Concorso omissivo dei sindaci nelle condotte distrattive dell’amministratore: presupposti
20 Agosto 2026
Massima In tema di bancarotta fraudolenta patrimoniale, la responsabilità del sindaco a titolo di concorso omissivo non discende automaticamente dalla posizione di garanzia rivestita o dalla violazione dei generali doveri di vigilanza, ma richiede la prova dell’effettiva conoscenza di segnali d’allarme specifici e inequivoci, nonché della consapevole scelta di non esercitare i poteri impeditivi, accettando il rischio del verificarsi di atti distrattivi. La mera conoscibilità delle anomalie, anche se accompagnata da grave negligenza, non è sufficiente a integrare il dolo richiesto dalla fattispecie. Il caso La vicenda trae origine dal procedimento penale instaurato nei confronti del presidente del collegio sindacale di una società dichiarata fallita, imputato per concorso omissivo nel delitto di bancarotta fraudolenta patrimoniale. Precisamente, secondo la contestazione, l’imputato, nell’esercizio delle funzioni ricoperte, avrebbe omesso di attivare i poteri di vigilanza e di intervento connessi alla carica, così contribuendo - nella forma del mancato impedimento - alla realizzazione delle condotte distrattive poste in essere dall’amministratore unico. In particolare, gli veniva contestato di non avere richiesto chiarimenti in ordine a un credito di euro 496.214,25 vantato dalla società nei confronti del medesimo amministratore, derivante da prelievi eseguiti, nel corso del 2007, sui conti correnti sociali. Analoga inerzia gli veniva addebitata rispetto al rilevante incremento dell’esposizione debitoria della società, passata da euro 1.420.868,00 nel 2006 a euro 5.436.991,00 nell’esercizio successivo. Il Tribunale di Firenze, con sentenza del 21 settembre 2022, riteneva sussistente la responsabilità penale del presidente del collegio sindacale, condannandolo contestualmente al risarcimento dei danni in favore della curatela fallimentare costituitasi parte civile. La Corte d’appello di Firenze, pur prosciogliendo l’imputato da una delle condotte ricomprese nel capo di imputazione, confermava nel resto la decisione di condanna. L’imputato presentava dunque ricorso per Cassazione articolando due motivi di doglianza. La questione La vicenda sottoposta all’esame della S.C. concerne i presupposti della responsabilità penale dei componenti del collegio sindacale per concorso omissivo nel delitto di bancarotta fraudolenta patrimoniale. I due motivi di ricorso, pur muovendo entrambi dalla denunciata violazione degli artt. 40, comma 2, e 110 c.p., investivano piani distinti della fattispecie concorsuale: il primo atteneva alla configurabilità oggettiva del contributo omissivo attribuito al sindaco; il secondo riguardava, invece, la prova dell’elemento soggettivo e, segnatamente, del dolo eventuale. Quanto al profilo oggettivo, la difesa evidenziava, anzitutto, un disallineamento temporale tra le condotte rispettivamente contestate all’amministratore e al presidente del collegio sindacale. Mentre a quest’ultimo veniva addebitato di non essersi attivato rispetto ai prelievi effettuati nell’esercizio 2007, le condotte distrattive ascritte all’amministratore, nell’ambito del separato procedimento celebrato nei suoi confronti, risultavano formalmente collocate in un periodo compreso tra il 2008 e il 2010. In questa prospettiva, il ricorrente sosteneva che non potesse essergli attribuito, nella forma del mancato impedimento, un contributo rispetto a condotte poste in essere dall’amministratore in epoca successiva alla cessazione delle funzioni sindacali. Né, secondo la difesa, i giudici di merito avrebbero potuto superare tale divergenza mediante una ricostruzione fattuale suscettibile di ampliare il periodo di consumazione indicato nelle imputazioni, dovendo l’affermazione di responsabilità mantenersi entro i confini dell’azione penale concretamente esercitata. Il secondo motivo di ricorso si collocava, invece, sul distinto piano dell’elemento soggettivo. La difesa censurava la sentenza impugnata per avere ritenuto integrato il dolo del concorrente sulla base della sola inosservanza dei doveri di vigilanza, senza individuare elementi ulteriori idonei a dimostrare la consapevole partecipazione del sindaco