Oltraggio a pubblico ufficiale in danno della polizia municipale e tenuità del fatto
26 Agosto 2026
Massima Il divieto di applicazione della causa di non punibilità per la particolare tenuità del fatto previsto dall’art. 131-bis, comma 3, n. 2, c.p. opera, con riguardo al delitto di oltraggio a pubblico ufficiale commesso in danno di un appartenente alla polizia municipale, nel solo caso in cui quest’ultimo stia svolgendo, al momento del fatto, funzioni di ufficiale o di agente di polizia giudiziaria o di agente di pubblica sicurezza. Il caso Un imputato per il delitto di oltraggio a pubblico ufficiale commesso in danno di un appartenente alla polizia municipale chiedeva l’applicazione dell’art. 131-bis c.p. che era rigettata stante il tenore letterale della disposizione. Proposto ricorso in cassazione, i giudici di legittimità annullavano con rinvio la sentenza di merito sul rilievo che la causa di non punibilità della particolare tenuità del fatto opera con riguardo al delitto di oltraggio a pubblico ufficiale commesso in danno di un appartenente alla polizia municipale, nel caso in cui quest’ultimo stia svolgendo, al momento del fatto, funzioni di ufficiale o di agente di polizia giudiziaria o di agente di pubblica sicurezza. La questione La questione in esame è la seguente: in tema di delitto di oltraggio a pubblico ufficiale commesso in danno di un appartenente alla polizia municipale, l’art. 131-bis c.p. quando può operare? Le soluzioni giuridiche La decisione in commento richiama la sentenza n. 172 del 2025 della Corte costituzionale con la quale ha dichiarato l'illegittimità costituzionale dell'art. 131-bis, comma 3, c.p., nella parte in cui si riferisce agli artt. 336 e 337 dello stesso codice, disponendo che l'offesa non può essere ritenuta di particolare tenuità quando il fatto è commesso nei confronti di un ufficiale o agente di pubblica sicurezza o di un ufficiale o agente di polizia giudiziaria nell'esercizio delle proprie funzioni. Nel decidere su una questione sollevata dal Tribunale di Firenze, la Corte ha, dapprima, rilevato che, ai sensi dell'art. 131-bis del codice penale, come modificato dalla «riforma Cartabia» (d.lgs. n. 150/2022), l'esimente del fatto di lieve entità può essere riconosciuta, in linea generale, per i reati puniti con la pena della reclusione non superiore nel minimo a due anni, salvo specifiche eccezioni; ha altresì osservato che tra queste eccezioni figurano i reati di cui agli artt. 336 e 337 c.p., ove commessi nei confronti di un ufficiale o agente di pubblica sicurezza o di un ufficiale o agente di polizia giudiziaria nell'esercizio delle proprie funzioni, per i quali il fatto non può mai essere considerato di lieve entità, pur se, per i reati stessi, è prevista una pena minima non superiore a due anni. La Corte ha, quindi, ritenuto manifestamente irragionevole che la causa di non punibilità della particolare tenuità del fatto sia esclusa a priori per tali delitti (puniti con la reclusione da sei mesi a cinque anni) e invece ammessa – dopo la menzionata riforma – per il delitto di violenza o minaccia a un corpo politico, amministrativo o giudiziario, punito dall'art. 338 c.p. con la pena della reclusione da uno a sette anni. Questa distonia normativa va a scapito del reo – precisa la Corte –, anche sul piano della funzione rieducativa della pena, la quale esige un assetto razionale dell'intera disciplina sanzionatoria, inclusiva delle cause esimenti. Sul punto deve precisarsi che l'eccezione nominativa per i reati ex artt. 336 e 337 c.p. - ovvero, per la violenza o minaccia a un pubblico ufficiale e per la resistenza a un pubblico ufficiale - è stata introdotta dall'art. 16, comma 1, lett. b), del decreto-legge n. 53/2019, come convertito, con riferimento all'ipotesi in cui tali reati fossero commessi nei confronti di qualunque pubblico ufficiale nell'esercizio delle proprie funzioni. Il riferimento generico al pubblico ufficiale è stato sostituito da quello specifico all'ufficiale o agente di pubblica sicurezza o polizia giudiziaria dall'art. 7, comma 1, del decreto-legge n. 130/2020 (Disposizioni urgenti in materia di immigrazione, protezione internazionale e complementare, modifiche agli artt. 131-bis, 391-bis, 391-ter e 588 del codice penale, nonché misure in materia di divieto di accesso agli esercizi pubblici ed ai locali di pubblico trattenimento, di contrasto all'utilizzo distorto del web e di disciplina del Garante nazionale dei diritti delle persone private della libertà personale), convertito, con modificazioni, nella legge n. 173/2020. Da tale premessa, la Corte di cassazione precisa che la causa di non punibilità prevista dall’art. 131-bis c.p. relativamente al reato previsto dall’art. 341-bis c.p. è esclusa solo solo nel caso in cui l’oltraggio sia commesso nei confronti di un ufficiale o agente di pubblica sicurezza