Interrogatorio preventivo da ripetere in caso di sopravvenienze investigative
28 Agosto 2026
Massima In caso di atti di indagine sopravvenuti rispetto al momento in cui si è tenuto l'interrogatorio preliminare alla decisione sulla richiesta di emissione di un’ordinanza cautelare, è sempre necessario l'espletamento di un nuovo interrogatorio che assolva alla finalità di salvaguardare la conoscibilità da parte della difesa di tutti gli elementi posti a fondamento della richiesta cautelare, indipendentemente dalla loro effettiva e concreta incidenza nelle valutazioni che hanno giustificato la successiva decisione che ha applicato la misura cautelare. Il caso Tizio, all’esito dell’interrogatorio preliminare previsto dall'art. 289, comma 2, c.p.p., veniva sottoposto alla misura interdittiva della sospensione dall'esercizio di un pubblico ufficio, per la durata di un anno, in relazione ai reati di turbata libertà degli incanti e turbata libertà del procedimento di scelta del contraente (artt. 353 e 353-bis c.p.). Dopo l’espletamento dell’interrogatorio, ma prima dell’adozione dell’ordinanza cautelare, il pubblico ministero procedeva all’interrogatorio di un coindagato di Tizio, depositando il relativo verbale nella cancelleria del giudice competente a decidere in unione agli altri elementi di prova già depositati a corredo della richiesta di applicazione della misura cautelare a norma dell'art. 291 c.p.p. Tizio impugnava l’ordinanza cautelare emessa nei suoi confronti eccependone la nullità, ma il tribunale del riesame rigettava il ricorso sul presupposto che l’atto investigativo sopravvenuto non aveva avuto rilevanza decisiva nel tessuto motivazionale dell’ordinanza cautelare, stante il contenuto confessorio confermativo delle emergenze desunte dalle intercettazioni. Tizio ricorreva per la cassazione dell’ordinanza di riesame lamentando la violazione degli artt. 289, comma 2, 291, comma 1-quatere 292, comma 3-bis, c.p.p. La Corte di Cassazione accoglieva il ricorso affermando il principio di diritto riportato in epigrafe. La questione La questione affrontata dalla Corte di Cassazione è la seguente: in caso di atti investigativi depositati nella cancelleria del giudice per le indagini preliminari dopo la celebrazione dell’interrogatorio preventivo, ma prima della decisione del giudice sulla richiesta cautelare del pubblico ministero, è necessario ripetere l’interrogatorio prima di emettere l’ordinanza cautelare? Le soluzioni giuridiche Con specifico riferimento all'interrogatorio preliminare all'emissione della misura dell'interdizione dall'esercizio di un pubblico ufficio o servizio, previsto dall'art. 289, comma 2, c.p.p., la Suprema Corte aveva avuto modo di affermare che l’incombente di garanzia deve essere preceduto dal deposito di tutti gli atti posti a fondamento della richiesta di applicazione della misura al fine di consentire all'indagato di estrarne copia e di approntare un'adeguata difesa, con la conseguenza che, qualora successivamente al suo espletamento, e prima dell'emissione del provvedimento del giudice, il pubblico ministero alleghi ulteriori atti di indagine, siano essi o meno dipendenti dalle dichiarazioni rese dall'indagato, il giudice deve procedere ad un nuovo interrogatorio anch'esso preceduto dalla previa ostensione degli atti all'indagato ed al suo difensore, la cui mancanza determina la nullità per violazione del diritto di difesa (cfr. Cass. pen., sez. VI, 15 marzo 2018, n. 26929, Rv. 273416). La sentenza in esame, pur occupandosi dell’applicazione di una misura sospensiva in relazione ad un delitto contro la pubblica amministrazione, già caratterizzata, ex art. 289, comma 2, c.p.p., da un’inversione dell’ordinaria sequenza ordinanza-interrogatorio, affronta la tematica con riferimento al nuovo contesto normativo introdotto dalla legge n. 114/2024 e caratterizzato dalla estensione a tutte le misure cautelari personali dell’interrogatorio preventivo (art. 291, comma 1-quater, c.p.p.) e dalla espressa previsione di nullità per il caso di sua omissione (art. 292, comma 3-bis, c.p.p.). Si osserva che l’art. 292, comma 3-bis, c.p.p. prevede la sanzione della nullità dell’ordinanza cautelare non soltanto per il caso in cui sia stato omesso l’interrogatorio preventivo, ma anche quando mancano o sono insufficienti gli avvisi di cui ai commi 1-septies e 1-octies dell’art. 291 c.p.p. Uno dei contenuti essenziali di tali avvisi riguarda il deposito nella cancelleria del giudice della richiesta di applicazione della