L’esercizio abusivo della professione medica al tempo del Covid-19

24 Agosto 2026

Sussiste il reato ex art. 348 c.p. nella condotta del soggetto non abilitato ai prelievi sierologici e ai tamponi antigenici. 

Massima

Integra il delitto di esercizio abusivo della professione previsto dall’art. 348 c.p. la condotta di chi, nell’ambito di un’attività organizzata, continuativa e remunerata di screening sanitario, effettui personalmente prelievi sierologici e tamponi antigenici rapidi su terzi senza essere in possesso della prescritta abilitazione professionale, trattandosi di atti sanitari riservati che, nel periodo dell’emergenza epidemiologica da Covid-19, la normativa nazionale e regionale affidava esclusivamente a personale sanitario qualificato o specificamente autorizzato.

Il caso

La vicenda giudiziaria oggetto della decisione in commento si colloca nella fase iniziale della pandemia da Covid-19 e riguarda, in particolare, l’attività di screening sanitario svolta, pacificamente, da un soggetto privo di qualifica sanitaria, nell’ambito di iniziative organizzate in favore di comunità locali e amministrazioni territoriali.

L’imputato, socio di maggioranza e amministratore di una società privata operante nel settore sanitario, pur non essendo né medico né infermiere, aveva partecipato direttamente ad attività di screening organizzate in numerosi comuni piemontesi e lombardi. In tale contesto aveva eseguito personalmente, per circa un anno, numerosi prelievi sierologici e tamponi nasofaringei destinati all’accertamento dell’infezione da SARS-CoV-2.

Dalle decisioni di merito emergeva che l’interessato fosse consapevole dell’assenza di un titolo professionale abilitante, avendo tuttavia operato in modo da lasciar intendere, almeno in talune occasioni, il possesso di competenze o qualifiche sanitarie. L’attività era inserita in una più ampia iniziativa imprenditoriale, caratterizzata anche da utilità economica, visibilità e promozione della società.

Il Tribunale riconosceva la responsabilità per il delitto di esercizio abusivo della professione (art. 348 c.p.). La Corte di appello confermava l’affermazione di responsabilità e rideterminava la sanzione, sostituendo la pena detentiva con la pena pecuniaria. Avverso tale decisione veniva proposto ricorso per cassazione, articolato su plurimi profili incentrati, in particolare, sulla pretesa non riserva professionale dell’effettuazione dei tamponi antigenici rapidi, l’erronea determinazione della pena sostitutiva, il mancato riconoscimento dell’attenuante dei motivi di particolare valore morale o sociale, l’omessa applicazione dello stato di necessità e l’esclusione dello stato di necessità putativo. Nel proprio ricorso, in particolare, l’imputato richiamava l’orientamento della Cassazione secondo cui il reato ex art. 348 c.p. non si configura in caso di attività che non richiedono specifiche nozioni od abilità e che, nel caso di specie, i tamponi antigenici rapidi costituivano dei meri dispositivi di autodiagnosi idonei allo screening della malattia. Quanto all’attenuante ex art. 62, n.1 c.p. il ricorrente affermava di aver svolto personalmente l’attività di screening per mero valore altruistico e non per vanità rilevando che tale attività veniva svolta in luoghi privati, a prezzi calmierati, e accettando anche il rischio di essere contagiato recandosi presso il domicilio delle persone. Quanto ai soli prelievi sierologici l’imputato si duole della decisione della Corte d’Appello che ha ritenuto insussistente l’esimente dello stato di necessità ex art. 54 c.p. nonché di quella putativa ex artt. 54 e 59 c.p. in quanto egli avrebbe espletato la propria condotta nella convinzione di salvaguardare le persone e la loro salute.

La questione

L’attività di screening per la diagnosi del Covid-19 è sempre riservata a chi esercita la professione sanitaria?