o polizia giudiziaria. Osservazioni L’art. 5 legge n. 65/1986 l'art. 57, comma 2 lett. b), c.p.p., sono univoci nel delimitare al territorio comunale la qualifica di agenti di polizia giudiziaria dei vigili urbani. L'art. 5 citato recita espressamente: «1. Il personale che svolge servizio di polizia municipale, nell'ambito territoriale dell'ente di appartenenza e nei limiti delle proprie attribuzioni, esercita anche: a) funzioni di polizia giudiziaria, rivestendo a tal fine la qualità di agente di polizia giudiziaria, riferita agli operatori, o di ufficiale di polizia giudiziaria, riferita ai responsabili del servizio o del Corpo e agli addetti al coordinamento e al controllo, ai sensi dell'art. 221, comma 3, c.p.p.»; l'art. 57, comma 2, c.p.p., lett. b), prevede: «Sono agenti di polizia giudiziaria:...b) i carabinieri, le guardie di finanza, gli agenti di custodia, le guardie forestali e, nell'ambito territoriale dell'ente di appartenenza, le guardie delle province e dei comuni quando sono in servizio, mentre la legge n. 65/1986, art. 4, n. 4, lett. b), dispone che.." b) le operazioni esterne di polizia, d'iniziativa dei singoli durante il servizio, sono ammesse esclusivamente in caso di necessità dovuto alla flagranza dell'illecito commesso nel territorio di appartenenza». La giurisprudenza ha applicato puntualmente il quadro normativo come ricostruito affermando che «a norma dell'art. 57, comma 2, lett. b), c.p., sono agenti di polizia giudiziaria, nell'ambito territoriale dell'ente di appartenenza, le guardie delle province e dei comuni quando sono in servizio. Consegue che la qualifica di agenti di polizia giudiziaria attribuita ai vigili urbani è limitata nel tempo («quando sono in servizio») e nello spazio («nell'ambito territoriale dell'ente di appartenenza»), a differenza di altri corpi (Polizia di Stato, Carabinieri, Guardia di Finanza, ecc.) i cui appartenenti operano su tutto il territorio nazionale e sono sempre in servizio» (Cass. pen. n. 35099/2015; Cass. pen. n. 8281/1995). Pertanto, ai sensi della legge n. 65/1986, art. 5 e dell'art. 57 comma 2, lett. b), c.p.p., la qualità di agenti di polizia giudiziaria è espressamente attribuita alle guardie dei comuni, alle quali è riconosciuto il potere di intervento nell'ambito territoriale dell'ente di appartenenza e nei limiti delle proprie attribuzioni, tra le quali rientra lo svolgimento di funzioni attinenti all'accertamento di reati di qualsiasi genere, che si siano verificati in loro presenza, e che richieda un pronto intervento anche al fine di acquisizione probatoria (Cass. pen. n. 1193/1994, la quale ha ritenuto legittimo il sequestro, ex art. 113 disp. att. c.p.p., di fuochi di artificio operato da un istruttore della polizia municipale, in relazione al reato di cui all'art. 678 c.p.). Invero, come espressamente precisato da altra pronuncia, dall'art. 57 c.p.p., non si evince che l'attività di agenti di polizia giudiziaria attribuita ai vigili urbani debba essere limitata ai soli reati che ledano interessi comunali, in quanto la dizione della norma ha carattere generale e la disposizione è confermativa di quella contenuta nella legge n. 65/1986, n. 65, art. 5, comma 1, lett. a) sull'ordinamento della polizia municipale (Cass. pen. n. 1869/1993). La qualifica di polizia giudiziaria è prevista all'art. 57 c.p.p. e gli agenti della polizia municipale vi possono rientrare secondo quanto stabilito al comma 3 «nei limiti del servizio cui sono destinate e secondo le rispettive attribuzioni», ma sempre che risulti in concreto che tale attività fosse esercitata al momento della condotta incriminata. Mentre per le funzioni di pubblica sicurezza, così come prevede l'art. 5 legge quadro sull'ordinamento della polizia municipale (legge n. 65/1986, legge n. 65/1986) si presuppone l'adozione di provvedimenti di competenza delle autorità amministrative territoriali e del Prefetto: «collaborano, nell'ambito delle proprie attribuzioni, con le Forze di polizia dello Stato, previa disposizione del sindaco, quando ne venga fatta, per specifiche operazioni, motivata richiesta dalle competenti autorità» (art. 3); l'art. 5, comma 2, specifica che «il prefetto conferisce al suddetto personale, previa comunicazione del sindaco, la qualità di agente di pubblica sicurezza, dopo aver accertato il possesso dei seguenti requisiti: omissis» (Cass. pen. n. 2278/2026). La qualifica di addetto alla pubblica sicurezza non è, pertanto, correlata automaticamente alla qualifica di vigile urbano, ma presuppone uno specifico provvedimento formale da parte del Prefetto, capo della pubblica sicurezza nel territorio provinciale. Ne consegue che in assenza di riferimenti concreti a tali predette qualifiche soggettive, la particolare tenuità del fatto è applicabile per il caso di oltraggio nei confronti di appartenenti alla polizia municipale. |