Rapporti tra azione revocatoria ed espropriazione immobiliare
Paolo Cagliari
05 Agosto 2026
L’azione revocatoria quale strumento di salvaguardia della garanzia patrimoniale e i suoi rapporti con l’espropriazione immobiliare vengono analizzati alla luce dei più recenti arresti giurisprudenziali
L’azione revocatoria
L’azione revocatoria rientra tra gli strumenti di conservazione della garanzia patrimoniale, giacché, attraverso di essa, il creditore mira a tutelarsi in relazione ad atti con i quali il debitore cerca fraudolentemente di impedire o di rendere più difficile la soddisfazione del credito, sottraendo i propri beni alla responsabilità patrimoniale.
Mediante l’esperimento dell’azione revocatoria, il creditore è in grado di restaurare la consistenza della massa patrimoniale da aggredire con l’espropriazione forzata: non già, tuttavia, provocando il reingresso del bene nel patrimonio del debitore, dal quale è uscito per effetto e in conseguenza dell’atto dispositivo impugnato, ma determinando l’inefficacia parziale e relativa di quest’ultimo, dal momento che la sentenza di accoglimento della domanda di revocatoria, pur non privando l’atto dei suoi effetti traslativi o costitutivi, rende nondimeno il bene suscettibile di aggressione esecutiva da parte del creditore che ha vittoriosamente esperito l’azione exart. 2901 c.c. ai danni del terzo divenutone proprietario o titolare di altro diritto sul bene.
Oggetto della domanda revocatoria, dunque, non è il bene trasferito in sé, ma la reintegrazione della generica garanzia patrimoniale del creditore, mediante il suo assoggettamento a esecuzione forzata.
L’azione revocatoria può riguardare atti a titolo oneroso o a titolo gratuito, compiuti sia prima che dopo il sorgere del credito.
Quando si tratta di atto atitolo oneroso compiuto successivamente al sorgere del credito, dev’essere provato che tanto il debitore quanto il terzo fossero consapevoli del pregiudizio arrecato alle ragioni del creditore; in presenza di atto a titolo oneroso posto in essere prima del sorgere del credito, il creditore deve invece provare la sua dolosa preordinazione a pregiudicarne il soddisfacimento e la compartecipazione a essa del terzo.
Come osservato da Cass. civ., sez. un., 27 gennaio 2025, n. 1898, le condizioni alle quali l’art. 2901 c.c. subordina l’accoglimento dell’azione revocatoria evidenziano l’intento del legislatore di reputare necessari presupposti soggettivi diversi, a seconda del momento in cui si colloca l’atto lesivo rispetto al sorgere del credito: mentre la conoscenza di una cosa consiste nell’avere notizia o cognizione di essa, per averne fatto direttamente o indirettamente esperienza o per averla appresa da altri, la preordinazione fa riferimento alla predisposizione di un mezzo in funzione del raggiungimento di un risultato, implicando una finalizzazione teleologica della condotta del debitore, il cui disvalore trova una particolare sottolineatura nel fatto che la preordinazione dev’essere, altresì, dolosa, alludendosi così al carattere fraudolento o quanto meno intenzionale dell’azione, indirizzata a impedire o a ostacolare l’iniziativa esecutiva del creditore o comunque il soddisfacimento del credito (finalizzazione del tutto assente nella conoscenza del pregiudizio che l’atto oggettivamente arreca o può arrecare alle ragioni dei creditori, bastando la mera coscienza della riduzione della garanzia patrimoniale che ne consegue, indipendentemente dalle finalità concretamente perseguite dal debitore attraverso il compimento dell’atto stesso).
Si è voluto, in questo modo, regolare in maniera diversa il profilo soggettivo delle due fattispecie, attraverso l’introduzione di una disciplina più rigorosa per la revocatoria degli atti compiuti prima del sorgere del credito, anche in ragione della dilatazione dell’ambito di operatività della responsabilità patrimoniale derivante dall’applicazione dell’art. 2901 c.c., consentendosi al creditore di soddisfarsi su beni che hanno cessato di fare parte del patrimonio del debitore prima dell’insorgenza dell’obbligazione, in deroga al principio generale sancito dall’art. 2740, comma 1, c.c., in base al quale il debitore risponde dell’adempimento con tutti i suoi beni presenti e futuri, cioè con quelli esistenti nel suo patrimonio nel momento in cui è sorta l’obbligazione e con quelli che abbia acquistato in epoca successiva, non anche con quelli dei quali non fosse più titolare in quel momento.