La questione in esame è la seguente: l’attività di diagnosi del Covid-19 può essere effettuata da chi non è in possesso di alcuna abilitazione professionale (in particolare di medico e di infermiere) se, del resto, era possibile effettuare un test di autodiagnosi con l’apposito kit presente in commercio?

Le soluzioni giuridiche

La Corte di cassazione rigetta il ricorso, confermando la responsabilità dell’imputato per il delitto di cui all’art. 348 c.p. e ribadendo che sia i prelievi sierologici sia i tamponi nasofaringei costituiscono, nel quadro normativo e scientifico dell’epoca, atti sanitari riservati.

La tesi difensiva secondo cui i tamponi antigenici rapidi sarebbero strumenti di semplice autodiagnosi viene respinta in ragione del criterio del «tempo del fatto»: la tipicità e l’offensività della condotta devono essere valutate alla luce della disciplina vigente (in particolare dall’art. 18 d.l. 28 ottobre 2020) e delle conoscenze scientifiche disponibili al momento in cui l’attività fu compiuta, non già sulla base dell’evoluzione successiva della tecnologia diagnostica o della disciplina dei kit domestici.

La Suprema Corte valorizza il dato per cui, durante la fase emergenziale considerata, l’esecuzione dei test era affidata a personale sanitario qualificato o comunque specificamente autorizzato. Di qui la conclusione secondo cui il soggetto privo di abilitazione che effettui direttamente tamponi e prelievi su terzi, in modo organizzato e non occasionale, invade un ambito professionalmente riservato. La Corte, infatti, sottolinea che l'Istituto Superiore di Sanità aveva dettato raccomandazioni per il corretto prelievo, conservazione e analisi sul tampone rino-orofaringeo per la diagnosi del Covid, precisando che: a) il tampone rino-faringeo richiede da parte degli operatori sanitari una basilare conoscenza anatomica di questo distretto e della procedura che deve essere seguita; b) la semplicità del prelievo, non significa che possa essere eseguita da chiunque, ma da personale addestrato e specializzato, che deve garantire la corretta esecuzione della procedura, evitando sia la contaminazione del campione, sia la raccolta del tratto più esterno delle fosse nasali, in quanto inficerebbe il risultato del test molecolare.

Viene altresì esclusa ogni riduzione dell’offensività della condotta. L’intervento di un soggetto non qualificato non compromette soltanto la corretta esecuzione tecnica dell’atto, ma incide sulla fiducia degli utenti e sulla funzionalità dell’intero sistema di monitoraggio epidemiologico, che presuppone l’affidabilità delle operazioni di raccolta, esecuzione e validazione dei test. Le condotte del ricorrente, afferma la Cassazione nella sentenza in commento, vanno collocate nel periodo iniziale della pandemia e in quello successivo all'ottobre 2020, quando non si conosceva nulla del virus, della carica batterica, dei modi di trasmissione e dei metodi di diagnosi, progressivamente allineati alle conoscenze scientifiche e alla necessità di monitorare i contagi e contenerne la diffusione, promuovendo a tal fine campagne di screening. In questo contesto di implementazione del sistema diagnostico ha operato l’imputato, eseguendo su terzi, senza averne titolo, prelievi antigenici rapidi con rischi di contaminazione del campione, di contagio per il soggetto controllato e per lo stesso operatore, in tal modo finendo per frustare le finalità delle iniziative di monitoraggio incentivate per contrastare la diffusione del virus. Al pari della normativa nazionale, anche quella regionale incentivava l'uso dei test antigenici rapidi per il monitoraggio della diffusione del virus, che, si ricorda, ebbe un'impennata dopo l'estate 2020, prevedendo il coinvolgimento di altre categorie professionali quali i farmacisti, oltre ai medici di medicina generale e pediatri, in contesti organizzati con misure di prevenzione e protezione adeguate per la condivisione dei dati a livello locale/regionale/nazionale delle validazioni su vari tipi di test antigenici rapidi, inclusi quelli salivari, in commercio per ottimizzare le strategie del loro uso. Si trattava, comunque, afferma la Cassazione, di test rapidi che sia la legislazione nazionale (art. 18 d.l. 28 ottobre 2020 attribuiva a medici, infermieri e pediatri l'esecuzione dei tamponi antigenici; l'art. 1, comma 418, della legge n. 178/2020 la estese ai farmacisti), sia quella regionale riservava a personale sanitario formato o a soggetti appositamente abilitati per garantire la validità del risultato, specialmente ai fini del tracciamento e dell'emissione della certificazione verde. In particolare, la regione Piemonte con delibera del 20 ottobre 2020 stabilì che il prelievo mediante tampone oro-rino-faringeo poteva essere effettuato presso strutture autorizzate per l'esercizio di attività sanitarie o socio-sanitarie da personale sanitario con la qualifica di medico o infermiere in possesso di adeguata competenza; attività estesa con delibera del 3 novembre successivo ad ambulatori, farmacie e parafarmacie, sempre affidandola a personale sanitario con qualifica di medico o infermiere o altre figure espressamente autorizzate in possesso di adeguata competenza, fermo restando la necessità di garantire misure organizzative, di prevenzione e protezione adeguate.

