Inammissibile l’impugnazione de libertate dopo condanna definitiva e ordine di esecuzione
03 Agosto 2026
E’ inammissibile per carenza di interesse l'impugnazione dell'imputato avverso il provvedimento de libertate (nella specie l'appello avverso il rigetto della richiesta di sostituzione della misura della custodia cautelare in carcere), allorquando, nelle more, per effetto della sentenza di condanna definitiva, al titolo cautelare si sia sovrapposto il diverso titolo rappresentato dall'ordine di esecuzione (Cass. pen., sez. VI, 12 luglio 2013, n. 39268, Rv. 256269 01; Cass. pen., sez. III, 20 novembre 2008, n. 46795, Rv. 242267 - 01). Difatti, nel momento in cui la pena inflitta viene posta in esecuzione, l'eventuale fondatezza della tesi, sostenuta in sede di istanza di sostituzione della misura cautelare, non può avere alcuna rilevanza, essendosi, ormai, sovrapposto al titolo, costituito dalla ordinanza dispositiva della custodia in carcere, il diverso titolo — che ha il suo fondamento nel giudicato — consistente nell'ordine di esecuzione. In altri termini, dopo il giudicato non residua spazio, né sul piano logico né su quello sistematico, per valutazioni proprie della fase cautelare — gravità indiziaria, esigenze cautelari, adeguatezza, proporzionalità e legittimità della misura — poiché la disciplina delle misure cautelari personali è funzionale al processo di cognizione. |