Mancata acquisizione del fascicolo d'ufficio di primo grado e tutela della parte
04 Agosto 2026
La vicenda trae origine dalla sentenza con cui il Tribunale di Santa Maria Capua Vetere, in funzione di giudice di appello, rigettava il gravame atteso che «qualora il fascicolo d’ufficio del giudizio di primo grado non sia stato inviato al giudice del gravame e non ne risulti dedotto lo smarrimento, è onere della parte che vi ha interesse produrre copia dei verbali di causa contenenti le dichiarazioni testimoniali», onere nella specie non assolto. La Corte di cassazione, in accoglimento del ricorso proposto, ha ribadito il principio secondo il quale «la mancata acquisizione del fascicolo d’ufficio di primo grado non può risolversi, quando quel fascicolo contenga atti rilevanti o decisivi ai fini della decisione, in una conseguenza processuale pregiudizievole per la parte». È stato infatti affermato, in tema di riassunzione della causa, che «Il giudice dinanzi al quale la causa sia riassunta dopo la declaratoria di incompetenza da parte di altro giudice precedentemente adìto, ove rilevi che la sua cancelleria abbia omesso di richiedere alla cancelleria del giudice a quo il fascicolo d'ufficio, come prescritto dall'art. 126 disp. att. c.c., e la mancanza di tale fascicolo sia rilevante, avendo la parte fatto riferimento nel giudizio di riassunzione ad un atto presente in esso o che in esso dovrebbe essere, deve ordinarne alla cancelleria l'acquisizione d'ufficio, ai sensi della predetta norma e, in mancanza, non può trarre conseguenza negativa a carico della parte da tale mancata acquisizione, in ragione della mancanza dell'atto» (v. Cass. civ. n. 10123/2011). |