In considerazione di ciò, le Sezioni Unite hanno affermato che, per integrare la dolosa preordinazione richiesta dall’art. 2901 c.c., non è sufficiente la mera consapevolezza, da parte del debitore, del pregiudizio che l’atto arreca alle ragioni dei creditori (ossia il dolo generico), ma è necessario che l’atto, in funzione del sorgere dell’obbligazione, sia stato posto in essere per impedire o rendere più difficile l’azione esecutiva o, comunque, per pregiudicare il soddisfacimento del credito, attraverso una modificazione della consistenza o della composizione del proprio patrimonio; altrettanto necessario è che di tale intento specificamente perseguito dal debitore rispetto al debito futuro (qualificabile in termini di dolo specifico) fosse a conoscenza anche il terzo.
Poiché l’azione revocatoria è strumento di conservazione della garanzia patrimoniale nel rapporto tra creditore e debitore, mirando a evitare che quest’ultimo possa pregiudicare le ragioni del primo mediante la diminuzione del proprio patrimonio, essa non può essere estesa fino a colpire atti di terzi che non siano, a loro volta, debitori del creditore, anche se per quest’ultimo pregiudizievoli, dal momento che il terzo acquirente dal debitore non ha, a differenza di questi, l’obbligo di mantenere capiente il proprio patrimonio verso un soggetto che non è suo creditore, sicché il suo atto di disposizione non viola l'obbligo di preservare la garanzia patrimoniale sancito dall’art. 2740 c.c. (in questi termini, Cass. civ., sez. III, 7 dicembre 2024, n. 31463): in simili casi, dunque, il mezzo di tutela di cui può avvalersi il creditore pregiudicato è l’azione exart. 2043 c.c., essendo il terzo direttamente responsabile nei suoi confronti degli atti illeciti posti in essere dopo l’acquisto del bene che abbiano, in concreto, reso irrealizzabile in tutto o in parte il ripristino della garanzia patrimoniale per effetto dell’esercizio dell’azione revocatoria.
Accoglimento della domanda di revocatoria ed espropriazione immobiliare
L’accoglimento della domanda di revocatoria consente al creditore vittorioso – e a lui soltanto, con l’unica eccezione dei creditori intervenuti adesivamente nel giudizio promosso ai sensi dell’art. 2901 c.c. – di espropriare l’immobile ai danni del terzo divenutone proprietario in virtù dell’atto dichiarato inefficace, mediante le forme previste dagli artt. 602 e seguenti c.p.c.
L’art. 2929-bis c.c., peraltro, consente al creditore di pignorare il bene in danno del terzo anche senza avere prima esperito l’azione revocatoria.
La disposizione, tuttavia, ha un ambito di applicazione decisamente circoscritto, dal momento che:
deve trattarsi di atto a titolo gratuito compiuto successivamente al sorgere del credito;
il pignoramento dev’essere trascritto entro un anno dalla trascrizione dell’atto pregiudizievole;
l’azione esecutiva non può esercitarsi in danno degli acquirenti a titolo oneroso dall’avente causa del debitore, fatti salvi gli effetti della trascrizione del pignoramento.
Quando non ricorrono le condizioni stabilite dall’art. 2929-bis c.c., il presupposto richiesto dall’art. 602 c.p.c. per agire contro il terzo proprietario è che il suo acquisto sia stato revocato per frode; quando, a propria volta, l’avente causa dal debitore abbia trasferito l’immobile a un ulteriore terzo, la revoca dell’atto dispositivo compiuto dal debitore consente di agire esecutivamente anche nei confronti del subacquirente soltanto quando la revoca medesima sia a questi opponibile, tenuto conto degli effetti della trascrizione della domanda di revocazione; in caso contrario, il creditore dovrà agire in revocatoria anche nei confronti del terzo subacquirente e provare la sua mala fede.
