Modifiche statutarie sulla composizione del c.d.a. incompatibili con le previsioni preesistenti
06 Agosto 2026
Gli amministratori di una s.p.a. possono cessare dalla loro carica per vari motivi: rinunzia, scadenza del termine, revoca, decadenza o morte; lo statuto può prevedere anche altre cause diverse da quelle legali. Va inoltre aggiunto che gli amministratori cessano dalla carica anche nei casi di operazioni straordinarie come la fusione o la scissione o in caso di variazione del sistema di amministrazione e controllo della società. Essi cessano dalla carica, inoltre, nei casi di scioglimento della società, dopo la nomina dei liquidatori. Il quesito odierno attiene, però, al caso in cui l’assemblea, cui spetta la nomina degli amministratori (eccezion fatta per i primi già nominati nell’atto costitutivo e per l’ipotesi di cui all’art. 2449 c.c. - Società con partecipazione dello Stato o di enti pubblici) e la loro revoca, nonché di deliberare sulla loro responsabilità, non deliberi sui singoli amministratori ma sulle norme di funzionamento dell’intero organo collegiale, ed in modo specifico sul numero dei suoi componenti già fissato dallo statuto. Nessuna delibera viene adottata in merito alla nomina o alla revoca di alcun amministratore ma si delibera esclusivamente sull’astratto numero dei componenti dell’organo collegiale, stabilendo che i componenti debbano essere di numero inferiore rispetto all’attuale composizione dell’organo. Quid iuris in tale ipotesi? Va premesso che lo statuto può prevedere un numero minimo e un numero massimo di amministratori, ed in tal caso sarà l’assemblea ordinaria a fissarne il numero ai sensi dell’art. 2380-bis, comma 4, c.c. Se invece lo statuto prevede un numero fisso di amministratori, per modificare tale numero, e quindi lo statuto, servirà il voto dell’assemblea straordinaria ex art. 2365 c.c. Ed è questa l’ipotesi del quesito in discussione. Orbene, secondo la prassi notarile, «qualora vengano adottate modifiche statutarie relative alla composizione dell’organo amministrativo incompatibili con le previsioni preesistenti (ad es.: riduzione del numero dei componenti il consiglio di amministrazione), deve ritenersi che l’organo amministrativo in carica cessi automaticamente con l’iscrizione della delibera di modifica nel registro delle imprese. In sede di adozione di tali delibere si dovrà pertanto necessariamente procedere alla nomina del nuovo organo amministrativo nel rispetto della modificata disciplina statutaria» (massima Comitato Notarile Triveneto 2004 H.C.14 - Cessazione degli amministratori in seguito all’adozione di clausole statutarie incompatibili con la composizione dell’organo amministrativo in carica – 1° pubbl. 9/07). Tale massima, pienamente condivisibile, dà la risposta al quesito de quo: tutte le volte in cui viene modificata una clausola statutaria riguardante la composizione dell’organo amministrativo e la nuova clausola è incompatibile con lo status quo ante, gli amministratori cessano automaticamente dalla loro carica. In conclusione, la modifica assembleare di una norma statutaria che determini una incompatibilità con l’attuale assetto del consiglio di amministrazione, determina l’automatica cessazione dell’organo amministrativo dal momento dell’iscrizione della delibera di modifica nel registro delle imprese. Contestualmente alla modifica statutaria l’assemblea dovrà procedere alla nomina del nuovo c.d.a. nel rispetto della disciplina modificata. La risposta al quesito è pertanto negativa: il c.d.a. non solo non potrà continuare ad esistere fino alla sua scadenza naturale ma cesserà automaticamente al momento dell’iscrizione della delibera assembleare che ha modificato il numero dei componenti nel registro delle imprese. Al momento della delibera l’assemblea dovrà nominare il nuovo c.d.a. nel rispetto delle modificazione appena adottate. |