniuge economicamente dipendente, in genere la moglie, si trova in una condizione di particolare vulnerabilità nei termini indicati dall'art. 90-quater c.p.p., che richiama la figura della persona offesa economicamente dipendente dall'autore del reato, esposta, come tale, al rischio di pressioni anche in relazione alla scelta di rimettere la querela presentata (in questi termini si veda Corte cost., sent. n. 9 del 2025). Tale lettura trova riscontro anche nell'orientamento della giurisprudenza di legittimità che, valorizzando le fonti convenzionali e sovranazionali attraverso l'obbligo di interpretazione conforme, ha riconosciuto come le condotte dirette a provocare una perdita economica alla vittima a causa del suo genere rientrino nell'area del disvalore penalmente rilevante (Cass. pen., sez. un., 29 gennaio 2016, n. 10959, Rv. 265894; Cass. pen., sez. VI, 14 novembre 2024, n. 1268, Rv. 287448 che richiama l'art. 3, lett. a), della Convenzione di Istanbul e i considerando 17 e 18 della Direttiva 2012/29/UE).

Le soluzioni giuridiche

La Corte costituzionale, con la sentenza in commento, in sostanziale continuità con la sua giurisprudenza, ha dichiarato non fondate le questioni sollevate.

Innanzitutto, ha ribadito il proprio costante orientamento che riconosce ampi margini di discrezionalità al legislatore con riguardo alle scelte relative al regime di procedibilità dei reati, sindacabili soltanto entro i limiti della manifesta irragionevolezza.

Con riferimento ai reati di cui agli artt. 624 e 625, ultimo comma, c.p., evocati a supporto dell’irragionevolezza della disciplina censurata, gli stessi non sono stati ritenuti idonei a fungere da tertia comparationis, stante la loro assoluta eterogeneità, considerata la diversità dei beni giuridici tutelati.

Ha evidenziato, poi, come, al fine di escludere l’irragionevolezza dell’opzione legislativa per la procedibilità di ufficio del reato in esame, assuma particolare significato il contesto familiare in cui si manifestano le relative condotte, là dove è possibile il verificarsi di relazioni nell’ambito delle quali le potenziali condizioni di particolare vulnerabilità della vittima del reato, beneficiaria degli obblighi patrimoniali disposti dall’Autorità giudiziaria, possono esporla al rischio di subire pressioni da parte dell’autore del reato o di altri familiari in ordine alla scelte relative alla presentazione della querela o alla sua rimessione.

D’altra parte, le considerazioni secondo le quali la procedibilità a querela favorirebbe il bonario componimento e la riappacificazione tra le parti coinvolte dal delitto legate al contesto familiare e incentiverebbe l’adempimento, da un lato, sottovalutano le citate possibili specifiche dinamiche di pressione in ambito familiare, dall’altro, rovesciando la prospettiva, non considerano che proprio la procedibilità di ufficio può rivelarsi strumento più idoneo ad incentivare il tempestivo adempimento di obblighi di natura economica imposti dall’Autorità giudiziaria.

Quanto, poi, all’evocato parametro di cui all’art. 27, comma 3, Cost., la Corte ha osservato come debba ritenersi estranea alla finalità rieducativa della pena la percezione come ingiusta di una sanzione in conseguenza dell’assenza o del venire meno della volontà punitiva della vittima, anche perché, a portare alle estreme conseguenze il ragionamento del giudice a quo, si dovrebbe ipotizzare la frizione con tale parametro ogni volta che la legge non preveda la perseguibilità a querela della persona offesa.   

Osservazioni

La sentenza in commento si pone sulla scia di un costante orientamento della Corte costituzionale che esclude la manifesta irragionevolezza alla previsione della procedibilità di ufficio della fattispecie criminosa di cui all’art. 570-bis c.p.

Sotto questo profilo, sono state ritenute inidonee a fungere da tertia comparationis varie fattispecie delittuose (dal più affine delitto di cui all’art. 570 c.p., a quello di cui all’art. 388 c.p., a quello originariamente previsto dall’art. 6 della legge n. 154/2001), cui, da ultimo, si sono aggiunte anche quelle previste dagli artt. 624 e 625, ultimo comma, c.p., tutte caratterizzate da presupposti e finalità diverse, ovvero da elementi differenziali tali da non rendere «automatica», sul piano dell’esigenza di ripristino del principio di eguaglianza, l’invocata estensione del regime di procedibilità a querela anche alla fattispecie di cui all’art. 570-bis c.p. (già art. 12-sexies legge n. 898/1970 e art. 3 legge n. 54/2006).

Rispetto ai precedenti arresti della Corte costituzionale in materia, la sentenza in commento si apprezza per avere attribuito particolare significato, al fine di escludere l’irragionevolezza in sé dell’opzione legislativa per la procedibilità di ufficio, al contesto familiare in cui si manifestano le condotte sanzionate dall’art. 570-bis c.p.

Nel dettaglio, emerge nelle argomentazioni della Corte la necessità di assicurare particolare tutela alla vittima del reato, che, proprio a causa della sua condizione di dipendenza economica, potrebbe essere in situazione di particolare vulnerabilità e, dunque, esposta alle pressioni in ambito familiare finalizzate ad incidere sulle sue scelte circa la formalizzazione dell’istanza punitiva, ovvero la remissione della querela già presentata. In relazione a ciò, il regime di procedibilità di ufficio è stato elevato a strumento più idoneo, da un lato, a tutelare la vittima che versi in situazione di vulnerabilità, dall’altro, ad incentivare il tempestivo adempimento degli obblighi di natura economica imposti dall’Autorità giudiziaria.

Merita condivisione, infine, anche il rinnovato appello, rivolto dalla Corte al legislatore, a ricomporre il sistema delle incriminazioni relative ai rapporti familiari, caratterizzato dalla previsione di fattispecie incriminatrici frammentarie e disarmoniche, il cui distinguo si fonda, in tanti casi, su elementi differenziali labili.

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