Più precisamente:
se la trascrizione della domanda di revocatoria è avvenuta prima della trascrizione dell’atto di acquisto del terzo subacquirente, la sentenza dichiarativa dell’inefficacia exart. 2901 c.c. è direttamente e immediatamente opponibile a tutti coloro che, in buona o mala fede, abbiano trascritto o iscritto l’atto di acquisto del loro diritto dopo la trascrizione della domanda;
se la trascrizione della domanda di revocatoria è successiva alla trascrizione dell’atto di acquisto del terzo subacquirente, questi non vede pregiudicati i propri diritti se acquirente di buona fede a titolo oneroso, mentre potrebbe subirne pregiudizio se acquirente di mala fede, da accertarsi in apposito giudizio promosso al fine di ottenere la declaratoria di inefficacia dell’atto di acquisto del terzo, che sola consente al creditore di agire esecutivamente contro di lui exart. 602 c.p.c., essendogli altrimenti preclusa l’azione esecutiva dalla permanente efficacia dell’atto di acquisto del terzo, che resta opponibile al creditore anche se abbia vittoriosamente esperito l’azione revocatoria nei confronti del primo acquirente, stante la trascrizione dell’atto di acquisto del terzo subacquirente prima della trascrizione della domanda di revocatoria.
A questo proposito, è stato precisato che, nel giudizio per revocatoria ordinaria proposto nei confronti dell’acquirente, il creditore, ove si verifichi un’alienazione successiva del medesimo immobile, non può introdurre un’ulteriore domanda nei confronti del terzo subacquirente, poiché non può dirsi né di garanzia né comune a quella inizialmente introdotta, secondo quanto richiesto dall’art. 106 c.p.c., essendo solo al curatore fallimentare consentito, ai sensi dell’art. 66, comma 2, l.fall., ampliare a cascata l’ordinaria azione revocatoria contro tutti i successivi subacquirenti, al fine di assicurare una più intensa tutela dei creditori dell’alienante fallito (Cass. civ., sez. III, 6 dicembre 2023, n. 34214).
Tra gli atti suscettibili di essere dichiarati inefficaci ai sensi dell’art. 2901 c.c. rientra anche quello di costituzione del fondo patrimoniale: gli effetti che la sentenza di revoca di un tale atto produce sull’assoggettabilità a espropriazione forzata di un bene conferito in fondo patrimoniale sono stati attentamente indagati da Cass. civ., sez. III, 6 novembre 2024, n. 28593.
Occorre premettere che il fondo patrimoniale costituto ai sensi dell’art. 167 c.c. è diretto a garantire la soddisfazione dei bisogni della famiglia, senza escludere del tutto la possibilità per i creditori di aggredire i beni conferitivi, dal momento che l’art. 170 c.c. preclude l’esecuzione su di essi solo quando il debito sia stato contratto per scopi estranei ai bisogni della famiglia e il creditore fosse a conoscenza di ciò, dovendosi effettuare una verifica estesa al riscontro di compatibilità con le più ampie esigenze dirette al pieno mantenimento e all’armonico sviluppo familiare.
La possibilità di aggressione dei beni del fondo patrimoniale, infatti, è determinata non tanto dalla natura delle obbligazioni rimaste inadempiute, quanto piuttosto dalla relazione esistente tra il fatto generatore di esse e i bisogni della famiglia e, dunque, dalla oggettiva destinazione dei debiti assunti alle esigenze familiari: così, per esempio, i debiti contratti nell’ambito dell’attività imprenditoriale o professionale svolta dal coniuge non possono presumersi estranei ai bisogni della famiglia, giacché l’inerenza al soddisfacimento delle esigenze familiari non può ricollegarsi semplicemente alla tipologia dell’attività nel cui contesto l’obbligazione è sorta, ma richiede comunque la valutazione della finalità sottostante, che deve essere quella di soddisfare esigenze – anche in senso ampio – della famiglia; d’altra parte, è normale, secondo l’id quod plerumque accidit, che un debito così contratto sia attinente alla soddisfazione dei bisogni familiari, visto che i proventi dell’attività dei coniugi – che, in posizione paritaria e prestandosi reciproca assistenza morale e materiale, hanno il dovere di rivolgere la propria capacità di lavoro personale alla contribuzione ai bisogni della famiglia – sono ordinariamente destinati al sostentamento della famiglia, al suo benessere, all’incremento della sua posizione economica, allo sviluppo e al potenziamento dell’attività lavorativa e delle inclinazioni dei suoi membri, al pieno sviluppo della loro personalità (in questi termini, Cass. civ., sez. III, 12 dicembre 2024, n. 32146).