alle condotte distrattive dell’amministratore. Il problema assume particolare rilievo poiché la responsabilità penale del componente del collegio sindacale non può essere desunta automaticamente dalla violazione degli obblighi civilistici inerenti alla carica. La mera negligenza nell’esercizio delle funzioni di controllo, anche qualora grave o protratta nel tempo, integra certamente un inadempimento, ma non è di per sé sufficiente a dimostrare il dolo richiesto per il concorso nel delitto di bancarotta fraudolenta patrimoniale. Perché l’inerzia assuma rilievo penale è necessario quanto meno accertare che il sindaco abbia avuto effettiva conoscenza di circostanze sintomatiche della condotta distrattiva dell’amministratore e che, ciononostante, abbia consapevolmente omesso di esercitare i propri poteri impeditivi. La prova del dolo eventuale non può, pertanto, fondarsi sulla semplice conoscibilità delle anomalie, ma richiede la dimostrazione della loro effettiva percezione e dell’accettazione del rischio che la mancata attivazione agevolasse il depauperamento delle garanzie patrimoniali dei creditori sociali. Si poneva dunque il tema della rilevanza probatoria dei cosiddetti segnali d’allarme. Il ricorrente sosteneva che l’ampiezza dell’arco temporale interessato dalle operazioni, la reiterazione dei prelievi e l’aumento dell’indebitamento non costituissero indici sintomatici del carattere distrattivo delle condotte poste in essere dall’amministratore. In ogni caso, anche qualora il sindaco avesse erroneamente sottovalutato tali circostanze, ciò avrebbe potuto configurare un’inerzia di natura colposa, non la consapevole accettazione della condotta criminosa dell’amministratore. La S.C. era, dunque, chiamata a chiarire, sotto il profilo oggettivo, se il prospettato disallineamento temporale tra le condotte contestate all’amministratore e quelle attribuite al sindaco impedisse di configurare il concorso omissivo e se, nel periodo di permanenza in carica, fossero già emersi elementi tali da rendere doveroso l’esercizio dei poteri di intervento. Sotto il profilo soggettivo, occorreva invece stabilire quali elementi fossero necessari per distinguere la mera inerzia colposa dalla partecipazione dolosa all’altrui condotta distrattiva e, in particolare, se i segnali d’allarme valorizzati dai giudici di merito fossero stati effettivamente conosciuti dall’imputato e presentassero un grado di specificità tale da consentire di desumere la consapevole accettazione del rischio di verificazione dell’evento. Le soluzioni giuridiche La S.C. ha dichiarato inammissibile il primo motivo di ricorso, escludendo che la prospettata discordanza temporale tra le condotte contestate al sindaco e quelle ascritte all’amministratore potesse incidere sull’elemento oggettivo del reato. Ai fini della responsabilità del ricorrente rilevava, infatti, che i prelievi oggetto della contestazione fossero stati effettuati nel 2007, quando questi ricopriva ancora la carica di presidente del collegio sindacale, e che, pur essendovi tenuto, avesse omesso di chiedere chiarimenti e di adottare opportune iniziative. Più significativo è il percorso argomentativo seguito con riferimento al secondo motivo, concernente la matrice dolosa della condotta dell’imputato. La S.C. muove dal principio secondo cui la responsabilità penale del sindaco «non discende automaticamente dalla posizione di garanzia rivestita e dal mancato esercizio dei generali doveri di controllo» (Cass. pen., sez. V, 28 maggio 2025, n. 23175, Rv. 288273-01), ma richiede l’individuazione di specifici poteri impeditivi, nonché il loro raffronto con il reato concretamente commesso e la verifica dell’incidenza causale dell’omissione. Nello stesso senso, è stato infatti chiarito che la responsabilità dei componenti del collegio sindacale postula l’esistenza di elementi «dotati di adeguato e necessario spessore indiziario» (Cass. pen., sez. V, 30 gennaio 2025, n. 3876), sintomatici della partecipazione dei sindaci all’attività illecita degli amministratori o dell’effettiva incidenza causale del mancato esercizio dei poteri di controllo. La titolarità della posizione di garanzia rappresenta, pertanto, soltanto il presupposto della responsabilità. Occorre altresì dimostrare che il sindaco