Sulla notificazione del ricorso per la dichiarazione di apertura di liquidazione giudiziale

La Redazione
06 Agosto 2026

Il Tribunale di Livorno chiarisce le modalità di notificazione del ricorso per la dichiarazione di apertura di liquidazione giudiziale e del correlato decreto di convocazione, sottolineando le differenze con la disciplina sulle notificazioni degli atti del processo dettata dal codice di rito.

L’art. 40 commi 6-7-8 c.c.i.i., nel prevedere tre distinte, e fra loro subordinate, modalità di notificazione del ricorso per la dichiarazione di apertura di liquidazione giudiziale e del correlato decreto di convocazione, non richiede, nel caso in cui la notifica a mezzo pec non sia andata a buon fine, così come nemmeno l’inserimento nel portale dei servizi telematici (così come previsto dalla recente novella del d.lgs. 13 settembre 2024 n. 136), che l’Ufficiale giudiziario che si è recato personalmente presso la sede dell'impresa e che, per qualsiasi ragione, non ha potuto ivi eseguire la notificazione, effettui ulteriori ricerche onde accertare l’irreperibilità del destinatario; pertanto, una volta che l'ufficiale giudiziario abbia attestato l’impossibilità di compimento della notifica presso la sede, la notificazione deve ritenersi correttamente eseguita e perfezionata con il deposito dell'atto presso la casa comunale (Sez. 1 - , Ordinanza n. 7258 del 04/03/2022; Sez. 6 - 1, Ordinanza n. 5311 del 27/02/2020, principio espresso nella vigenza della legge fallimentare, applicabile alla fattispecie in esame, stante la riproduzione della stessa speciale procedura di notificazione nel nuovo codice della crisi d’impresa e dell’insolvenza).

Orbene, l’art. 40 c.c.i.i., ricalcando l’art. 15 l. fall., dunque, ha introdotto in materia una disciplina speciale, del tutto distinta da quella che, nel codice di rito, regola le notificazioni degli atti del processo: va escluso, pertanto, che residuino ipotesi in cui il ricorso per la dichiarazione di apertura della liquidazione giudiziale ed il decreto di convocazione debbano essere notificati, ai sensi degli artt. 138 e segg. o 145 c.p.c. (a seconda che l'impresa esercitata dal debitore sia individuale o collettiva), nei diretti confronti del titolare della ditta o del legale rappresentante della società (Sez. 1, Sentenza n. 602 del 2017).

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