Sulla notificazione del ricorso per la dichiarazione di apertura di liquidazione giudiziale
06 Agosto 2026
L’art. 40 commi 6-7-8 c.c.i.i., nel prevedere tre distinte, e fra loro subordinate, modalità di notificazione del ricorso per la dichiarazione di apertura di liquidazione giudiziale e del correlato decreto di convocazione, non richiede, nel caso in cui la notifica a mezzo pec non sia andata a buon fine, così come nemmeno l’inserimento nel portale dei servizi telematici (così come previsto dalla recente novella del d.lgs. 13 settembre 2024 n. 136), che l’Ufficiale giudiziario che si è recato personalmente presso la sede dell'impresa e che, per qualsiasi ragione, non ha potuto ivi eseguire la notificazione, effettui ulteriori ricerche onde accertare l’irreperibilità del destinatario; pertanto, una volta che l'ufficiale giudiziario abbia attestato l’impossibilità di compimento della notifica presso la sede, la notificazione deve ritenersi correttamente eseguita e perfezionata con il deposito dell'atto presso la casa comunale (Sez. 1 - , Ordinanza n. 7258 del 04/03/2022; Sez. 6 - 1, Ordinanza n. 5311 del 27/02/2020, principio espresso nella vigenza della legge fallimentare, applicabile alla fattispecie in esame, stante la riproduzione della stessa speciale procedura di notificazione nel nuovo codice della crisi d’impresa e dell’insolvenza). Orbene, l’art. 40 c.c.i.i., ricalcando l’art. 15 l. fall., dunque, ha introdotto in materia una disciplina speciale, del tutto distinta da quella che, nel codice di rito, regola le notificazioni degli atti del processo: va escluso, pertanto, che residuino ipotesi in cui il ricorso per la dichiarazione di apertura della liquidazione giudiziale ed il decreto di convocazione debbano essere notificati, ai sensi degli artt. 138 e segg. o 145 c.p.c. (a seconda che l'impresa esercitata dal debitore sia individuale o collettiva), nei diretti confronti del titolare della ditta o del legale rappresentante della società (Sez. 1, Sentenza n. 602 del 2017). |