disponesse di poteri concretamente idonei a impedire o limitare le distrazioni, che la loro omissione abbia agevolato la commissione del reato e, soprattutto, che l’inerzia sia stata sorretta da dolo. Proprio su quest’ultimo profilo si concentra la pronuncia in commento. La mera negligenza, anche grave, non è sufficiente. In altri termini, è necessario che il sindaco abbia consapevolmente favorito, mediante la propria omissione, la realizzazione delle condotte distrattive. L’accertamento deve quindi riguardare la conoscenza effettiva, e non la semplice conoscibilità, delle condotte illecite. La responsabilità dolosa non può essere fondata sul rilievo che il sindaco, usando maggiore diligenza, avrebbe potuto accorgersi delle anomalie, poiché ciò condurrebbe alla c.d. «normativizzazione» del dolo, trasformandolo - di fatto - in un cavallo di Troia in grado di consentire l’ingresso di condotte sostanzialmente colpose. La conoscenza può, nondimeno, essere provata in via indiziaria. In tale prospettiva assumono rilievo la durata delle operazioni, la loro reiterazione, l’entità economica e il grado di conoscenza della gestione societaria. In presenza di tali circostanze, le operazioni distrattive possono assumere la consistenza di plurimi e significativi segnali d’allarme, idonei a dimostrare che il sindaco fosse consapevole della gestione pregiudizievole e avesse scelto di non intervenire. Il medesimo criterio è stato recentemente ribadito dalla S.C., secondo cui la responsabilità omissiva presuppone, da un lato, «l’effettiva conoscenza di fatti pregiudizievoli per la società o, quanto meno, di “segnali di allarme” inequivocabili» (Cass. pen., sez. V, 7 luglio 2026, n. 25393) dai quali desumere l’accettazione del rischio dell’evento illecito e, dall’altro, la volontà di non attivarsi per impedirlo. A ciò deve aggiungersi la verifica, mediante giudizio controfattuale, che il tempestivo esercizio dei poteri impeditivi avrebbe potuto scongiurare o contenere l’evento (cfr. anche Cass. pen., sez. V, 30 marzo 2026, n. 12065). Applicando tali principi al caso concreto, la S.C. ha ritenuto corretta la decisione della Corte d’appello. I giudici di merito avevano infatti valorizzato la protrazione e la reiterazione dei prelievi, il loro rilevante ammontare complessivo e l’approfondita conoscenza della gestione societaria da parte dell’imputato. Tali circostanze, considerate unitariamente, sono state ritenute idonee a dimostrare che il presidente del collegio sindacale avesse avuto effettiva contezza delle operazioni e avesse consapevolmente scelto di non esercitare i propri poteri. Osservazioni La pronuncia si pone in continuità con l’orientamento che esclude ogni forma di responsabilità penale da «posizione» dei componenti del collegio sindacale. Gli obblighi previsti nel codice civile concorrono certamente a definire la posizione di garanzia del sindaco; la loro violazione, tuttavia, può assumere rilievo sul piano civilistico ma non si traduce automaticamente in concorso omissivo nel reato commesso dall’amministratore. Occorre, infatti, verificare quali specifici poteri impeditivi fossero concretamente esercitabili, se il loro tempestivo impiego avrebbe potuto impedire l’evento e, soprattutto, se l’omissione sia stata sorretta da dolo. Non basta, dunque, affermare che il sindaco avrebbe potuto accorgersi delle anomalie usando maggiore diligenza, poiché in tal modo la mera conoscibilità verrebbe indebitamente trasformata in conoscenza effettiva, con il rischio di convertire un addebito colposo in una responsabilità dolosa. Il discrimine risiede, dunque, anche nella consistenza del compendio probatorio. I segnali d’allarme assumono rilievo soltanto quando siano specifici, inequivoci, effettivamente conosciuti dal sindaco e direttamente collegati alle condotte illecite contestate. Solo in presenza di tali condizioni l’inerzia può essere interpretata come consapevole accettazione del rischio di prosecuzione dell’attività distrattiva. Nel caso esaminato, infatti, la S.C. ha ritenuto raggiunta tale soglia valorizzando, nel loro insieme, diverse variabili. Non è stata, quindi, la sola carica rivestita a fondare la responsabilità, ma la prova dell’effettiva conoscenza delle anomalie e della mancata attivazione. |