È conforme alla Costituzione la disciplina delle misure di coercizione indiretta (astreintes) anteriore alla riforma del processo civile del 2022

Redazione Scientifica Processo amministrativo
28 Agosto 2026

Non è incostituzionale l’art. 614-bis c.p.c. nel testo anteriore alle modifiche apportate dall’art. 3, comma 44, del d.lgs. n. 149/2022 atteso che il pericolo l’astreintes si protragga per un periodo di tempo troppo lungo può essere scongiurato con un’interpretazione costituzionalmente orientata.

La vicenda all’origine della questione di legittimità costituzionale ha riguardato l’art. 614-bis c.p.c. nella formulazione anteriore alle modifiche introdotte dal d.lgs. n. 149 del 2022. Il Tribunale di Brindisi è stato chiamato a decidere sull’opposizione a precetto proposta da uno degli odontoiatri destinatari di un atto con cui i genitori di una minore avevano richiesto il pagamento delle somme maturate a titolo di astreinte, disposta nell’ambito di un procedimento cautelare. La controversia era sorta a seguito della richiesta dei genitori di ottenere la restituzione delle radiografie dentarie della figlia, necessarie per promuovere un’azione risarcitoria relativa al trattamento odontoiatrico effettuato. A fronte della mancata consegna della documentazione, il Tribunale di Brindisi aveva disposto il sequestro giudiziario delle radiografie e applicato una misura coercitiva ai sensi dell’art. 614-bis c.p.c., prevedendo il pagamento di 50 euro per ogni giorno di ritardo nell’esecuzione del provvedimento. Poiché la documentazione non era stata restituita, i genitori avevano notificato un atto di precetto per ottenere il pagamento delle somme maturate a titolo di astreinte. Uno degli odontoiatri aveva quindi proposto opposizione, contestando la sproporzione della misura e il rischio che il protrarsi della penalità senza limiti temporali determinasse un sacrificio economico non giustificato dalla funzione coercitiva dell’istituto.

Il Tribunale di Brindisi ha sollevato questione di legittimità costituzionale dell’art. 614-bis c.p.c., nella parte in cui non prevedeva la possibilità per il giudice dell’opposizione di fissare un limite massimo temporale o quantitativo all’operatività dell’astreinte quando tale limite non fosse stato stabilito dal giudice della cognizione o della cautela.

Quanto alla rilevanza, la Corte costituzionale ha ritenuto che la questione fosse collegata al giudizio di opposizione a precetto, poiché il giudice rimettente doveva verificare se la somma richiesta a titolo di astreinte fosse ancora dovuta e se la misura conservasse efficacia dopo il protrarsi dell’inadempimento. Il giudice dell’opposizione non poteva modificare il contenuto del provvedimento che aveva disposto la misura coercitiva né rideterminarne l’importo, poiché ciò avrebbe comportato una modifica del titolo giudiziale.

Sotto il profilo della non manifesta infondatezza, il rimettente aveva evidenziato che la disciplina previgente non prevedeva espressamente né un termine finale né un limite quantitativo massimo dell’astreinte, con il rischio che la penalità aumentasse progressivamente per il solo decorso del tempo, perdendo il collegamento con la funzione propria dell’istituto.

La Corte costituzionale ha respinto le principali eccezioni preliminari sollevate dall’Avvocatura dello Stato, dichiarando invece inammissibile la censura relativa all’art. 47 della Carta dei diritti fondamentali dell’Unione europea, per mancata dimostrazione dell’applicabilità del diritto dell’Unione alla fattispecie.

Nel merito, la Corte ha anzitutto ricostruito la funzione dell’astreinte prevista dall’art. 614-bis c.p.c., introdotta per fronteggiare l’impossibilità di ottenere l’esecuzione forzata diretta degli obblighi infungibili. La misura di coercizione indiretta svolge una funzione anzitutto compulsoria, poiché mira a esercitare una pressione psicologica sull’obbligato attraverso la minaccia di una diminuzione patrimoniale destinata ad aumentare automaticamente in caso di mancato o ritardato adempimento. Solo qualora l’obbligato rimanga inadempiente, essa assume anche una funzione sanzionatoria, trasformandosi in una penalità pecuniaria collegata alla condotta concretamente tenuta.