Nella decisione si afferma, inoltre, che la condotta dell’imputato non poteva ritenersi scriminata dalla sussistenza, nel caso di specie, dello stato di necessità reale ovvero putativo: l’emergenza sanitaria non integrava di per sé una situazione di inevitabilità della condotta illecita, quando sia concretamente possibile ricorrere a personale abilitato. In particolare la sentenza ha escluso che tali condotte potessero ritenersi imposte dall'urgenza o giustificate dalla necessità di salvare da un pericolo imminente le persone da lui sottoposte ai prelievi, non emergendo che ciò fosse dovuto a carenza di risorse, di personale o a situazioni non altrimenti risolvibili senza il suo personale intervento. Non è emerso, del resto, che l'azione del ricorrente fosse stata necessitata da condizioni di urgenza e di pericolo per la salute dei pazienti, non altrimenti evitabili, dovendo attribuirsi il suo intervento e l'esecuzione diretta dei tamponi piuttosto all'esigenza, ammessa, di soddisfare la propria vanità, effettuando prelievi a persone selezionate - professionisti, giornalisti, sindaci-, tanto da farsi fotografare durante l'esecuzione dei prelievi.

Per le stesse ragioni non è si è ritenuta prospettabile la configurabilità della scriminante putativa dello stato di necessità, specie a fronte della dichiarata consapevolezza del ricorrente di non essere abilitato ad eseguire prelievi e tamponi e dell'ammissione di aver ceduto alla vanità, stante la pubblicità derivata dalle giornate di screening organizzate dalla sua società.

È stata infine negata l’attenuante dei motivi di particolare valore morale o sociale, in ragione della compresenza di finalità imprenditoriali, promozionali ed economiche. In particolare la Cassazione ha ritenuto che l'attività abusivamente svolta dal ricorrente non era ispirata da finalità morali o di solidarietà sociale, ma da motivi personali ed inserita nell'ambito di un'attività imprenditoriale, sicché la sua partecipazione personale ad attività di screening risultava funzionale a promuovere e ad accreditare la sua società con evidente attesa di ritorno economico e, al contempo, destinata a soddisfare la sua vanità, selezionando i pazienti e lasciando credere, senza mai smentire il convincimento generato dai suoi comportamenti, anche in persone qualificate e persino operanti nello stesso settore, di non essere medico. Né può risultare trascurabile la situazione di rischio cui erano esposti gli ignari pazienti che si affidavano al ricorrente, credendo, anzi, essendo indotti dai suoi atteggiamenti a credere, nella sua competenza e qualificazione professionale: elemento, questo, che non può risultare di minore importanza - nella nota situazione emergenziale in cui vi era estrema difficoltà di accesso alle strutture e ai servizi sanitari- rispetto alla dedotta volontà del ricorrente di contribuire all'attività di monitoraggio e diagnosi del virus nell'interesse della collettività.

