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Secondo una impostazione, a cui aderisce la decisione in commento, la regola generale prevista dall’art. 63, comma quarto, c.p., trova sempre applicazione nel caso di concorso tra aggravanti ad effetto speciale, anche quando si tratti di circostanze per le quali sia escluso il giudizio di bilanciamento. Ed invero, sebbene una circostanza aggravante privilegiata ovvero a “blindatura forte” - come quella ex art. 416-bis.1 c.p. - sfugga al giudizio di bilanciamento, nondimeno ciò non comporta che questa si sottragga pure al disposto dell’art. 63, comma quarto, c.p.: quest’ultima disposizione non opera sul piano della comparazione tra circostanze eterogenee, ma disciplina il concorso tra circostanze omogenee (tra le altre, Cass. pen., sez. VI, 7 novembre 2019, n. 52011, Rv. 278055; Cass. pen., sez. V, 17 settembre 2018, n. 47519, Rv. 274181). In altre parole, anche in caso di presenza di una aggravante privilegiata ad effetto speciale in concorso omogeneo con una, o più aggravanti ulteriori ad effetto speciale, trova applicazione la regola di calcolo del cumulo giuridico ai sensi dell’art. 63, comma quarto, c.p.: il giudice di merito, pertanto, deve tenere conto della circostanza speciale più grave e se del caso applicare un aumento di pena non superiore a un terzo per le ulteriori aggravanti speciali complessivamente apprezzate. L’effetto è che le ulteriori aggravanti ad effetto speciale rimangono assorbite nella circostanza più grave; sicché la circostanza aggravante soccombente, che consente al giudice di applicare un altro aumento di pena, si trasforma da circostanza ad effetto speciale in circostanza facoltativa comune, non avendo il legislatore predeterminato l’entità della variazione di pena che il giudice può apportare. Per una differente impostazione, di converso, l’aggravante speciale di cui all’art. 416-bis.1 c.p. è soggetta alla regola generale dell’art. 63, comma quarto, c.p. e, tuttavia, segue il suo statuto autonomo che contempla l’aggravio del trattamento sanzionatorio da un terzo alla metà, concorrendo con le altre aggravanti, seppure ad
effetto speciale. Ciò determina che in caso di concorso tra più circostanze aggravanti ad effetto speciale, alle aggravanti di cui all’art. 416-bis.1 c.p., escluse dal giudizio di bilanciamento, non si applica la regola generale prevista dall'art. 63, comma quarto, c.p., bensì l’autonoma regolamentazione derogatoria ex art. 416-bis.1 c.p. (tra le altre, Cass. pen., sez. II, 7 febbraio 2016, n. 18278, Rv. 269855; Cass. pen., sez. II, 5 novembre 2021, n. 5616, non mass.; Cass. pen., sez. II, 12 luglio 2024, n. 34643, non mass.). Nel solco di tale indirizzo, al fine di escludere l’applicabilità dell’art. 63, comma quarto, c.p., si suole valorizzare la ragione che ha animato l’introduzione nell’ordinamento dell’art. 416-bis.1 c.p., che non è esclusivamente quella di sanzionare più rigidamente chi realizza un reato ricorrendo al metodo mafioso o con il fine di agevolare le associazioni mafiose; ma soprattutto quella di contrastare in modo efficace tali condotte, considerata la maggiore pericolosità insita nel contegno di coloro che operano in siffatta maniera. Di guisa che, nell’ipotesi di concorso tra più circostanze aggravanti ad effetto speciale, quella di cui all’art. 416-bis.1 c.p. va esclusa dal giudizio di bilanciamento, ai fini del calcolo degli aumenti di pena irrogabili, non applicandosi la regola generale prevista dall'art. 63, comma quarto, c.p., bensì l’autonoma disciplina derogatoria ex art. 416-bis.1 c.p., ove è previsto l’inasprimento della sanzione.
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