Legge delega per la riforma della professione forense in Gazzetta Ufficiale
03 Agosto 2026
La legge stabilisce che il Governo dovrà adottare uno o più decreti legislativi entro sei mesi dall'entrata in vigore. I decreti saranno emanati su proposta del Ministro della giustizia, previo parere del Consiglio nazionale forense. Inoltre, gli schemi dei decreti legislativi dovranno essere trasmessi alle Commissioni parlamentari competenti, chiamate a esprimere il proprio parere entro 30 giorni. Decorso tale termine, il Governo potrà comunque procedere all'adozione dei provvedimenti; qualora il termine parlamentare scada nei 30 giorni precedenti la scadenza della delega o successivamente, quest'ultima sarà automaticamente prorogata di ulteriori 30 giorni. La legge prevede anche la possibilità di intervenire successivamente con decreti correttivi e integrativi, che potranno essere adottati entro 24 mesi dalla data di entrata in vigore dell'ultimo decreto legislativo attuativo, nel rispetto dei medesimi principi e criteri direttivi fissati dalla delega. Con la pubblicazione in Gazzetta prende così avvio il percorso di attuazione della riforma, destinata a incidere su numerosi profili dell'ordinamento forense, dall'organizzazione della professione all'accesso, dalla formazione continua alla disciplina degli ordini e del procedimento disciplinare. I decreti legislativi attuativi dovranno infatti disciplinare, tra gli altri, i seguenti profili della riforma dell'ordinamento forense: - attività riservate agli avvocati; - compenso professionale, equo compenso e parametri; - esercizio della professione in forma individuale e collettiva, comprese associazioni, reti e società tra avvocati; - formazione continua e sistema delle specializzazioni; - disciplina di albi, elenchi e registri; - incompatibilità con l'esercizio della professione; - ordinamento e funzioni del Consiglio nazionale forense e degli Ordini circondariali; - procedimento disciplinare, sistema sanzionatorio e prescrizione dell'azione disciplinare. |