Osservazioni

L’effettuazione di test antigenici e di prelievi sierologici possono essere svolti da soggetti privi di abilitazione quando lo richiede la situazione eccezionale provocata dalla pandemia?

La pronuncia assume un rilievo che travalica la specifica fattispecie dell’esercizio abusivo della professione e si colloca tra le decisioni chiamate a verificare se il contesto emergenziale in cui si sono consumate le condotte dell’imputato possa incidere sui confini della legalità penale. La questione sottesa al ricorso, come visto, è più ampia di quella apparentemente oggetto del giudizio: l’eccezionalità della crisi sanitaria e la necessità di realizzare su larga scala attività diagnostiche potevano consentire un «allentamento» della riserva professionale prevista a tutela delle professioni sanitarie?

La risposta della Cassazione è netta e non lascia dubbi. L’emergenza non rappresenta uno spazio normativamente neutro, nel quale le ordinarie regole di competenza cessano di operare, ma costituisce semmai il contesto nel quale tali regole manifestano la loro massima funzione di garanzia. La pandemia ha generato, in numerosi settori dell’ordinamento, una tensione permanente tra esigenze di efficienza e garanzie di legalità; la decisione in esame sceglie chiaramente (ed ovviamente) di privilegiare le esigenze del rispetto delle garanzie di legalità, ribadendo che la tutela della salute collettiva non si realizza attraverso l’attenuazione delle regole professionali, ma attraverso il loro rigoroso rispetto. La sentenza, sotto questo profilo, contiene un’affermazione di metodo: l’emergenza può giustificare delle discipline speciali e derogatorie, ma non può essere trasformata dall’interprete in una causa generica di neutralizzazione della tipicità penale. In assenza di una previsione derogatoria espressa, le riserve professionali continuano a operare secondo la loro ordinaria funzione di selezione, garanzia e responsabilizzazione degli esercenti.

Uno degli snodi più rilevanti della motivazione riguarda la misura in cui l’atto compiuto debba essere considerato «riservato». La difesa si è «concentrata» sulla semplicità materiale dell’operazione: se il tampone rapido è tecnicamente agevole e, in una fase successiva, può essere utilizzato in autodiagnosi, allora l’esecuzione del test non dovrebbe costituire atto sanitario professionalmente riservato. La Corte di Cassazione non condivide questa impostazione difensiva perché reputa riduttivo il criterio della mera complessità tecnico-materiale. La riserva professionale non protegge soltanto la complessità dell’atto e il bagaglio nozionistico necessario per il suo espletamento ma la sua collocazione in un procedimento sanitario complesso e ben scandito: scelta del test, corretta esecuzione, gestione del campione, lettura del risultato, raccordo con i protocolli di sanità pubblica, tracciamento e conseguenze operative sul piano epidemiologico. Il passaggio è importante perché consente di evitare una lettura atomistica dell’attività sanitaria. Un atto apparentemente semplice può essere riservato non perché richieda sempre una particolare abilità manuale o delle particolari nozioni ma perché si inserisce in un circuito di responsabilità professionale e pubblicistica che l’ordinamento affida a soggetti qualificati. La professionalità richiesta non coincide dunque soltanto con la capacità di introdurre un tampone o svolgere un prelievo, ma con la capacità di operare secondo regole scientifiche, deontologiche, organizzative e pubbliche.

Tradizionalmente il delitto di esercizio abusivo della professione è stato ricondotto alla tutela dell’amministrazione pubblica e dell’ordinato esercizio delle professioni regolamentate. La sentenza valorizza però una dimensione ulteriore, particolarmente evidente nel contesto pandemico: l’interesse protetto non coincide soltanto con il corretto esercizio della professione sanitaria, ma si estende alla funzionalità del sistema pubblico di prevenzione epidemiologica.

