Impugnazione per i soli interessi civili non inammissibile, va proseguita dal giudice civile

31 Agosto 2026

L’art. 573, comma 1-bis, c.p.p. prescrive che al giudice penale, in presenza di unico appello per i soli interessi civili proposto dalla parte civile costituitasi post riforma, competa unicamente la verifica della non inammissibilità dello stesso, accertata la quale, deve trasferire l’esame del merito al giudice civile del medesimo grado.

Massima

A fronte di unica impugnazione proposta solo per gli interessi civili, resta attribuito al giudice penale il solo compito di valutare la non inammissibilità dell’impugnazione stessa, superata la quale, il giudizio deve essere rinviato innanzi al giudice civile competente per la prosecuzione, cui spetta decidere sulle questioni civili utilizzando le prove acquisite nel processo penale e quelle eventualmente acquisite nel giudizio civile.

Il caso

All’esito del giudizio di primo grado, svoltosi nei confronti di persona imputata del delitto di cui all’art. 646 c.p. nel corso del quale la persona offesa si era costituita parte civile all’udienza del 12 ottobre 2023, il giudice assolveva l’imputata per insussistenza del fatto, in applicazione dell’art. 530, comma 2, c.p.p.

Appellava per i soli interessi civili, unicamente la parte civile. La Corte di appello confermava la decisione assolutoria resa in prime cure, con sentenza resa il 15 ottobre 2025.

La parte civile proponeva quindi ricorso per cassazione avverso la decisione denunciando la violazione dell’art. 573, comma 1-bis, c.p.p. perché la Corte distrettuale, ritenuta l’ammissibilità dell’appello, in quanto finalizzato ad ottenerne la riforma unicamente in termini di accertamento della responsabilità civile del fatto illecito contestato al fine della condanna dell’imputata al risarcimento del danno, aveva affrontato e deciso il merito dell’impugnazione, invece di trasferire il giudizio alla sezione civile competente, secondo quanto imposto dall’art. 573, comma 1-bis c.p.p.

In accoglimento del ricorso la Corte di cassazione ha annullato la sentenza impugnata disponendo la trasmissione degli atti per l’ulteriore corso alla sezione civile della Corte di Appello di Trento.

La questione

Un dato rilevante della innovativa disciplina introdotta con l’inserimento del comma 1-bis - a far data dal 30 dicembre 2022 - nell’art. 573 c.p.p., può ravvisarsi nel «recupero» della «autonomia» dell’azione civile rispetto al processo penale.

Tuttavia, intervenuta la definizione di quest’ultimo, in presenza dell’unica impugnazione per i soli interessi civili, è emersa l’esigenza interpretativa di specificare i poteri residuali in capo al giudice penale.

È questo il caso in cui, il giudice penale, cui l’impugnazione deve essere rivolta, preso atto che è venuta meno la condizione di «accessorietà»​ dell’azione civile al processo penale ormai definito, è tenuto unicamente a valutarne la non inammissibilità idonea a rendere necessaria la prosecuzione per la definizione delle questioni civili pendenti, assegnando al giudice civile competente il giudizio cognitivo del merito di quel gravame? Oppure può valutarne il merito? E, se si, in presenza di quali prospettazioni poste dalla parte impugnante?

Le soluzioni giuridiche

Occorre premettere che il ricorso in questione risulta essere stato trattato con contraddittorio scritto.

La Corte ha evidenziato al punto 3 del «RITENUTO IN FATTO» che in tale contesto cartolare, il difensore dell’imputata aveva richiesto «sospendersi il procedimento e trasmettere gli atti alla Corte Costituzionale»​, invocando le questioni di costituzionalità analizzate da Cass. civ., sez. III, ord., 5 marzo 2026, n. 4944, con cui si è dichiarata «rilevante e non manifestamente infondata, in riferimento agli artt. 3, 24, 25, 111, 117 Cost. e 6 Convenzione EDU, la questione di legittimità costituzionale dell’art. 573, comma 1-bis, c.p.p. con riferimento al comma 1-bis dell’art. 573 c.p.p., come introdotto dall’art. 33 comma 1 lett. d.lgs. del 10 ottobre 2022, n. 150» ritiene che il comma 1-bis dell’art. 573 c.p.p. sottragga irragionevolmente alla cognizione del giudice penale, per attribuirla a quella del civile, «la risoluzione di questioni che, sebbene funzionali alla decisione sul capo civile impugnato, tuttavia attengono preliminarmente a norme, categorie dogmatiche ed elaborazioni concettuali di natura processual-penalistica, normalmente estranee all’orizzonte conoscitivo del giudice civile».