misura cautelare e degli atti presentati a corredo di tale richiesta, nonché la facoltà di prendere visione ed estrarre copia di tutti gli atti depositati. Da questa concatenazione di disposizioni, la Corte desume che la nullità è destinata a colpire non soltanto le ordinanze che non siano state precedute da un interrogatorio dell’indagato, ma anche quelle emesse all’esito di un interrogatorio che sia stato svolto senza il previo deposito di tutti gli atti che il pubblico ministero ha posto a fondamento della richiesta cautelare. In merito al regime della nullità, la sentenza la qualifica come di ordine generale a regime intermedio. Da ciò dovrebbe discenderne la rilevabilità d’ufficio e la deducibilità fino alla pronuncia della sentenza di primo grado (art. 180 c.p.p.), ma nella motivazione si legge, invece, che tale nullità «deve essere eccepita nella prima occasione utile, come avvenuto nel caso di specie, essendo stata tempestivamente dedotta con la sua impugnazione nell'ambito del procedimento dinanzi al Tribunale per il riesame». Passando al secondo tema, quello della «prova di resistenza» su cui si è basato il tribunale del riesame per rigettare l’eccezione, la pronuncia in esame osserva che la decisività o meno degli elementi di indagine sopravvenuti rispetto all'espletamento dell'interrogatorio non può assume alcuna rilevanza perché la nullità è espressamente prevista in conseguenza di un violazione di legge e trova fondamento nel diritto della persona interrogata ad avere accesso a tutti gli atti depositati dal pubblico ministero a corredo della richiesta cautelare. Del resto, non può escludersi che elementi ritenuti superflui in sede di applicazione della misura siano al contrario ritenuti rilevanti per l'esercizio del diritto di difesa. Come ricorda la Corte, l'interrogatorio preventivo non assolve solo alla funzione di consentire al giudice di vagliare la fondatezza dei gravi indizi di colpevolezza e la permanenza delle esigenze cautelari, ma anche – e, aggiungiamo noi, soprattutto – a quella di consentire all'indagato di poter approntare un’adeguata difesa per mezzo della conoscenza degli atti che il pubblico ministero ha portato a sostegno della richiesta cautelare. Venendo al rimedio individuato dalla pronuncia in commento per neutralizzare la potenziale portata patologica di una investigazione suppletiva disvelata dopo l’interrogatorio, esso non può che sostanziarsi nella necessità di espletare un nuovo interrogatorio preceduto dalla discovery degli atti investigativi sopravvenuti. È opportuno precisare che la ripetizione dell’incombente di garanzia si impone in tutti i casi in cui la difesa non abbia avuto pieno accesso al dossier investigativo, a prescindere che si tratti degli atti di indagine già depositati dal pubblico ministero insieme alla richiesta cautelare (e, per qualsiasi motivo, non messi integralmente a diposizione della difesa), di atti già assunti ma non depositati o di atti sopravvenuti rispetto al momento in cui si è tenuto l'interrogatorio preventivo. La Corte, infine, ricorda che il pubblico ministero non è tenuto a trasmettere al giudice per le indagini preliminari tutti gli atti di indagine compiuti nella loro integralità, potendo selezionare il materiale indiziario da sottoporre al vaglio del giudice in funzione della decisione richiesta, in quanto l'obbligo di una trasmissione completa ed integrale sussiste solo per gli elementi a favore dell'imputato (cfr. ex multis Cass. pen., sez. II, 6 febbraio 2008, n. 12080, Rv. 239739). Ciò vale anche per gli atti sopravvenuti rispetto all’espletamento dell’interrogatorio, che il pubblico ministero rimane libero di depositare o meno, salvo che siano favorevoli all’indagato, ma se decide di porli a diposizione del giudice, questi dovrà necessariamente ripetere l’interrogatorio per consentire alla difesa di contraddire sulle novità investigative. Osservazioni È opportuno ricordare che fino ad un recente passato l’interrogatorio dell’indagato seguiva l’esecuzione della misura cautelare e serviva a verificare la legittimità della decisione adottata in funzione di garanzia del diritto di difesa (art. 294 c.p.p.). Facevano eccezione a tale scansione temporale le misure cautelari applicate a seguito di convalida dell’arresto o del fermo e le misure cautelari della sospensione dall'esercizio di un pubblico ufficio o servizio applicate in relazione ad un delitto contro la pubblica amministrazione (art. 289, comma 2, c.p.p.), casi nei quali l’indagato veniva (e viene tutt’ora) interrogato dal giudice prima di emettere la decisione cautelare e in funzione di quest’ultima. Sviluppando quest’ultima soluzione normativa, la legge n. 114/2024 ha introdotto la regola del contraddittorio preventivo in tutti i casi in cui, nel corso delle indagini preliminari, non risulti necessario che il provvedimento cautelare sia adottato «a sorpresa» (art. 291, comma 1-quater, c.p.p.), mantenendo l’interrogatorio successivo nei soli casi in cui non sia opportuno rendere noto all’indagato che è stata richiesta una misura cautelare nei suoi confronti. In particolare, è previsto che l’interrogatorio sia svolto dopo l’esecuzione della misura, secondo il modello tradizionale, quando sussistono le esigenze cautelari del pericolo di fuga e dell’inquinamento probatorio oppure quando sussiste il pericolo di reiterazione del reato in relazione a delitti di rilevante gravità (la disposizione richiama i delitti di cui all’art. 407, comma 2, lett. a), c.p.p. e quelli di cui all’art. 362, comma 1-ter, c.p.p.) ovvero «a gravi delitti commessi con uso di armi o con altri mezzi di violenza personale». È evidente che l’anticipazione del contraddittorio, sebbene introdotta come regola, ha un'applicazione residuale, perché opera solo nel caso in cui venga in rilievo l’esigenza di cui alla lettera c dell'art. 274 c.p.p., con l’esclusione però dei reati più gravi. La riforma del 2024 ha introdotto anche una specifica sanzione per i casi in cui non venga rispettata la nuova scansione temporale. L’art. 292, comma 2-ter, c.p.p. stabilisce che l’ordinanza cautelare è nulla se non è preceduta dall’interrogatorio nei casi previsti dall’art. 291, comma 1-quater, c.p.p. Analoga sanzione è stata prevista quando è nullo l’interrogatorio perché il giudice non ha dato gli avvisi di cui ai commi 1-septies e 1-octies dell’art. 291 c.p.p. (art. 292, comma 3-bis, c.p.p.), tra cui «l'avviso di deposito nella cancelleria del giudice della richiesta di applicazione della misura cautelare e degli atti presentati ai sensi del comma 1, nonché della facoltà di prendere visione ed estrarre copia di tutti gli atti depositati, ivi compresi i verbali delle comunicazioni e delle conversazioni intercettate, con diritto alla trasposizione delle relative registrazioni su supporto idoneo alla riproduzione dei dati». Occorre rilevare che in relazione all’interrogatorio postumo ex art. 294 c.p.p., l’omissione dell’adempimento non dà luogo a nullità, ma ad inefficacia della misura ai sensi dell’art. 302, comma 1, c.p.p. Dunque, mentre le affermazioni fatte dal cautelato nell’interrogatorio ex art. 294 c.p.p. rilevano sul piano del dinamismo cautelare, potendo giustificare la revoca o la sostituzione del presidio cautelare, e l’omissione dell’interrogatorio inficia una misura ab origine legittimamente adottata, quelle fatte nell’interrogatorio ex art. 291, comma 1-quater, c.p.p. possono condizione l’an e il quomodo del potere cautelare e l’interrogatorio rileva sul piano della legittima adozione della misura, alla stregua di un elemento costitutivo del presidio cautelare. Ricostruita in questi termini la nuova disciplina, la lettura offerta dalla sentenza in commento risulta condivisibile. Essa dà continuità ad un condivisibile orientamento maturato sull’interrogatorio preventivo previsto per i soggetti pubblici accusati di reati contro la pubblica amministrazione, estendendolo all’interrogatorio preventivo introdotto dalla riforma Nordio per tutti i reati. La soluzione trova un addentellato normativo nella sanzione espressamente prevista per l’omesso o irregolare svolgimento dell’interrogatorio e trova giustificazione nella necessità che sia garantito alla difesa un contraddittorio consapevole e completo, a prescindere dalle sue forme di estrinsecazione, perché anche la decisione di esercitare il diritto al silenzio può essere condizionata da una base investigativa incompleta. L’unico passaggio che desta qualche perplessità è quello relativo alla necessità che l’indagato eccepisca la nullità in parola «nella prima occasione utile». Trattandosi di una nullità a regime intermedio, essa può essere rilevata d’ufficio o eccepita dalla parte fino alla deliberazione della sentenza di primo (art. 180 c.p.p.). Ora, se non vi sono dubbi che nella prassi gli indagati non tarderanno ad eccepirla per rimuovere il vincolo cautelare, ritengo comunque che un’eventuale istanza in tal senso formulata dopo la scadenza dei termini di riesame non possa ritenersi intempestiva. |