L’offesa non riguarda soltanto il singolo utente sottoposto al test. In una fase in cui la raccolta dei dati diagnostici costituiva uno strumento essenziale di contenimento del contagio, la corretta esecuzione dei test incideva sulla qualità dell’informazione sanitaria, sulla tempestività delle misure di isolamento, sull’attendibilità delle valutazioni epidemiologiche e sulla fiducia della collettività nel sistema di prevenzione.

La pronuncia, pertanto, conferma una lettura plurioffensiva dell’art. 348 c.p. Nel settore sanitario, la norma tutela insieme la fede pubblica professionale, l’affidamento dei cittadini, la salute individuale e la salute collettiva. Proprio tale pluralità di interessi spiega perché l’offensività non possa essere esclusa sulla base della sola apparente semplicità del gesto materiale. Come noto, la fattispecie incriminatrice dell'art. 348 c.p., che punisce chi «abusivamente esercita una professione, per la quale è richiesta una speciale abilitazione dello Stato», trova la propria ratio nella necessità di tutelare l'interesse generale, di pertinenza della pubblica amministrazione, a che determinate professioni, richiedenti particolari requisiti di probità e competenza tecnica, vengano esercitate soltanto da chi, avendo conseguito una speciale abilitazione amministrativa, risulti in possesso delle qualità morali e culturali richieste dalla legge (in tal senso, testualmente, Cass. pen., sez. VI, 15 novembre 1982, n. 1207, Rv. 167698). Il titolare dell'interesse protetto è, quindi, soltanto lo Stato, e l'eventuale consenso del privato destinatario della prestazione professionale abusiva non può avere valore scriminante. In definitiva, quindi, con la norma incriminatrice de quo si tutela il cittadino dal rischio di affidarsi, per determinate esigenze, a soggetti inesperti nell'esercizio della professione o «indegni» di esercitarla. Secondo la consolidata giurisprudenza della Cassazione l'art. 348 c.p. ha natura di norma penale in bianco in quanto postula, come si evince dalla stessa formulazione del testo normativo (cfr. l'avverbio «abusivamente»), l'esistenza di altre disposizioni di legge che stabiliscano le condizioni oggettive e soggettive in difetto delle quali non è consentito - ed è quindi abusivo - l'esercizio di determinate professioni (quelle per cui occorre l'abilitazione statale); trattasi propriamente di altre disposizioni che, essendo «sottintese»​ nell'art. 348, sono integrative della norma penale ed entrano a far parte del suo contenuto quasi per incorporazione; cosicchè la violazione di esse si risolve in violazione della norma incriminatrice (Cass. pen., sez. VI, 18 novembre 1993, n. 2685, Rv. 198235). Da ciò consegue che ai fini della configurabilità del delitto in parola costituisce ignoranza inescusabile della legge penale la eventuale mancata conoscenza dei limiti di attività autorizzati dalla disciplina normativa del titolo professionale conseguito (Cass. pen., sez. VI, 10 novembre 2009, n. 47028, Rv. 245305).

Il nucleo più interessante della decisione è rappresentato dal criterio del «tempo del fatto». La difesa invocava l’evoluzione successiva della disciplina e della tecnologia diagnostica, osservando che i tamponi antigenici rapidi sono successivamente divenuti strumenti utilizzabili anche in modalità domestica. La Corte di Cassazione nega che tale evoluzione possa incidere retroattivamente sulla qualificazione penale della condotta.

Il principio è essenziale. La tipicità va verificata al momento dell’azione, sulla base delle norme, dei protocolli e delle conoscenze scientifiche allora vigenti. Diversamente, si introdurrebbe una forma impropria di retrovalutazione della condotta, nella quale l’interprete giudicherebbe il passato alla luce di saperi e assetti regolativi successivi.