In base alla natura dei bisogni dai quali origina il rapporto obbligatorio e alla condizione soggettiva in cui si trovavano al momento dell’insorgenza dell’obbligo, i creditori vengono distinti tra:
creditori della famiglia, ai quali è riservata la garanzia generica sui beni attribuiti al fondo patrimoniale;
creditori che ignoravano l’estraneità dei debiti ai bisogni familiari, equiparati ai precedenti dall’art. 170 c.c.;
creditori che conoscevano l’estraneità dei debiti ai bisogni familiari, ai quali è preclusa l’espropriazione dei beni del fondo patrimoniale.
Poiché destinare i beni ai bisogni della famiglia significa sottrarli all’azione esecutiva di una specifica categoria di creditori e posto che l’atto di costituzione del fondo patrimoniale, anche se compiuto da entrambi i coniugi, è un atto a titolo gratuito che, rendendo i beni conferiti aggredibili solo a determinate condizioni, è suscettibile di rendere più incerta o difficile la soddisfazione del credito, riducendo la garanzia generale dei creditori sul patrimonio dei costituenti, è pacificamente ammesso l’esperimento contro di esso dell’azione revocatoria.
Il suo accoglimento rende inopponibile, nei confronti del creditore che l’ha promossa, l’atto dispositivo del debitore, privandolo dell’effetto idoneo a escluderne l’assoggettamento a espropriazione forzata, senza incidere sulla sua validità inter partes o sulla sua opponibilità ai terzirimasti estraneial giudizio revocatorio: nei confronti dell’atto costitutivo del fondo patrimoniale, pertanto, la sentenza di revoca non determina la cessazione del fondo, che resta validamente costituito, ma rende liberamente aggredibili i beni che vi appartengono, i quali vengono così privati – nei soli confronti del creditore che ha vittoriosamente esperito l’azione revocatoria – del vincolo di destinazione impressovi ai sensi dell’art. 170 c.c., rendendo superfluo verificare se il credito per cui si agisce abbia titolo in un’obbligazione contratta nell’interesse della famiglia e se il creditore ne fosse consapevole o meno.
Questi essendo gli effetti della revoca dell’atto costitutivo del fondo patrimoniale, il creditore che l’abbia ottenuta non potrà pignorare un immobile conferitovi e successivamente alienato a terzi con atto trascritto dopo la trascrizione della domanda di revocatoria, ma prima della trascrizione del pignoramento: l’inefficacia dell’apposizione del vincolo di destinazione sui beni che fanno parte del fondo patrimoniale, che consente di aggredirli senza le limitazioni contemplate dall’art. 170 c.c., non si riverbera sui terzi che, ancorché con atto trascritto successivamente alla trascrizione della domanda di revoca, abbiano acquistato diritti sui beni conferiti nel fondo poi revocato, dal momento che la propagazione ai terzi acquirenti dell’inefficacia relativa cui fa riferimento l’art. 2902, comma 1, c.c. postula che quello da revocare sia un atto di disposizione da cui dipendono le successive vicende traslative.
La costituzione del fondo patrimoniale non determina il trasferimento della proprietà del bene conferitovi dai coniugi a un terzo, né si pone quale atto presupposto di quello con cui lo stesso bene venga successivamente alienato, sicché le due vicende non presentano alcun collegamento che faccia dipendere l’una dall’altra.
Poiché l’effetto della sentenza di revoca è (solo ed esclusivamente) quello di consentire al creditore che l’abbia ottenuta di aggredire i beni conferiti in fondo patrimoniale senza le limitazioni previste dall’art. 170 c.c., non può sostenersi che esso si spinga fino a colpire l’atto di acquisto del terzo, che non rinviene in quello – di costituzione del fondo patrimoniale – dichiarato inefficace il proprio presupposto giuridico.
Non viene in rilievo, dunque, la regola dettata dal comma 4 dell’art. 2901 c.c., che sancisce l’inopponibilità al creditore dei diritti che l’avente causa del debitore, in virtù dell’atto assoggettato a revocatoria, abbia costituito in capo a un terzo subacquirente (al pari di quelli che questi, a propria volta, dovesse avere costituito a favore di ulteriori subacquirenti), quando i relativi atti siano stati trascritti dopo la trascrizione della domanda di revoca, proprio perché l’acquisto della proprietà del bene conferito nel fondo patrimoniale da parte del terzo non trova titolo o fondamento nell’atto costitutivo di esso, non ne deriva, né presenta alcun collegamento tale per cui l’inefficacia derivante dalla sentenza di revocatoria – nei termini che si sono descritti – possa attingerlo nella stessa misura in cui avverrebbe se si trattasse di una catena di acquisti l’uno dipendente dall’altro.