Richiesta alfine ritenuta non condivisibile, anche sotto il profilo della sostenuta non manifesta infondatezza della questione stessa (punto 2.2 del «CONSIDERATO IN DIRITTO»). Anche se il caso scrutinato dalla Terza Sezione Civile, a ben guardare, è risultato essere alquanto diverso da quello in esame.

In quella sede la parte civile ricorrente aveva denunciato la violazione della legge processuale penale ad opera del giudice dell’appello che, applicando erroneamente la norma regolatrice del termine per la presentazione della impugnazione, aveva indebitamente dichiarato inammissibile il proprio appello proposto tempestivamente. Ciò nonostante, in quella sede di legittimità la fase rescissoria era comunque transitata al «giudice civile»​, cui però non poteva spettare l’esame del merito concernente la corretta applicazione delle norme processuali penali regolatrici della proponibilità dell’impugnazione penale.

Passando all’esame analitico dell’art. 573, comma 1-bis, c.p.p., la Corte ne evidenzia la ratio.

In presenza di un’unica impugnazione proposta per i soli interessi civili, il giudice di appello o la Corte di cassazione, vengono a trovarsi al cospetto della nuova disposizione normativa che riconoscendo la intervenuta autonomia dell’azione civile, comporta il dischiudersi della competente giurisdizione civile essendo ormai venuto meno ogni vincolo di accessorietà con il processo penale.

A tal punto, al giudice penale dell’impugnazione, in quanto naturale destinatario nella fase iniziale di cognizione della stessa, resta tuttavia assegnato l’espletamento del solo momento rescindente circoscritto alla verifica della non inammissibilità del gravame avente espressa qualificazione civilistica (giacché, il contrario, come ben ricorda la Corte, indurrebbe inesorabilmente l’epilogo del processo).

Il positivo superamento della verifica - a giudizio della Corte - innesta una lineare prosecuzione senza soluzione di continuità, del processo «dinanzi al giudice o alla sezione civile competente», poiché con il verbo «rinviano», il legislatore ha inteso specificare appunto la continuità funzionale procedurale e probatoria del giudizio. E’ questo, l’effetto del contestuale intervento riformatore operato inserendo la espressione «agli effetti civili» nella struttura dell’art. 78, comma 1 lett. d), c.p.p. che, prescrivendo la formulazione dell’atto di costituzione di parte civile nel rispetto delle peculiarità specifiche del rito civile, consentirà di impostare teleologicamente la prosecuzione ed essenzialmente il contraddittorio verso l’analitico accertamento: i) del fatto dannoso; ii) del relativo nesso eziologico secondo la regola di giudizio c.d. della probabilità prevalente; iii) del titolo civilistico della invocata responsabilità; e, infine, iiii) del quantum risarcitorio secondo le componenti normativamente previste per tale rito.

Peraltro, in assenza di una decisione di annullamento, è da ritenersi esclusa una «riassunzione»​ in senso tecnico-giuridico. Infatti la norma in esame - evidenzia la Corte - non onera la parte impugnante di compiere alcuna attività propulsiva. È il giudice penale colui che è tenuto ad innestare di ufficio lo spostamento del processo mediante il trasferimento al giudice civile cui spetta la trattazione e decisione delle questioni civili oggetto della specifica impugnazione.

Osservazioni

Il richiamo finale all’insegnamento interpretativo impartito dalle Sezioni Unite con la pronuncia n. 38481 del 2023 (appena riaffermato da Cass. pen., sez. V, 22 aprile 2026, n. 17971) operato in motivazione per puntualizzare le tre distinte fasi delle «conseguenze derivanti, in termini sistematici» ​dalla concreta applicazione della norma in esame, si rivela dirimente anche per la essenzialità funzionale espressa con ciascuna delle tre specificazioni.

Tuttavia, pur se paiono ben definiti i termini della innovativa disposizione traslativa scaturente dall’art. 573, comma 1-bis, c.p.p. nelle configurazioni conclusivamente evidenziate dalla Corte, secondo cui, in presenza di impugnazione per i soli interessi civili, il giudice penale non deve decidere il merito delle «questioni civili» e delle connesse domande restitutorie o risarcitorie, essendo il medesimo tenuto, appena verificata la non inammissibilità della impugnazione suddetta, a trasferire, senza dilazione, l’esame al giudice civile, desta qualche incertezza proprio il contenuto della terza ed ultima puntualizzazione, in quanto carente di una precisa perimetrazione sia dello standard probatorio che della diversificazione dello statuto delle prove con cui il nuovo giudice dovrà necessariamente confrontarsi, per una corretta prosecuzione secondo il rito civilistico di quella fase del giudizio.