La soluzione è coerente con il principio di legalità e con l’esigenza di prevedibilità della sanzione penale. Il cittadino deve poter conoscere, al momento in cui agisce, se la propria condotta è vietata; simmetricamente, non può pretendere che evoluzioni successive cancellino il disvalore di una condotta che, nel tempo del fatto, invadeva un ambito riservato. La sentenza assume perciò un rilievo che supera il caso dei tamponi e dei prelievi Covid e può orientare future questioni in materia di telemedicina, diagnostica digitale, intelligenza artificiale sanitaria e autodiagnosi tecnologicamente assistita.

La decisione si colloca nella linea interpretativa tracciata dalla giurisprudenza di legittimità, secondo cui l’esercizio abusivo della professione non si esaurisce nel compimento isolato di un singolo atto formalmente riservato, ma può emergere anche dalla realizzazione di attività svolte con modalità professionali, organizzate, continuative e tali da generare nei terzi l’affidamento circa l’esistenza di una qualifica abilitante. Cass. pen., sez. VI, 12 dicembre 2024, n. 2704, ha, proprio di recente, ribadito che «che non integra il reato di esercizio abusivo di una professione il compimento senza titolo di atti che, pur non attribuiti singolarmente e in via esclusiva a una determinata professione, siano univocamente individuati come di competenza specifica di essa, se il loro compimento non è realizzato con modalità tali - per continuatività, onerosità e organizzazione - da creare, in assenza di chiare indicazioni diverse, le oggettive apparenze di un'attività professionale svolta da soggetto regolarmente abilitato (Cass. pen., sez. un., 15 dicembre 2011, n. 11545, Cani, Rv. 251819; Cass. pen., sez. VI, 28 novembre 2023, n. 5319, Rv. 286080)».

Sotto questo profilo il caso concreto presenta elementi particolarmente significativi: la durata protratta dell’attività, la pluralità degli interventi, l’inserimento in un’organizzazione societaria, il rapporto con enti territoriali, la presenza di un ritorno economico e promozionale, nonché la percezione esterna dell’agente quale soggetto professionalmente competente.

La professionalità abusiva, dunque, non è ricavata soltanto dall’atto materiale, ma dal contesto concreto in cui l’atto viene ripetutamente compiuto. È la struttura organizzata dell’attività a renderla socialmente idonea a sostituirsi alla professione regolamentata, aggravando il rischio per l’affidamento dei terzi e per gli interessi pubblici presidiati dalla disciplina delle abilitazioni.

La sentenza offre, poi, una riflessione particolarmente efficace sul principio di offensività. L’imputato tendeva a rappresentare l’attività come priva di reale pericolo perché avente ad oggetto test di uso relativamente semplice. La Corte, invece, come detto, amplia il fuoco dell’analisi: il pericolo non è soltanto l’errore nell’esecuzione del tampone o del prelievo, ma la compromissione dell’affidabilità complessiva del procedimento diagnostico.

Nel contesto pandemico, ogni test non correttamente eseguito o non garantito da personale competente poteva incidere non solo sul singolo risultato, ma sulla catena decisionale successiva: isolamento, segnalazione, tracciamento, circolazione delle persone, misure di contenimento. L’offesa, quindi, si manifesta come rischio sistemico, perché colpisce il circuito istituzionale attraverso cui l’informazione sanitaria viene prodotta e utilizzata.

Questa impostazione appare particolarmente convincente. L’art. 348 c.p., quando opera nel settore sanitario, non tutela una competenza professionale in sé e per sé, né un interesse meramente corporativo, ma un modello fiduciario di protezione della salute. La qualifica professionale è lo strumento attraverso cui l’ordinamento rende controllabile la qualità dell’attività svolta e attribuisce responsabilità al soggetto che la compie.

