Revocatoria ordinaria e nozione di "atto di disposizione": i limiti dell’esenzione per il pagamento di debiti scaduti
10 Agosto 2026
Secondo la Corte d’appello di Roma, Sezione IV civile, n. 5883/2026, la locuzione “atti di disposizione” implica che tali atti siano espressione della decisione arbitraria del debitore. Non sono quindi revocabili gli atti dovuti, vale a dire quelli compiuti in adempimento di una obbligazione, come espressamente sancito dall'art. 2901, comma 3, con riguardo all'adempimento di un debito scaduto. La giurisprudenza di legittimità (Cass. 15 maggio 2020, n. 8992; Cass., 7 giugno 2013, n. 14420, Cass., 19 aprile 2016, 7747) ha chiarito che l'esenzione dalla revocatoria ordinaria dell'adempimento di un debito scaduto, alla stregua di quanto sancito dall'art. 2901 c.c., comma 3, traendo giustificazione dalla natura di atto dovuto della prestazione del debitore una volta che si siano verificati gli effetti della mora ex art. 1219 c.c., ricomprende anche l'alienazione di un bene che sia stata eseguita per reperire la liquidità occorrente all'adempimento di un proprio debito, purché però essa rappresenti il solo mezzo per tale preciso scopo, ponendosi in tale ipotesi la vendita in rapporto di strumentalità necessaria con un atto dovuto, così potendosene escludere il carattere di atto pregiudizievole per i creditori richiesto per la revoca. Laddove, come nel caso di specie, non sia possibile ravvisare tale rapporto di strumentalità necessaria tra la vendita e l'atto dovuto, la cessione conserva natura di atto di disposizione e resta assoggettabile all’azione revocatoria. |