Prendendo le mosse dalla evidenziata nuova impalcatura dell’atto introduttivo dell’azione civile nel processo penale e considerando che l’art. 2043 c.c. adotta il criterio civilistico «del più probabile che non»​ - notoriamente meno rigoroso di quello previsto dall’art. 40 c.p. per stabilire la causalità penale - non appare comunque adeguata e, soprattutto, risolutiva la indicazione che la Corte offre, sulla falsariga degli autorevoli arresti ricordati, secondo la quale, davanti al giudice civile ai fini di un criterio corretto per l’accertamento del nesso eziologico debba farsi luogo, proprio per quanto concerne il versante probatorio, ad una semplice «​continuità funzionale con la fase penale mediante utilizzazione del compendio già acquisito».

Se la omessa considerazione della ulteriore espressione letterale del testo normativo orientata ad ampliare il campo delle possibili fruibilità probatorie facendo seguire all’«utilizzando le prove acquisite nel processo penale» la indicazione in chiave additiva possibilistica finale «… e quelle eventualmente acquisite nel giudizio civile», non è stata casuale, potrebbe arguirsi che la Corte abbia ritenuto difficilmente praticabile in concreto o, addirittura, infeconda quest’ultima previsione. Forse indotta a tanto dall’avverbio «eventualmente»​.

In primo luogo, la problematicità ricostruttiva della disciplina della utilizzabilità probatoria legittimamente praticabile nella fase civilistica di prosecuzione del giudizio imposta dalla specificità della impugnazione permane, posto che un seguito siffatto è finalisticamente orientato ad accertare l’esistenza e l’entità in concreto di un pregiudizio civile risarcibile, «ossia accertare il diritto del danneggiato al risarcimento del danno, nel rispetto dei principi propri del diritto della responsabilità civile per quanto riguarda la valutazione del nesso causale e dell’elemento soggettivo» (Corte cost. 16 gennaio 2026, n. 2 – punto 16 del Considerato in diritto).

In secondo luogo, il verbo adoperato al gerundio dal legislatore della riforma non pare possa ragionevolmente intendersi nel senso di rendere «…ammissibili…le prove acquisite nel processo penale», essendo ineludibile considerare che la particolare natura di alcune di queste, per come sono state formate o assunte in sede penale, imporrà pur sempre la previa verifica della compatibilità di ognuna con la griglia normativa per i divieti e per le preclusioni vigente nel rito civile.

Come è stato osservato di recente, non per tutte le prove assunte nel processo penale ormai definito, un’utilizzabilità de plano potrebbe nel dettaglio presumersi compatibile con le specifiche regole di esclusione operanti nel rito civile. Quindi, anche per la fase civilistica superstite in esame, in quanto riguardante la controvertibilità della responsabilità aquiliana del convenuto-ex imputato, quest’ultima conserva totale autonomia funzionale e concettuale proprio prendendo le mosse dalla ricordata riacquisizione della autonomia della azione civile e, quindi, dalla diversità ontologica dello standard probatorio rispetto a quello disciplinato nel processo penale (cfr. Cass. pen., sez. III, 26 marzo 2026, n. 11298).

Basti pensare alla testimonianza resa in sede penale dalla persona offesa costituitasi parte civile.

E’ noto che a quest’ultima, in quanto parte attrice nel processo civile oggetto della prosecuzione, viene preclusa dal rito la assunzione della veste di testimone. Altrettanto dicasi per le persone esaminate come testi in quella sede e non solo per indicazione della parte civile, stante il divieto di testimoniare imposto nel rito civile ai soggetti che, pur in quanto terzi non direttamente coinvolti nella contesa, risultino comunque essere portatori di un interesse che potrebbe legittimare la loro partecipazione al giudizio.

In terzo luogo, se la prosecuzione rescissoria viene attuata in sede di legittimità dinanzi alla sezione civile, vi è la impossibilità giuridica determinata dalla particolarità della disciplina vigente dettata per il grado di legittimità, per le parti coinvolte di instare per qualsivoglia acquisizione che, fatte salve le sole eccezioni per gli atti e documenti …che riguardano la nullità della sentenza impugnata e l’ammissibilità del ricorso e del controricorso previste dall’art. 372 c.p.c., non ammette nuove produzioni probatorie rispetto a quelle già acquisite nei gradi precedenti.

Ove la prosecuzione civilistica venga ad attuarsi in sede di appello, il panorama possibilista per tentare eventuali addizioni probatorie risulta pur sempre alquanto limitato, operando in generale prioritaria il divieto del c.d.ius novorum imposto dall’art. 345 c.p.c.

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