La Corte di Cassazione adotta condivisibilmente, una lettura rigorosa anche in tema di stato di necessità. Il punto non è negare la gravità dell’emergenza sanitaria ma impedire che tale gravità venga automaticamente convertita in causa di giustificazione. L’art. 54 c.p. richiede un pericolo attuale di danno grave alla persona ma richiede soprattutto che la condotta illecita sia inevitabile.

L’inevitabilità rappresenta il vero argine della scriminante. Non basta che l’azione sia utile, opportuna o persino socialmente desiderabile; occorre che non vi siano alternative lecite. Nel caso di specie, secondo la Corte, l’attività di screening avrebbe potuto essere organizzata mediante il ricorso a personale sanitario qualificato, come richiesto dalla disciplina emergenziale e come imposto dalla natura dell’attività svolta.

La decisione è significativa perché rifiuta una concezione emergenziale del diritto penale fondata sull’idea che la crisi renda meno vincolanti le regole ovvero renda generalizzate le scriminanti ogniqualvolta un soggetto ritenga utile per la collettività la propria attività. Al contrario, proprio quando il rischio collettivo è elevato, le regole di competenza assumono maggiore importanza. In definitiva, la sentenza impedisce che la categoria dello stato di necessità si trasformi in un meccanismo di legittimazione ex post dell’iniziativa privata non qualificata.

L’esclusione dello stato di necessità putativo completa il ragionamento della Corte. Anche quando l’agente ritenga soggettivamente di agire per fronteggiare una situazione di urgenza, occorre verificare se tale rappresentazione sia ragionevole e se l’errore cada su presupposti di fatto idonei a integrare la scriminante.

Nel caso concreto, l’assenza di abilitazione professionale, la natura organizzata dell’attività e la possibilità di coinvolgere soggetti qualificati escludono che l’imputato potesse ragionevolmente ritenere inevitabile la propria sostituzione al personale sanitario. L’emergenza pandemica non basta, in sé, a generare un errore scusabile sui presupposti della scriminante.

La soluzione appare coerente con la funzione dell’art. 59 c.p. Il riconoscimento della scriminante putativa non può dipendere dalla mera autopercezione dell’agente, altrimenti ogni iniziativa privata dichiaratamente orientata al bene collettivo potrebbe sottrarsi al controllo di legalità. L’errore deve essere ancorato a dati concreti, e non ad una generica rappresentazione della situazione d’urgenza.

La Corte affronta con rigore anche il tema dell’attenuante di cui all’art. 62, n. 1, c.p. La decisione distingue correttamente tra utilità sociale dell’attività e particolare valore morale o sociale del movente. Non ogni condotta astrattamente utile alla collettività è sorretta da un motivo qualificato ai fini dell’attenuante.

Il valore morale o sociale deve costituire la spinta effettiva, predominante e oggettivamente apprezzabile della condotta, secondo il sistema di valori accolto dall’ordinamento. Nel caso concreto, la presenza di finalità imprenditoriali, di ritorno economico, di visibilità e di promozione della società impedisce di riconoscere alla motivazione solidaristica quel carattere prevalente e qualificante richiesto dalla norma.

Il passaggio è importante perché evita una indebita sovrapposizione tra finalità utile e movente meritevole. L’ordinamento non premia qualunque iniziativa che produca un effetto socialmente positivo, ma soltanto quella realmente ispirata da ragioni etiche o solidaristiche di particolare intensità. La compresenza di un interesse economico non esclude sempre l’attenuante, ma diventa decisiva quando tale interesse appare strutturale all’iniziativa e non meramente accessorio. L'attenuante prevista dall'art. 62, n. 1, c.p. - aver agito per motivi di particolare valore morale o sociale – ricorre, infatti, ogniqualvolta il soggetto abbia agito o per motivi meritevoli di particolare approvazione secondo il comune senso etico o per motivi valutati favorevolmente secondo il comune sentire della società civile. Presupposto di tale attenuante non è, quindi, il soddisfacimento di un interesse egoistico o patrimoniale, quand’anche indiretto o secondario.

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