La Corte ha poi esaminato la disciplina applicabile al caso concreto, ossia quella anteriore alla riforma del 2022. La successiva modifica normativa aveva infatti introdotto espressamente la possibilità per il giudice di stabilire un termine finale di efficacia della misura coercitiva, ma tale previsione non poteva trovare applicazione retroattiva alla misura già disposta.

La Corte ha quindi verificato la compatibilità costituzionale della disciplina previgente, chiarendo che l’assenza di un termine finale espresso non comportava la possibilità di una durata indefinita dell’astreinte. Una misura coercitiva destinata a sollecitare l’adempimento non può trasformarsi, per effetto del mero decorso del tempo, in una penalità sproporzionata e priva di collegamento con la finalità perseguita.

La Corte ha quindi ritenuto che il vuoto normativo determinato dalla mancata previsione espressa di un termine finale o di un limite quantitativo massimo dell’astreinte potesse essere superato attraverso un’interpretazione costituzionalmente orientata dell’art. 614-bis c.p.c.

In particolare, quando la misura coercitiva sia stata disposta senza un termine finale o un limite quantitativo massimo e il protrarsi dell’inadempimento, oltre un apprezzabile arco temporale, ne riveli la concreta inidoneità a indurre l’obbligato all’adempimento, il giudice dell’opposizione all’esecuzione può accertare la sopravvenuta perdita di efficacia dell’astreinte. Tale accertamento non comporta una modifica del contenuto del provvedimento coercitivo e non consente al giudice dell’opposizione di introdurre “ora per allora” un termine finale o un tetto massimo alla misura. Il giudice non può quindi sostituirsi al giudice della cognizione o della cautela nella determinazione dell’astreinte né rimettere in discussione le valutazioni già compiute nel provvedimento originario.

Il giudice dell’opposizione può tuttavia verificare un fatto successivo alla formazione del titolo giudiziale, ossia la perdurante efficacia coercitiva della misura. Qualora il protrarsi dell’inadempimento dimostri che l’astreinte ha perso la propria funzione sollecitatoria, egli può individuare il limite temporale entro il quale la misura ha conservato efficacia e, sulla base di tale limite, quantificare la somma per la quale il creditore ha diritto di procedere esecutivamente.

La Corte ha precisato che tale soluzione non contrasta con il principio secondo cui il giudice dell’opposizione all’esecuzione non può modificare il titolo esecutivo, poiché non incide sul contenuto originario del provvedimento, ma riguarda esclusivamente la verifica della sua perdurante efficacia esecutiva alla luce di una circostanza sopravvenuta.

Alla luce di tale interpretazione costituzionalmente orientata, la Corte costituzionale ha dichiarato:

  • inammissibile la questione di legittimità costituzionale dell’art. 614-bis c.p.c. sollevata in riferimento all’art. 117, primo comma, Cost., in relazione all’art. 47 della Carta dei diritti fondamentali dell’Unione europea, per mancata dimostrazione dell’applicabilità del diritto dell’Unione europea;
  • non fondate le questioni di legittimità costituzionale dell’art. 614-bis c.p.c. nella formulazione anteriore alla riforma del 2022, sollevate in riferimento agli artt. 3, 24, 41, 42 secondo comma, 111 e 117, primo comma, Cost., quest’ultimo in relazione all’art. 1 del Protocollo addizionale alla CEDU e agli artt. 6 e 13 CEDU, ritenendo che la disciplina potesse essere interpretata in modo conforme ai principi di ragionevolezza, proporzionalità ed effettività della tutela giurisdizionale.

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