Federalismo fiscale: approvato in via definitiva il d.lgs. sui tributi regionali e locali
06 Agosto 2026
Nella precedente riunione del 29 luglio – a seguito della mancata intesa sancita dalla Conferenza unificata del 28 luglio 2026 per il voto contrario di cinque Regioni – il C.d.M. aveva deliberato di proseguire nell'esercizio della delega in materia di tributi regionali e locali e di federalismo fiscale regionale, sulla base dello schema approvato in esame preliminare il 9 maggio 2025 e delle modifiche proposte e integralmente riportate nell'atto della Conferenza unificata. Con il voto del 4 agosto, il decreto è stato approvato in via definitiva. L’obiettivo perseguito dall’Esecutivo è la razionalizzazione del sistema dei tributi regionali e locali, con l’ulteriore finalità di dare attuazione a quanto previsto dall’art. 119 Cost., in tema di autonomia finanziaria degli enti locali. Particolare rilievo assume, in tale contesto, il ruolo delle Regioni, chiamate a esercitare la propria autonomia tributaria nel rispetto dei principi di coordinamento della finanza pubblica e del necessario equilibrio tra esigenze di differenziazione territoriale e garanzia dell’uniformità dei livelli essenziali delle prestazioni. Il rafforzamento della fiscalità regionale si inserisce nel più ampio processo di attuazione del federalismo fiscale, volto a rendere maggiormente responsabili gli enti territoriali nella gestione delle risorse (nell’ottica dell’efficienza e dell’economicità) e nell’esercizio delle funzioni loro attribuite. Il federalismo fiscale si fonda sull’opinione che le istituzioni periferiche siano in grado di produrre servizi più adeguati ed efficienti rispetto alle esigenze di ciascun territorio; esigenze che non verrebbero, al contrario, adeguatamente soddisfatte da una prestazione centralizzata. A tutela dell’unità dell’ordinamento e dell’armonizzazione, i principi fondamentali di coordinamento del sistema tributario rimangono fissati dallo Stato. In questo modo, viene ad assumere rilevanza il rapporto tra autonomia finanziaria degli enti locali e principi di coordinamento della finanza pubblica, nella prospettiva della ricerca di un punto di equilibrio tra i due ambiti. Gli enti locali sono, infatti, dotati di un’autonomia decisionale nella gestione delle risorse economiche, purché ciò avvenga nel rispetto dei principi di coordinamento fissati dalla finanza pubblica e dei vincoli derivanti dall’ordinamento nazionale ed europeo. In altre parole, lo Stato individua la cornice entro la quale l’ente locale può operare, gravando, invece, sull’ente la responsabilità sulla destinazione delle risorse incassate, delle spese da effettuare e dei servizi da offrire ai cittadini. Il provvedimento, inoltre, interviene sul riordino dei tributi locali, sulla semplificazione degli adempimenti, sul rafforzamento della capacità gestoria delle entrate proprie. La revisione della fiscalità locale risponde all’esigenza di superare l’attuale frammentazione normativa, favorendo un sistema nel quale l’autonomia finanziaria degli enti territoriali sia accompagnata da una maggiore responsabilizzazione nella gestione delle entrate. Il provvedimento interviene anche sulle sanzioni, prevedendone la riduzione in caso di omessa dichiarazione o dichiarazione infedele al fine di rendere la sanzione maggiormente proporzionata alla violazione commessa. Sempre nell’ottica collaborativa, è prevista la possibilità di attivare un contraddittorio anche nella ipotesi in cui sia stato già notificato un atto impositivo e, dunque, contestata la sanzione. Gli enti, inoltre, possono introdurre forme di sanatoria o definizione agevolata per i propri tributi o entrate patrimoniali, nel rispetto del vincolo di bilancio. |