Fatta eccezione, dunque, per il caso in cui l’acquisto del terzo sia stato trascritto dopo la trascrizione del pignoramento eseguito dopo l’accoglimento della domanda diretta a ottenere la declaratoria di inefficacia dell’atto costitutivo del fondo patrimoniale, il creditore non potrà avvalersi della regola dettata dall’art. 2902 c.c. per assoggettare a espropriazione forzata l’immobile acquistato dal terzo, dovendo a tale scopo promuovere un’ulteriore azione revocatoria, diretta contro l’atto mediante il quale il bene è stato trasferito dal debitore a detto terzo, solo in questo modo potendo, una volta ottenuta la relativa pronuncia di revoca, aggredire esecutivamente il bene nelle forme previste dagli artt. 602 e seguenti c.p.c.
Sequestro conservativo, azione revocatoria e pignoramento immobiliare
Il creditore che ha promosso o che intende promuovere l’azione revocatoria può ottenere un sequestro conservativo sui beni del debitore o del terzo acquirente avente causa del debitore, ai sensi dell’art. 2905 c.c.
Com’è noto, il sequestro conservativo è un mezzo di conservazione della garanzia patrimoniale diretto a rendere inopponibili al creditore sequestrante gli atti di disposizione dei beni sequestrati e si caratterizza per il fatto di convertirsi automaticamente in pignoramento nel momento in cui il creditore, attuata la misura cautelare, viene a disporre di un provvedimento di condanna esecutivo, in virtù di quanto stabilito dall’art. 686 c.p.c.
Sull’operatività del meccanismo della conversione in pignoramento nell’ipotesi in cui il sequestro conservativo sia stato concesso al creditore che abbia proposto l’azione revocatoria ai sensi dell’art. 2905 c.c., si è espresso Trib. Modena, 14 febbraio 2025, secondo cui il titolo che determina detta conversione non può essere che la sentenza che stabilisce l’inefficacia, rispetto al creditore, dell’atto dispositivo posto in essere dal suo debitore.
Avendo tale sentenza natura costitutiva, la condizione prevista dall’art. 2902 c.c. per avviare l’azione esecutiva sui beni alienati dal debitore, ossia la declaratoria di inefficacia dell’atto dispositivo realizzato in danno del creditore, può dirsi realizzata solo con il passaggio in giudicato della pronuncia contenente tale declaratoria.
Il sequestro conservativo concesso ai sensi dell’art. 2905, comma 2, c.c. sui beni del terzo acquirente, dunque, si converte in pignoramento solo quando diventi definitiva la pronuncia di inefficacia exart. 2901 c.c., atteso che è in tale momento che il titolo esecutivo contro il debitore diventa opponibile al terzo proprietario ed è azionabile anche contro di lui.
È da questo momento, pertanto, che decorre il termine di sessanta giorni prescritto dall’art. 156 disp. att. c.p.c. per il deposito di copia della sentenza esecutiva nella cancelleria del giudice competente per l’esecuzione e per l’annotazione della medesima sentenza a margine della trascrizione del sequestro conservativo.
È utile rammentare, in proposito, che tali adempimenti non configurano condizioni per la conversione del sequestro conservativo in pignoramento, già verificatasi in coincidenza della pronuncia della sentenza di condanna esecutiva, bensì rilevano ai fini della proseguibilità dell’azione esecutiva così avviatasi; nel contempo, va tenuto conto del fatto che, ai sensi dell’art. 497 c.p.c., l’istanza di vendita dev’essere depositata, a pena di inefficacia del pignoramento, prima che siano decorsi quarantacinque giorni dal suo perfezionamento e che identico termine, a seguito delle modifiche introdotte dal d.lgs. 149/2022, vale ora, sempre a pena di inefficacia del pignoramento, pure per il deposito della documentazione prescritta dall’art. 567 c.p.c., sicché, nel caso di conversione in pignoramento del sequestro conservativo a suo tempo eseguito, detti termini scadono prima di quello previsto dal citato art. 156 disp. att. c.p.c.
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Sommario
L’azione revocatoria
Sequestro conservativo, azione revocatoria e pignoramento immobiliare